Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Comunicazione n. [...] del 18 giugno 2020

Inviata alla [… Società Y …]

Oggetto: Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da [... Società X ...] su azioni [... Società Y ...]. Comunicazioni e messaggi promozionali diffusi ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti.

Si fa riferimento all’Offerta in oggetto […].

Si fa altresì riferimento alle numerose dichiarazioni relative all’Offerta effettuate da tutti i soggetti in essa coinvolti, a partire dal suo annuncio.

In proposito si richiama l’attenzione sulle previsioni di cui all’art. 41, comma 1, del Regolamento Emittenti, secondo cui “le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse relativamente all’offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari”.

Si rileva, inoltre, come la disciplina prevista in materia di offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, con riferimento ai messaggi “aventi carattere promozionale” e ai messaggi “intes[i] a contrastare un’offerta”– segnatamente, l’art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti[1] – non consenta la diffusione di tale tipo di messaggi, prima della pubblicazione del documento d’offerta.

Ed invero, la libertà di svolgere attività promozionali in relazione ad un’opa/ops (comprese eventuali iniziative pubblicitarie) – come quella di diffondere messaggi intesi a contrastarla – deve contemperarsi con l’obiettivo primario di garantire agli oblati la possibilità di giungere ad una decisione fondata sulla completezza, correttezza e trasparenza delle informazioni rese nell’ambito della documentazione che la disciplina prescrive a tale scopo.

In conclusione, si richiama l’attenzione di codesta Società sul rispetto delle succitate disposizioni, sia in relazione ad un’eventuale diffusione di messaggi intesi a contrastare l’Offerta, sia in relazione alla eventuale diffusione di dichiarazioni o altre comunicazioni attinenti all’Offerta stessa.


Nota:

[1] Secondo la disposizione citata “Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione”.