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Comunicazione n. 0076896 del 1° agosto 2025

inviata all’Associazione di categoria …

Oggetto: Risposta a quesito inviata all'Associazione di categoria [...omissis...] in merito alla portata applicativa del divieto di cui all'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari

Si fa riferimento alla nota del (...omissis...), con la quale codesta Associazione ha sottoposto alla Consob un quesito in ordine al divieto di cui all’art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari[1], disciplinante le “Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti” dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, “consulenti finanziari” o, al singolare, “consulente finanziario”).

La vigente formulazione dell’art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari consegue alle modifiche apportate al medesimo regolamento dalla Delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 e stabilisce che Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento né può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente” (in neretto, l’integrazione apportata alla disposizione con la citata Delibera del 28 luglio 2022).

1. Il quesito

Nello specifico, in considerazione della precisazione da ultimo apportata alla disposizione in esame, codesta Associazione ha chiesto “se al suo interno debbano ricomprendersi anche i benefici che fossero previsti in favore del consulente finanziario nelle disposizioni di ultima volontà espresse con testamento dai clienti assistiti dal medesimo consulente.”.

Il dubbio, secondo quanto evidenziato nel quesito, nascerebbe perché “nel caso dei lasciti testamentari l’esigenza di tutela dei risparmiatori posta alla base del suddetto divieto potrebbe confliggere con l’esigenza di salvaguardare la libertà testamentaria, espressa anche nel divieto di patti successori previsto dall’art. 458 c.c.[2]. Si potrebbe, infatti, ritenere che tale libertà subisca indirettamente una compressione per il fatto che il consulente finanziario potrà accettare l’eredità o il legato soltanto a pena di violare, in ipotesi, un divieto normativo e di subire conseguentemente sia la sanzione amministrativa irrogata dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) sia la sanzione disciplinare impartita dall’intermediario preponente.”

Sulla base di tale presupposto, codesta Associazione (...omissis...) ha ritenuto di fornire un’indicazione “sostanzialistica” in merito all’applicazione del divieto in esame e ha chiesto all’Istituto un confronto in merito alla stessa (...omissis...). [Nello specifico]:

  1. i lasciti testamentari disposti in favore del consulente finanziario da parte dei relativi clienti o potenziali clienti, non dovrebbero ricadere nel divieto di “accettare i “benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente”. Codesta Associazione ritiene di “poter pervenire a tale conclusione considerando, per un verso, l’intangibilità della volontà testamentaria e, per altro verso, la circostanza che il consulente finanziario possa accettare l’eredità soltanto dopo l’apertura della successione e quindi quando il cliente non è più in vita, cosicché il momento sensibile su cui vuole incidere il divieto in parola parrebbe essere non tanto quello dell’accettazione dell’eredità - atto in sé neutro sul piano del conflitto di interessi in quanto interviene dopo l’apertura della successione e quindi quando il cliente non è più in vita - quanto, piuttosto, quello della redazione del testamento, in cui il consulente finanziario potrebbe sfruttare la relazione amicale e professionale con il cliente per indirizzare a proprio favore la determinazione delle sue volontà testamentarie”.

    Profili inerenti ai lasciti testamentari rileverebbero quindi ai soli fini del divieto - pure imposto dalla norma regolamentare in esame - di “concorrere nella determinazione in suo favore” dei medesimi benefici;
  2. avendo riguardo alla fattispecie del concorso nella determinazione dei lasciti testamentari, codesta Associazione ritiene di indicare che i consulenti finanziari siano tenuti a comunicare all’Intermediario, non appena ne vengano a conoscenza, “l’esistenza e l’apertura di testamenti nei quali i clienti abbiano designato come erede o legatario il Consulente medesimo e/o persone a questi legate da un rapporto di matrimonio, unione civile, convivenza o parentela almeno entro il secondo grado”;
  3. sarebbe, inoltre, lasciata libertà alle singole Associate di “prevedere che, apertasi la successione mortis causa, il Consulente finanziario rinunci all’eredità o al legato disposto in suo favore da clienti diversi dal coniuge, unito civilmente, convivente, parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado del Consulente medesimo”.

2. Risposta al quesito

Come sopra riferito, l’art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari, prima delle modifiche apportate dalla citata Delibera n. 22430/2022, sanciva che “Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.”.

L’introduzione dell’inciso finale dell’art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari - oggetto del quesito in esame è volto a prevedere che il consulente finanziario “non può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente”.

Tanto premesso - fermo restando che l’interpretazione della disciplina successoria non rientra nella competenza dell’Istituto - per quanto di stretta pertinenza con l’applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento Intermediari, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, risulta condivisibile quanto rilevato da codesta Associazione in merito alla circostanza che l’accettazione di lasciti testamentari non rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari.

Ciò in considerazione del fatto che la citata disposizione, atteso il relativo rango secondario, non può intendersi e applicarsi in modo confliggente con norme imperative di rango primario, quali quelle che, nel Libro II del codice civile, disciplinano la capacità a succedere e identificano, altresì, in modo tassativo e inderogabile i casi di esclusione dalla successione[3].

Diversamente, un’applicazione ampia - che riconducesse alla richiamata norma regolamentare anche un divieto di accettazione dell’eredità o un obbligo di rinuncia al legato (disposti in favore del consulente finanziario dal cliente) inciderebbe sostanzialmente sull’istituto dell’indegnità a succedere, regolato tassativamente dalla legge (artt. 463 e segg. del codice civile) e, come tale, insuscettibile di essere derogato in forza di atti regolamentari[4].

A tali considerazioni consegue (...omissis...) [che] la previsione di un tale divieto da parte dei singoli Intermediari - che, nei rapporti con i propri consulenti finanziari, avrebbe natura negoziale - non potrebbe assumere alcuna valenza e ciò alla luce dell’art. 458 del codice civile, che sancisce la nullità di ogni atto con cui si dispone dei diritti spettanti su una successione non ancora aperta o si rinuncia ad essi.

Avuto riguardo al concorso del consulente finanziario nella determinazione del lascito testamentario in suo favore da parte di un cliente (o potenziale tale), parimenti, si rappresenta che la legislazione di rango primario già disciplina compiutamente l’ipotesi dell’illecita ingerenza nella libertà di determinazione testamentaria, sancendone, altresì, le relative conseguenze.

Nello specifico, si rileva che l’art. 624 del codice civile sancisce l’invalidità del medesimo lascito ove vi sia stata induzione in errore, ovvero se la stessa sia avvenuta con violenza o dolo[5]. A ciò si aggiunga che l’induzione del cliente, da parte del consulente finanziario, potrebbe altresì assumere una valenza penalistica[6].

Posto quanto sopra, la possibilità (...omissis...) di prevedere flussi informativi da parte del consulente finanziario nei confronti dell’Intermediario in ordine all’avvenuta nomina del medesimo consulente quale erede o legatario di propri clienti, esula da ogni valutazione da parte della Consob, in quanto estranea rispetto alla disciplina di investor protection amministrata dalla Scrivente.

(...omissis...)

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Giuseppe Filippa


[1] Di cui alla Delibera Consob n. 20307/2018 e successive modifiche.

[2] Ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.”.

[3] L’art. 462 del codice civile disciplina la capacità di succedere e stabilisce che “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.  Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.  Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché' non ancora concepiti”. L’art. 463 prevede i casi di indegnità a succedere: “E’ escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; 3-bis) Chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima. 4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o né l’ha impedita; 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.”.

[4] Come sopra riferito, la disciplina codicistica tratta la materia successoria in ogni suo aspetto sostanziale e rimediale, ponendosi come esaustiva della stessa; al riguardo, si rileva, tra l’altro, che il codice civile (artt. 536 e segg. del codice civile) riconosce in capo alle persone cui è riservata ex lege una quota di eredità anche una specifica tutela finalizzata alla reintegrazione della quota di pertinenza ove, in ipotesi, la stessa sia lesa dalla disposizione testamentaria del cliente in favore del suo consulente finanziario.

[5] Cfr. art. 624 del codice civile (Violenza, dolo, errore) ai sensi del quale: “La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo. L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.”.

[6] Al riguardo, si osserva che una condanna penale definitiva per fatti di tal specie potrebbe rilevare ai fini della perdita dei requisiti di onorabilità in capo al consulente stesso; cfr. Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, adottato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto dell’11 novembre 1998, n. 472.