Comunicazione comunicazione cg n. 5 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Richiamo di attenzione n. 5 del 17 ottobre 2019
No-deal Brexit - Adempimenti per gli intermediari che prestano servizi di investimento.
In data 25 marzo 2019, è stato emanato il decreto legge n. 22 (di seguito, anche il “decreto”), convertito, con modificazioni, con legge n. 41 del 20 maggio 2019, recante la disciplina transitoria applicabile in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea in assenza di accordo[1].
Gli intermediari che prestano servizi di investimento possono usufruire del regime transitorio, continuando a svolgere in Italia i medesimi servizi, previa notifica alle Autorità competenti. L’operatività oltre il periodo transitorio[2] è invece subordinata alla presentazione di un’apposita istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data di recesso.
I soggetti chiamati a cessare l’attività entro la data di recesso devono comunicare, tra l’altro, ai propri clienti le iniziative adottate per garantirne l’ordinata cessazione. Alle medesime comunicazioni, connesse alla cessazione, sono tenuti gli intermediari che non hanno notificato o, pur avendo notificato, non hanno presentato istanza di autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio.
Sono analogamente tenute a tali comunicazioni le imprese di investimento del Regno Unito cui è consentito - ai sensi dell’art. 4 comma 4, del decreto - di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:
- per l’ipotesi di mancata notifica (ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del decreto) limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;
- per l’ipotesi di non presentazione dell’istanza (ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto) limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell’istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.
Secondo quanto previsto dal decreto, la Consob è l’Autorità deputata a ricevere:
(i) le notifiche dell’intenzione di continuare a operare nel periodo transitorio da parte delle imprese di investimento britanniche;
(ii) le istanze di autorizzazione a operare nel periodo successivo da parte delle imprese UK divenute extra-UE, ovvero di SIM all’uopo costituite;
(iii) le notifiche da parte delle imprese di investimento italiane (SIM) che intendano operare nel Regno Unito durante il periodo transitorio, nonché le istanze previste per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività in un paese terzo ai fini dell’operatività oltre il periodo transitorio.
In assenza delle prescritte notifiche – da trasmettere entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso – le imprese di investimento del Regno Unito non potranno continuare a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia dopo la data di recesso.
Gli adempimenti cui sono tenute le imprese di investimento britanniche - analiticamente dettagliati nelle Comunicazioni Consob n. 8 del 29 marzo 2019[3] e n. 10 del 1° agosto 2019[4] - sono riepilogati nell’allegata Tabella.
In vista dell’approssimarsi del termine previsto dall’art. 50, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione Europea, ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019, si richiama l’attenzione dei prestatori di servizi di investimento[5] affinché procedano con tempestività, qualora non vi abbiano già provveduto, a fornire ai clienti informazioni appropriate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit. In tale ambito, essi dovranno, tra l’altro, comunicare alla clientela l’adesione a un Sistema di indennizzo italiano ovvero la copertura in continuità da parte dell’attuale Sistema, anche alla luce dei termini del recesso del Regno Unito dall’Unione.
Si rammenta, infine, che le previste notifiche, istanze e comunicazioni alla Consob dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: din.Brexit@pec.consob.it.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
Note:
[1] Resta fermo che la situazione potrà costituire oggetto di riconsiderazione alla luce della recente evoluzione dei negoziati sulle modalità di ratifica dell’accordo.
[2] Da intendersi quale periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo.
[3] http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190329_n_8.pdf/c352fccc-4ae1-4f42-bb7c-04507139b564.
[4] La Comunicazione (http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190801_n_10.pdf/339f1abf-b705-4184-bdd3-fb417f7ad646) costituisce un aggiornamento della Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019.
[5] Per i prestatori di servizi di investimento che siano banche si invita a consultare anche il seguente sito: https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html.