Comunicazione Comunicazionecg n. 9017893 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni
1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l’art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 (“TUF”) prevede che “la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".
In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”) in modo dettagliato l’intera procedura dell’elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di “ garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze”1.
A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti2 alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un’elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una “lista di minoranza” debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquiescon il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti3).
Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l’elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano “liste di minoranza” attestino l’inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 147-ter , comma 3, del TUF.
Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all’ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all’entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l’elezione dell’organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l’esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano “liste di minoranza” e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell’elezione degli organi di controllo.
Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.
2. In occasione dell’elezione dell’organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.
In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
i rapporti di parentela;
l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell' emittente;
l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l' eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonchè il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.
3. Con riguardo all’elezione degli organi di controllo, fermo l’obbligo di depositare la dichiarazione di cui all’art. 144-sexies,comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l’azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.
Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l’attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitario nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare ex ante i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di disclosure preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all’art. 144-sexies,comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall’art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.
7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell’adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell’art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull’elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell’ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octiesdel Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l’ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell' organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell' espletamento delle attività medesime.
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
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Note:
1 Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 ("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria")
2 L’art. 144-quinquiesdel Regolamento Emittenti (“ Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza ”) recita: “1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento[i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all’art. 144-terRegolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata.”.
3 L’art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti (“Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista”) prevede: “Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l' assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; ..”.