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Bollettino


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Comunicazione n. [...] del 18 giugno 2020

Inviata alla [… Società X …] e, p.c. […]

Oggetto: Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da [… Società X …] su azioni di [… Società Y…]. Comunicazioni e messaggi promozionali diffusi ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si fa riferimento all’Offerta in oggetto […].

Si fa riferimento, inoltre, alla [… Nota …] con la quale […] hanno trasmesso le bozze delle lettere che codesta [… Società X …] intenderebbe inviare [… ad alcuni azionisti della Società Y…] in relazione all’Offerta in esame.

[…]

* * *

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

[…] le lettere che codesta Società intenderebbe inviare […] risultano avere un carattere promozionale.

In tal senso, è sufficiente richiamare, a titolo di esempio, le considerazioni di apertura della lettera alla […], laddove si scrive che “l’operazione rappresenta, in termini di creazione e distribuzione di valore, la migliore opzione strategica per gli azionisti di [… Società Y …] […] rende l’Offerta ancor più conveniente per gli azionisti di […Società Y …] in quanto coloro che aderiranno all’Offerta potranno beneficiare […].

Nel testo delle lettere è rappresentata, poi, una “selezione” di informazioni nelle quali si evidenziano: la convenienza del corrispettivo offerto; la solidità e le prospettive future di [… Società X …]; le criticità di [… Società Y …].

Le lettere in esame, inoltre, come detto, sono destinate ad un selezionato novero di azionisti di [… Società Y …].

Ciò premesso, si osserva come la disciplina prevista in materia di offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, con riferimento ai messaggi “aventi carattere promozionale” (segnatamente, l’art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, da leggersi in connessione con la norma definitoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. v), del Tuf) non consenta la diffusione di tale tipo di messaggi prima della pubblicazione del documento di offerta.

Ed invero, la libertà di svolgere attività promozionali in relazione ad un’opa/ops (comprese eventuali iniziative pubblicitarie) – come quella di diffondere messaggi intesi a contrastarla – deve contemperarsi con l’obiettivo primario di garantire agli oblati la possibilità di giungere ad una decisione fondata sulla completezza, correttezza e trasparenza delle informazioni rese nell’ambito della documentazione che la disciplina prescrive a tale scopo.

Avuto, poi, riguardo all’inoltro da parte di codesta Società di lettere rivolte esclusivamente nei confronti di alcuni azionisti della società target, occorre richiamare il principio generale di trasparenza informativa declinato dal citato art. 41, comma 1, del Regolamento Emittenti, a norma del quale “le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse relativamente all’offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari”.

In altri termini – secondo la citata disposizione – le notizie diffuse devono essere comprensibili e complete, nonché conoscibili in ugual misura da parte di tutti i destinatari, al fine di rispettare la parità di trattamento nell’accesso alle informazioni rilevanti.

In conclusione, si richiama l’attenzione di codesta Società sul rispetto delle succitate disposizioni, sia in relazione ad un’eventuale diffusione di messaggi aventi carattere promozionale, sia in relazione alla eventuale diffusione di dichiarazioni o altre comunicazioni attinenti all’Offerta stessa.