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Bollettino


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Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019[*]

OGGETTO: No-deal Brexit - Adempimenti per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, conseguenti all'adozione del Decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 recante il regime transitorio

1. Il contesto di Riferimento

In data 25 marzo 2019, in considerazione della perdurante incertezza in merito alla ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione Europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018, è stato emanato il decreto legge n. 22 (di seguito, anche il “decreto”).

Le misure normative approntate si propongono di assicurare continuità nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito sia dei soggetti britannici operanti in Italia, nonché di disciplinare l’ordinata fuoriuscita dal mercato domestico degli operatori britannici chiamati a cessare l’attività nel territorio della Repubblica entro la data di recesso.

In ipotesi di no-deal Brexit, infatti, dalla data di recesso, gli intermediari nazionali dovrebbero cessare di prestare le proprie attività nel Regno Unito, non potendo più accedere al beneficio del passaporto europeo. Analogamente, gli intermediari britannici non potrebbero più svolgere attività sul territorio della Repubblica avvalendosi delle preesistenti abilitazioni.

Le disposizioni, la cui entrata in vigore è condizionata al mancato raggiungimento di un accordo sul recesso, prevedono un regime diverso secondo la tipologia di soggetti, le modalità da questi adottate per la  prestazione dei servizi (libera prestazione vs succursale) e la clientela target.

Gli operatori possono usufruire del regime transitorio previa notifica alle Autorità competenti. L’operatività oltre il periodo transitorio (da intendersi quale periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) è invece subordinata alla presentazione di un’istanza di autorizzazione alle medesime Autorità.

I soggetti che dovranno cessare l’attività entro la data di recesso sono tenuti a comunicare ai clienti, a coloro con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività. Alle medesime comunicazioni sono tenuti gli intermediari che, pur avendo notificato, non hanno presentato istanza di autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio.

2. Gli Adempimenti degli Operatori

Di seguito si riepilogano gli adempimenti conseguenti all’adozione del decreto cui sono tenuti gli intermediari prestatori di servizi di investimento.

Se non diversamente specificato, sono valide le definizioni previste nel decreto legge.

2.1 Gli Intermediari Britannici

Le imprese di investimento britanniche

Le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica:

a) in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere le medesime attività solo nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali (art. 6, comma 2-quinquies, lett. a), e comma 2-sexies, lett. a), del TUF)[1], fino all’adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, e comunque non oltre il periodo transitorio (art. 3, comma 3, del decreto);

b) nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere le medesime attività (art. 3, comma 4, del decreto);

c) in regime di libera prestazione di servizi, a favore di clienti al dettaglio (art. 1, comma 1, lettera m-duodecies, TUF) e clienti professionali su richiesta (art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), TUF), cessano l’attività entro la data di recesso (art. 4, comma 1, del decreto)[2].

Notifiche

Le imprese di investimento di cui ai punti sub a) e b) possono beneficiare del periodo transitorio previo inoltro alla CONSOB - entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso - di una notifica[3] secondo gli schemi allegati (cfr. All. 1 e 2). Tali imprese inviano altresì – entro 15 giorni successivi alla data di recesso –  le informazioni e i dati relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani seguendo il modello allegato (cfr. All. 3).

Istanze di autorizzazione

Le medesime imprese di cui ai punti sub a) e b), qualora intendano operare in Italia oltre il periodo transitorio, presentano alla CONSOB - entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo - l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 6, del TUF, ovvero, se del caso, per la costituzione di una società di intermediazione mobiliare italiana, ai sensi dell’art. 19 del TUF.

Le imprese di investimento di cui al punto sub c) - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alla CONSOB le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività.

Comunicazioni di cessazione dell’attività da parte degli intermediari britannici 

Analoghe comunicazioni sulle iniziative adottate per l’interruzione dell’attività, nei medesimi termini, sono effettuate anche da:

d) le banche del Regno Unito che operano in Italia in regime di libera prestazione a favore di clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta nonché i gestori di fondi e gli OICR che dovranno cessare l’attività entro la data di recesso;

e) le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che non abbiano notificato la volontà di proseguire l’attività in Italia nel periodo transitorio o abbiano ritenuto di non presentare le istanze di autorizzazione alla prestazione dei servizi oltre il periodo transitorio entro sei mesi dall’avvio di detto periodo[4].

Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, gli intermediari di cui ai punti sub c), d) ed e)  sono chiamati a porre in essere le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti in corso, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Tali intermediari non potranno concludere nuovi contratti né rinnovare, anche tacitamente, quelli esistenti (art. 4, comma 1, del decreto). Agli intermediari che, pur avendo notificato, hanno ritenuto di non presentare le istanze per la prestazione dei servizi oltre il periodo transitorio, sono concessi ulteriori sei mesi per la chiusura dei rapporti, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (art. 4, comma 3, del decreto).  

La comunicazione ai clienti

Le comunicazioni da inviare alla clientela al riguardo dovranno essere redatte con un linguaggio chiaro e in modo da non generare allarmi ingiustificati, evidenziando le conseguenze e le misure approntate in uno scenario cd. hard Brexit nonché dando adeguata evidenza delle iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione delle attività e delle conseguenze sui rapporti contrattuali in essere.

L’informativa a ciascun cliente interessato, da graduare in relazione alla tipologia di clientela (retail vs professionale), verterà anche sugli impatti della cd. hard Brexit.  In linea con i richiami di attenzione della European Securities and Markets Authority (ESMA) del 19 dicembre 2018[5] e della CONSOB del 12 marzo 2019[6], gli intermediari dovranno fornire ai clienti, nel caso non vi abbiano già provveduto,  almeno le informazioni relative a: 

(i) l’impatto della Brexit sulle modalità di prestazione dei servizi e delle attività da parte dell’impresa, sullo specifico servizio reso al cliente nonché sulla futura relazione con il medesimo cliente;

(ii) le specifiche iniziative adottate per addivenire a un’ordinata gestione del rapporto in essere nonché per la trattazione delle richieste di informazioni e dei reclami ricevuti dai clienti in connessione alla Brexit (recapiti dell’impresa, eventuale linea telefonica dedicata, pubblicazione di FAQ sul sito internet, ufficio competente per la trattazione dei reclami, possibilità di adire sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, …);

(iii) le principali implicazioni della Brexit, anche conseguenti a modifiche dell’operatività dell’intermediario, sul rapporto contrattuale con il cliente, ivi inclusa la  presumibile tempistica di chiusura dei rapporti alla luce delle specificità del servizio prestato (risparmio amministrato vs risparmio gestito) e delle previsioni contrattuali sui tempi di preavviso previsti per lo scioglimento del rapporto.

Nel rispetto degli obblighi contrattuali e della disciplina applicabile alla prestazione delle attività in parola, è rimessa a ciascun intermediario l’individuazione delle modalità più opportune per veicolare le suddette informazioni nonché l’effettivo contenuto delle comunicazioni da rendere. Resta ferma la necessità di adottare soluzioni che consentano all’intermediario di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente.

Le comunicazioni saranno redatte nella lingua prescelta dal cliente nel contratto o, in assenza di previsioni, nella medesima lingua del contratto. Informazioni analoghe dovranno essere pubblicate anche sul sito internet dell’intermediario sia in italiano sia in inglese.

La comunicazione alla Consob

Gli intermediari di cui ai punti sub c), d) ed e) trasmettono alla  CONSOB una comunicazione recante le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività con separata evidenza delle eventuali fattispecie il cui impatto sia ritenuto significativo per la ordinata cessazione della prestazione dei servizi e delle attività di investimento o per i diritti dei clienti. Tali intermediari inviano altresì  - entro 15 giorni successivi alla data di recesso -  i dati relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani seguendo il modello allegato (cfr. All. 3).

2.2 Gli Intermediari Italiani  

A un’adeguata informativa sulle conseguenze e sulle misure approntate in uno scenario cd. hard Brexit sono tenute altresì le banche e le imprese di investimento italiane (SIM), le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF che prestano in via transfrontaliera nel Regno Unito servizi e attività di investimento[7], con o senza servizi accessori, anche nel rispetto della disciplina prevista al riguardo nel Regno Unito.

Le SIM che alla data di recesso svolgono la propria attività nel Regno Unito possono continuare a operarvi nel periodo transitorio previa apposita notifica alla CONSOB entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso.

Le SIM possono continuare a operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio, presentino alla CONSOB l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività di cui all’art. 26, comma 6, TUF.

* * *

Le notifiche, le istanze e le comunicazioni previste nella presente comunicazione dovranno essere trasmesse alla CONSOB al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: din.Brexit@pec.consob.it.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


Note:

[*] La presente comunicazione è stata aggiornata con Comunicazione Consob n. 10 del 1° agosto 2019.

[1]nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali” (art. 3, comma 3, del decreto).

[2] Cfr. nota 1.

[3] Le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato possono continuare a svolgere i servizi e le attività senza effettuare la notifica, ferma restando la necessità di presentare un’istanza di autorizzazione qualora intendano operare in Italia oltre il periodo transitorio (art. 3, comma 6, del decreto).

[4] Per i soggetti che non hanno presentato istanza di autorizzazione alla prestazione dei servizi oltre il periodo transitorio, il termine  di quindici giorni per l’invio delle comunicazioni decorre dalla scadenza del termine per la presentazione della suddetta istanza.

[5] Con Statement del 19 dicembre 2018 (Reminder to firms on their MiFID obligations on disclosure of information to clients in the context of the United Kingdom withdrawing from the European Union, ESMA35-43-1328, disponibile all’indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1328_brexit_statement_information_to_clients.pdf), l’ESMA ha richiesto agli intermediari attivi nella prestazione dei servizi d’investimento di fornire ai clienti informazioni sulle misure adottate, o da adottare, in connessione alla Brexit e sulle relative implicazioni nelle relazioni con i medesimi clienti. In ragione della rilevanza dei contenuti, della diffusione dello Statement è stata data notizia nel sito istituzionale della CONSOB tramite comunicato stampa del 20 dicembre 2018. Il testo del comunicato in parola è rinvenibile nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla Brexit, dove è anche disponibile il link alla analoga sezione del sito ESMA.

[6] Il richiamo di attenzione della CONSOB è disponibile all’indirizzo http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20190312_n_3.pdf/acfd8af4-5a97-4c99-8dfd-3ea6f06a9ddc.

[7] Il riferimento è, per le SICAV e le SICAF, alla commercializzazione di OICR.