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Bollettino


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Comunicazione Consob n. 2/2026 del 7 maggio 2026

Oggetto: Segnalazioni in materia di conto attivo. Indicazioni operative

Il 4 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Regolamento (UE) 2024/2987 recante modifiche al Regolamento EMIR n. 648/2012 (c.d. EMIR 3.0). Tale Regolamento è entrato in vigore il 24 dicembre 2024.

Come noto, EMIR 3.0 introduce, tra l’altro, in capo a controparti finanziarie e non finanziarie che rispettino determinati requisiti, l’obbligo di:

  1. aprire e mantenere presso una CCP europea autorizzata almeno un conto attivo (active account) conforme a specifiche caratteristiche, su cui compensare un numero rappresentativo di operazioni relative alle tipologie di strumenti indicati nel Regolamento stesso (articolo 7 bis);
  2. effettuare, ogni 6 mesi, uno specifico reporting alle autorità competenti, contenente le informazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti (articolo 7 ter).

Il 19 giugno 2025 l’ESMA ha trasmesso alla Commissione europea il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS), secondo il mandato previsto da EMIR 3.0, sulle condizioni operative, l’obbligo di rappresentatività e gli obblighi di segnalazione connessi al requisito di active account. Il Regolamento Delegato EU 2026/305 recante tali norme tecniche, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2025, è stato pubblicato il 6 febbraio 2026 ed è entrato in vigore il 26 febbraio 2026.

L’11 dicembre 2025, nelle more della pubblicazione del suddetto Regolamento Delegato e tenuto conto delle incertezze manifestate dall’industria sulle tempistiche del primo reporting, l’ESMA ha pubblicato uno Statement in cui, tra l’altro:

  • sottolineava che i requisiti di active account sono divenuti applicabili dal 25 giugno 2025 per le controparti che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 7a, paragrafo 1, di EMIR;
  • richiamava la circostanza che le norme tecniche di regolamentazione, trasmesse il 19 giugno 2025 dall’ESMA alla Commissione, erano state adottate da quest’ultima il 29 ottobre 2025;
  • chiariva che il primo reporting da parte delle controparti soggette all’obbligo di active account è atteso entro il mese di luglio 2026 e che dovrà ricomprendere i dati di backlog volti a dimostrare la conformità ai requisiti a partire dal 25 giugno 2025 (ossia, come detto, da quando gli stessi requisiti sono divenuti applicabili);
  • anticipava che sarebbero state fornite istruzioni ulteriori sulle modalità di reporting in linea con i modelli inclusi negli standard tecnici, al fine di assicurare che le autorità competenti ricevano informazioni significative e coerenti.

Il 26 febbraio 2026 è entrato in vigore il Regolamento Delegato EU 2026/305, contenente le norme tecniche di regolamentazione in tema di active account. In tale Regolamento, si specifica, relativamente alla tempistica del reporting (articolo 10), che:

  • fatta salva la richiesta da parte delle autorità competenti di una maggiore frequenza delle segnalazioni a norma dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, di EMIR, “le controparti presentano alle autorità competenti segnalazioni conformi ai modelli di cui agli allegati II e III del presente regolamento l’ultimo giorno di gennaio e l’ultimo giorno di luglio di ogni anno” (paragrafo 1);
  • in deroga a quanto indicato nel paragrafo 1, “la prima presentazione alle autorità competenti di dati conformi ai modelli di cui agli allegati II e III ha luogo alla prima data di segnalazione non anteriore a sei mesi a decorrere dal 26 febbraio 2026” (paragrafo 2).

Al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi, e in un’ottica di coerenza nell’implementazione degli obblighi di active account a livello europeo, l’ESMA ha successivamente pubblicato:

  • un Supervisory Briefing sul requisito di rappresentatività (20 febbraio 2026);
  • alcune Q&A, relative al requisito di rappresentatività, allo stress testing e al calcolo della soglia ai fini dell’active account (27 febbraio 2026). Tali Q&A si aggiungono a quelle, già pubblicate dall’ESMA, che riguardano chiarimenti della Commissione europea sull’interpretazione delle norme di primo livello;
  • i template in formato elettronico che specificano le modalità operative di segnalazione sulla base di quanto previsto dal Regolamento Delegato, al fine di favorire la convergenza del reporting verso quanto richiesto dal medesimo Regolamento (13 aprile 2026).

Ciò premesso, facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute alla Consob, in quanto autorità competente nazionale, circa le tempistiche di reporting sugli obblighi di active account, ed in particolare sulla relazione tra quanto indicato a tal proposito dall’ESMA e dal Regolamento Delegato, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

La menzionata previsione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento Delegato, stabilisce la data a partire dalla quale l’utilizzo dei modelli definiti nel medesimo Regolamento diventa indispensabile per assicurare la conformità con la normativa.

Poiché i requisiti di active account sono divenuti applicabili dal 25 giugno 2025, a prescindere dal Regolamento Delegato, detta previsione non esenta le controparti dal rispetto della scadenza per il primo reporting indicata dall’ESMA nel menzionato Statement e confermata nella press release con cui l’Autorità europea ha pubblicato i menzionati template, ossia il 31 luglio 2026.

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli intermediari a intraprendere le azioni necessarie a conformarsi ai contenuti del reporting previsti dal Regolamento Delegato, facendo leva in particolare sui suddetti template in formato elettronico pubblicati dall’ESMA, già dalla prima segnalazione prevista per il 31 luglio 2026. Ciò al fine di favorire la coerenza delle informazioni ricevute dalle autorità competenti e consentire alle stesse di valutarne la conformità alla normativa vigente.

Si suggerisce altresì agli intermediari, in caso di incertezze interpretative su specifici aspetti, di condividere con la scrivente le valutazioni ritenute utili a sostenere che le scelte da essi effettuate sono conformi alla normativa. Tali valutazioni potranno essere veicolate, come note metodologiche, contestualmente all’invio delle segnalazioni.

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca