Comunicazione n. 1/25 del 28 febbraio 2025 - AREA PUBBLICA
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Comunicazione n. 1/25 del 28 febbraio 2025
Le nuove previsioni di EMIR 3.0
Il 4 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il pacchetto legislativo che comprende il Regolamento (UE) 2024/2987 recante principalmente modifiche al Regolamento EMIR n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (il “Regolamento” o anche “EMIR 3.0”) e la Direttiva 2024/2994.
Il principale obiettivo di tale Regolamento, entrato in vigore il 24 dicembre 2024, è di favorire la compensazione centralizzata nell’Unione europea, prevedendo al contempo un quadro normativo e di vigilanza più solido.
A tal fine, EMIR 3.0 introduce, tra l’altro, taluni nuovi adempimenti in capo a controparti finanziarie e non finanziarie, ai partecipanti diretti delle CCP e ai clienti che prestano servizi di compensazione; in particolare, il Regolamento:
- con l’obiettivo di ridurre i rischi per la stabilità finanziaria associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell’Unione nei confronti di CCP di Paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) che forniscono servizi di clearing sulle categorie di contratti indicate nella nuova normativa[1], prevede l’obbligo, per le controparti finanziarie e non finanziarie che rispettino determinati requisiti, di aprire e mantenere presso una CCP europea autorizzata almeno un conto attivo conforme a specifiche caratteristiche, su cui compensare un numero rappresentativo di operazioni relative alle suddette tipologie di strumenti (c.d. active account o conto attivo - articolo 7 bis). Sono altresì previsti obblighi di reporting al riguardo (articolo 7 ter);
- rafforza gli obblighi di trasparenza in capo ai soggetti – partecipanti diretti e clienti – che prestano servizi di compensazione (articoli 7 quater e 38, paragrafi 8 e 9);
- impone obblighi di reporting sull’attività posta in essere da partecipanti diretti e clienti presso controparti centrali extra-UE riconosciute ai sensi di EMIR (articolo 7 quinquies).
***
In via generale, ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina EMIR, vige una suddivisione di competenze per finalità tra le autorità italiane basata sugli articoli 4-quater e 79-octies del TUF.
Più in dettaglio, la Consob, la Banca d’Italia, l’IVASS e la COVIP sono le autorità competenti per il rispetto di determinati obblighi posti da EMIR a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. La Consob è altresì competente per i medesimi obblighi nei confronti delle controparti non finanziarie che non siano soggetti vigilati da altra autorità (articolo 4-quater).
Sulla base dell’articolo 4-quater, comma 2-bis, il “Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR” siglato nel 2016 dalla Consob e dalla Banca d’Italia stabilisce le attribuzioni relative al rispetto degli obblighi da parte delle controparti, finanziarie e non finanziarie, soggette alla vigilanza di entrambe le autorità. Alla Consob sono attribuite le competenze relative agli obblighi di trasparenza e comportamento in capo a tali controparti.
Alla Consob sono infine attribuite dall’articolo 79-octies in via esclusiva le competenze specifiche sul rispetto dell’obbligo di clearing di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di EMIR, da parte di tutti i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, nonché sugli obblighi di trasparenza e comportamento previsti dagli articoli 38, paragrafo 1, e 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, di EMIR in capo ai soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.
Alla luce del consolidato assetto di attribuzioni a suo tempo delineato, nel TUF e nel menzionato Documento Ricognitivo, per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla disciplina EMIR, i nuovi obblighi relativi all’active account (articoli 7 bis e 7 ter) - in quanto obblighi di comportamento connessi alla clearing obligation – e i rafforzati presidi in materia di reporting alle autorità e di trasparenza (articoli 7 quater, 7 quinquies e 38, paragrafi 8 e 9) rientrano nell’alveo dell’attuale framework di vigilanza che attribuisce competenze esclusive alla Consob su tali tipologie di obblighi.
Tale impostazione trova peraltro conferma nei lavori preliminari di adeguamento dell’ordinamento nazionale a EMIR 3.0[2].
Poste tali premesse, nelle more del completamento del processo di attuazione del pacchetto legislativo e dell’aggiornamento del Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR, si richiama l’attenzione su alcuni aspetti di seguito illustrati.
Da un punto di vista generale, si evidenzia che, salvo specifiche eccezioni[3], gli obblighi introdotti da EMIR 3.0 in capo a controparti, partecipanti diretti e clienti sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso ossia, come sopra indicato, dal 24 dicembre 2024, anche in assenza delle norme tecniche di regolamentazione che dovranno dettagliare i singoli requisiti.
A tal proposito, in attesa dell’adozione da parte della Commissione europea dei Regolamenti delegati contenenti le misure di secondo livello, si suggerisce di fare riferimento, per il rispetto della disciplina introdotta da EMIR 3.0, ai documenti di consultazione pubblicati dall’ESMA[4], e successivamente ai Final Report che verranno trasmessi dall’ESMA alla Commissione.
Per quanto concerne gli adempimenti connessi alla disciplina dell’active account e gli obblighi di reporting alle autorità sopra menzionati, si invita a trasmettere le relative comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata della Divisione Vigilanza Mercati della Consob (dme@pec.consob.it) e alla casella funzionale post-trading@consob.it.
Con riferimento alla notifica di assoggettamento all’obbligo di conto attivo, richiesta ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, secondo comma, di EMIR 3.0, si invita a utilizzare il template che l’ESMA ha reso disponibile nel dicembre 2024 sul proprio sito web[5].
Per quanto riguarda i profili di trasparenza da parte dei clearing service provider, si richiama l’attenzione sulla necessità di adempiere alle nuove previsioni introdotte da EMIR 3.0 richiamate sopra. Con riferimento particolare all’articolo 38, paragrafo 8, lettera d) – in tema di simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali i clienti potrebbero essere soggetti in scenari diversi – si suggerisce, anteriormente all’adozione dei Regolamenti delegati recanti le misure di secondo livello, di fare leva per quanto possibile sulle informazioni e sulle simulazioni acquisite dalle controparti centrali, anche fornendo evidenza, ove pertinente, degli ammontari di margini aggiuntivi richiesti dal prestatore del servizio di compensazione rispetto a quelli determinati dalle controparti centrali.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere trasmesse alla casella di posta elettronica dell’Ufficio Post Trading della Consob (post-trading@consob.it).
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
[1] Si tratta dei derivati su tassi di interesse, denominati in euro e in zloty polacco, e dei derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro (articolo 7 bis, paragrafo 6, di EMIR 3.0).
[2] I principi e criteri direttivi per l’attuazione di EMIR 3.0 nell’ordinamento italiano sono stati inclusi mediante emendamento del Governo nel disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”). Tali principi e criteri fanno esplicito riferimento alle norme del TUF sopra indicate e prevedono altresì l’attribuzione alla Consob dei poteri di vigilanza necessari per l'esercizio “delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987”, in materia di active account (articolo 10-bis, comma 9, del d.d.l.).
[3] Dette eccezioni riguardano le modifiche all’articolo 4 bis, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, di EMIR 3.0, relative alla nuova metodologia per il calcolo della soglia di clearing, che non si applicano fino alla data di entrata in vigore delle relative norme tecniche di regolamentazione.
[4] Per quanto riguarda le misure in materia di conto attivo, si rimanda al documento di consultazione pubblicato dall’ESMA il 20 novembre 2024 (https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-conditions-active-account-requirement-under-emir-3).
[5] https://www.esma.europa.eu/central-counterparties/ccp-policy.