Comunicazione n. 13/25 del 4 luglio 2025 - AREA PUBBLICA
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Comunicazione n. 13/2025 del 4 luglio 2025
OGGETTO: Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe - Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 e raccomandazioni
ATTENZIONE: La Consob evidenzia che la concreta esperienza operativa consente di rilevare che l'emissione di un POC non standard può comportare un effetto di deprezzamento delle azioni delle società che ricorrono a tale strumento, nonché effetti fortemente diluitivi sulla compagine azionaria delle medesime società.
I. Premessa
Con la Comunicazione n. DME/6083801 del 20 ottobre 2006 e con la Comunicazione n. DEM/DME/DSG/8065325 del 10 luglio 2008 sono state fornite alle società quotate nei mercati regolamentati indicazioni funzionali agli adempimenti informativi nei confronti del pubblico in relazione ad alcune operazioni di aumento di capitale riservate ad un unico investitore denominate Stand-by Equity Distribution Agreement ("SEDA") e Step-Up Equity Financing ("SEF")1. Con le medesime Comunicazioni sono state altresì fornite indicazioni anche agli investitori, sottoscrittori unici dei medesimi accordi.
Dalla pubblicazione delle due menzionate Comunicazioni sono sopravvenuti alcuni cambiamenti del contesto operativo, primariamente determinati dalla diffusione di talune operazioni caratterizzate dall'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, di regola associati a un warrant, riservati ad un unico investitore ("POC non standard").
Nello specifico, con l'operazione di POC non standard l'investitore si impegna a sottoscrivere, in una o più tranche, a seguito di specifiche richieste della società, un predeterminato numero di obbligazioni convertibili in azioni, ricevendo - a fronte di tale impegno - una commitment fee. La società, a sua volta, incassa le risorse finanziarie nel momento della sottoscrizione della tranche di obbligazioni convertibili e le medesime risorse divengono permanenti nel momento della conversione delle obbligazioni in azioni da parte dell'investitore. Una volta sottoscritta una tranche del POC non standard, l'investitore può chiedere la conversione anche solo di una parte delle obbligazioni della tranche sottoscritta e può farlo in momenti diversi, nei limiti del numero di obbligazioni costituenti la tranche.
Ad esito della richiesta di conversione da parte dell'investitore, la società consegna le azioni emesse al servizio del POC non standard, per la parte corrispondente alla richiesta di conversione.
I POC non standard si caratterizzano, quindi, per i seguenti elementi: i) sono rivolti ad un unico investitore; ii) le società che li emettono sono, solitamente, in difficoltà finanziarie; iii) l'investitore si impegna a sottoscrivere in una o più tranche, a seguito di specifiche richieste della società, un predeterminato numero di obbligazioni convertibili in azioni (di regola, cum warrant) e, a fronte di tale impegno, l'investitore riceve una commitment fee; iv) la società procede, a seguito della conversione, a consegnare le azioni emesse a servizio del POC non standard e il numero di azioni oggetto di ciascuna conversione viene determinato sulla base di un prezzo di conversione pari a una determinata percentuale (tra il 90%-95% circa) del prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni sul titolo della società, determinato in un periodo precedente la ricezione di una comunicazione di conversione (su un orizzonte di circa 10-15 giorni di borsa aperta); v) il meccanismo di conversione è tale da essere a sconto sin dall'inizio dell'operazione e, quindi, da far risultare conveniente, per il finanziatore, convertire le obbligazioni in azioni.
Il "POC non standard" si distingue, pertanto, da un'emissione obbligazionaria tradizionale o standard; quest'ultima può essere destinata, previa decisione assembleare, tanto ai soci quanto a uno o più investitori terzi ed è caratterizzata da un rapporto di conversione, predefinito ex ante tale che, affinché divenga conveniente per il sottoscrittore l'esercizio della conversione, il prezzo dell'azione sul mercato deve aumentare in modo significativo (maggiore del prezzo teorico dell'azione).
La concreta esperienza operativa consente di rilevare che, in ragione delle caratteristiche operative dello strumento, l'emissione di un POC non standard può comportare un effetto di deprezzamento delle azioni delle società che ricorrono a tale strumento, nonché effetti fortemente diluitivi sulla compagine azionaria delle medesime società.
Le caratteristiche dei "POC non standard" appaiano molto simili a quelle individuate per i SEDA e per i SEF, fatta salva, principalmente, l'iniziale emissione obbligazionaria e la successiva conversione in azioni, caratteristica peculiare dei POC non standard.
II. Ambito applicativo e modalità di comunicazione al pubblico
1. A prescindere dalle indicazioni fornite dalla presente Comunicazione, restano fermi gli eventuali ulteriori obblighi informativi a cui sono tenute le società e i relativi azionisti. Un particolare richiamo va operato agli obblighi previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e dall'art. 120 del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") in materia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.
Ciò posto, con la presente Comunicazione si forniscono alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e/o negoziate su MTF (di seguito, congiuntamente denominate solo "la società" o "le società") indicazioni volte a disciplinare in modo organico la disclosure da fornire in occasione di POC non standard, di SEDA, di SEF e di tutte le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe quali, ad esempio, quelle realizzate mediante assegnazione di warrant ad unico investitore.
Inoltre, la presente Comunicazione fornisce indicazioni agli investitori-sottoscrittori unici degli accordi in esame, avuto riguardo alle operazioni di compravendita effettuate dagli stessi sulle azioni delle società interessate dalle citate operazioni e sugli strumenti ad esse collegati (denominati, di seguito, anche "investitori unici" o solo "investitori" e, singolarmente, "investitore unico" o solo "investitore").
Nella presente Comunicazione con il termine "operazione" (e, congiuntamente, "operazioni") si intendono: i POC non standard (denominati, di seguito, anche solo "POC"), i SEDA, i SEF e le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe (quali, ad esempio, quelle realizzate mediante assegnazione di warrant ad un unico investitore).
Alle citate operazioni aventi caratteristiche analoghe ai POC, ai SEDA ovvero ai SEF le indicazioni fornite con la presente Comunicazione si applicano in quanto compatibili.
2. Ai fini della presente Comunicazione, anche laddove non espressamente precisato, nel caso in cui sia prevista (richiesta o raccomandata) la diffusione al pubblico di un comunicato, la stessa deve avvenire con le modalità individuate dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti")2.
Le società sono tenute a riservare, nell'ambito del proprio sito internet, una specifica pagina o sezione di agevole individuazione volta a includere tutta l'informativa relativa alle operazioni. In tale specifica pagina o sezione, sono altresì riportati i comunicati e i documenti societari che, secondo la disciplina vigente, devono essere pubblicati anche in altre pagine e/o sezioni del medesimo sito internet della società pur sempre relativi alle operazioni oggetto della presente Comunicazione.
Inoltre, la pubblicazione delle informazioni sui siti internet ai sensi della Parte III, Sezione A, paragrafo 3.1.3., e della Sezione B, paragrafo 1.1., è richiesta anche in un formato elettronico comunemente utilizzato idoneo a consentire l'estrazione dei dati (es., formato excel).
III. Gli elementi oggetto di informativa3
Nella presente Comunicazione sono fornite indicazioni in merito a: (A) il contenuto delle informazioni che le società, a seconda della fase, dovranno rendere pubbliche con riferimento alle operazioni in oggetto, nonché le relative modalità; (B) il contenuto delle informazioni che gli investitori unici dovranno pubblicare; (C) le informazioni che dovranno essere rese dagli emittenti già assoggettati ad obblighi informativi supplementari mensili o trimestrali ex art. 114, comma 5, del TUF; (D) le informazioni rilevanti da rendere nelle relazioni finanziarie periodiche.
* * * *
Quanto sopra premesso, nei casi in cui ricorra un'operazione, si formulano le seguenti richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF e si forniscono le seguenti raccomandazioni.
A. Informazioni da rendere pubbliche
Gli elementi di informativa oggetto della presente Comunicazione sono distinti in funzione delle diverse fasi nelle quali è strutturata l'operazione, come di seguito indicate:
1. il momento della sottoscrizione dell'accordo con l'investitore;
2. il momento in cui l'operazione è deliberata (ad esempio, assunzione della delibera assembleare di approvazione dell'aumento di capitale al servizio del POC);
3. lo svolgimento e il termine dell'operazione;
4. l'eventuale fase di modifica, di sospensione o di risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione.
1. Sottoscrizione dell'accordo da parte della società con l'investitore
1.1. La società, al momento della sottoscrizione dell'accordo con l'investitore, diffonde un comunicato recante la complessiva descrizione dell'operazione, nonché l'indicazione analitica delle relative caratteristiche e di tutti gli elementi e delle clausole dell'accordo. Il comunicato in parola contiene almeno le informazioni relative ai seguenti aspetti:
i. motivazioni sottostanti alla sottoscrizione dell'accordo (con specifica evidenza delle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione) e destinazione delle risorse finanziarie rivenienti dall'operazione.
Laddove la conclusione dell'accordo con l'investitore rappresenti la principale o l'unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività e/o per l'implementazione del piano aziendale, anche tenuto conto dell'assenza di merito creditizio, è fornita specifica evidenza di tale circostanza;
ii. controparte, controvalore nominale ed effettivo, clausole contrattuali (quali, ad esempio, di lock-up, di selling restriction, di cool down period e covenant), con particolare riferimento a quelle che possono condizionare il buon esito dell'operazione, garanzie ed eventuale esistenza di ulteriori accordi sottoscritti dall'investitore unico aventi ad oggetto le azioni della società (quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari);
iii. informazioni sui criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e sui costi dell'operazione, con riferimento a tutte le componenti (quali, ad esempio, commissioni, emissione sotto la pari, sconto sul prezzo dell'azione al momento della conversione), nonché sui costi a carico della società in relazione a eventuali ulteriori accordi sottoscritti dall'investitore unico aventi ad oggetto le relative azioni (quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari);
iv. rischi dell'operazione (quali, ad esempio, effetti diluitivi sulla compagine azionaria e di deprezzamento sul titolo azionario nel caso di vendita sul mercato, da parte dell'investitore unico, sia delle azioni della società sottoscritte o ricevute in conversione in esecuzione dell'operazione, sia delle azioni della società rivenienti da eventuali ulteriori accordi sottoscritti dal medesimo investitore unico quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari).
In ogni caso, laddove l'accordo consti in un POC, il comunicato in parola reca la seguente informativa: "L'emissione di un POC non standard può comportare un effetto di deprezzamento delle azioni, nonché effetti fortemente diluitivi sulla compagine azionaria della società.";
v. informazioni in merito all'eventuale previsione di modifiche nella composizione dei propri organi sociali e ad eventuali accordi relativi a tali modifiche, nonché alla sussistenza di eventuali previsioni riguardanti la nomina e/o la cessazione di figure dirigenziali aventi responsabilità strategiche per la società, indicando, in particolare, se sia prevista la presenza di Chief Restructuring Officer ("CRO") o di figure analoghe e, in tali ipotesi, quali siano i poteri e le funzioni loro attribuiti;
vi. eventuali accordi con l'investitore per la rivendita delle azioni sul mercato, fornendo specifica evidenza del fatto che, in caso di successiva rivendita, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto") e dell'art. 100-bis del TUF e che, con riferimento all'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'art. 205 del TUF, tale obbligo è da escludersi nei casi di offerte di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici.
1.2. Inoltre, con il medesimo comunicato di cui sopra, la società fornisce - ove note e per quanto le constino anche alla luce delle previsioni dell'accordo - le informazioni relative all'investitore unico inerenti ai seguenti aspetti:
i. le motivazioni dell'investitore sottostanti alla sottoscrizione dell'accordo;
ii. nel caso in cui l'investitore abbia sottoscritto ulteriori accordi aventi ad oggetto le azioni della società (quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari), la motivazione sottostante alla relativa sottoscrizione, la tempistica di attuazione degli stessi (ivi inclusa quella relativa alla richiesta dei titoli che ne sono oggetto rispetto alla tempistica di sottoscrizione delle azioni o conversione delle tranche del POC), la sussistenza di eventuali clausole di selling restriction, l'indicazione dell'eventuale circostanza che tali accordi riguardano un quantitativo di azioni maggiore rispetto al controvalore di ciascuna tranche sottoscritta o convertita nel contesto dell'operazione.
Laddove la società acquisisca le informazioni relative all'investitore unico di cui al presente paragrafo in una fase successiva a quella di sottoscrizione dell'accordo, la stessa provvede a diffonderle con il primo comunicato utile da pubblicarsi ai sensi della presente Comunicazione.
2. Informativa da rendere in occasione della delibera dell'operazione
2.1. Con riferimento alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, nei casi in cui l'operazione è oggetto di delibera assembleare, assume rilevanza, ai fini dell'esercizio consapevole del diritto di voto da parte degli azionisti, che sia fornito un set di informazioni inerenti all'operazione ulteriore rispetto a quello già previsto dalle applicabili disposizioni del codice civile e dall'Allegato 3A al Regolamento Emittenti. Al riguardo, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione della medesima società fornisce, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1:
a) la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo dell'emittente (o del gruppo ad esso facente capo), determinata considerando debiti di qualunque natura, per i dodici mesi successivi dalla data dell'assemblea e, in raffronto, l'indicazione dell'ammontare delle risorse attese derivanti dall'operazione in tale arco temporale, nonché i rischi sull'implementazione dei piani aziendali e sulla continuità aziendale dell'emittente (o del gruppo ad esso facente capo) derivanti dall'eventuale mancato buon esito dell'operazione secondo le misure e i tempi attesi.
Per il caso in cui l'accordo preveda una clausola che possa condizionare il buon esito dell'operazione (quale, ad esempio, di cool down period), è specificato se l'ammontare stimato di risorse reperibili nei dodici mesi successivi alla delibera dell'assemblea attraverso l'esecuzione dell'operazione sia subordinato o meno alla rinuncia, anche parziale, da parte dell'investitore alla medesima clausola.
Per il caso in cui l'accordo preveda il rimborso in denaro, sono indicati gli effetti sulla liquidità dell'emittente nel caso di rimborso in denaro dello stesso;
b) informazioni circa l'eventuale inserimento dell'investitore unico nell'elenco delle parti correlate dell'emittente ai sensi del regolamento Consob n. 17221/2010 ("Regolamento OPC") ovvero circa l'assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei futuri rapporti tra l'emittente e l'investitore unico alla disciplina sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC.
2.2. Con riferimento alle società:
i. le informazioni indicate nel precedente paragrafo 2.1., lett. a), sono riportate nell'apposito comunicato da diffondersi a seguito dell'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea;
ii. qualora ricorra l'ipotesi della delega agli amministratori per l'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - il quale prevede che lo statuto possa attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale - le medesime informazioni sono riportate in un apposito comunicato da diffondersi contestualmente alla delibera del consiglio di amministrazione che approva l'aumento di capitale.
3. Informativa da rendere durante lo svolgimento e fino al termine dell'operazione
3.1. Obblighi
3.1.1. In occasione della sottoscrizione di ciascuna tranche, la società diffonde un comunicato contenente un riepilogo, in forma tabellare, dei seguenti elementi informativi:
a) per il caso di SEDA/SEF, la data dell'operazione di sottoscrizione, i prezzi, il numero di azioni sottoscritte, i controvalori e la variazione del capitale sociale a seguito dell'emissione delle azioni;
b) per il caso di POC, la data dell'operazione di sottoscrizione, il numero di obbligazioni sottoscritte, il valore nominale di ogni singola obbligazione, il controvalore totale sottoscritto, il numero di obbligazioni della tranche eventualmente ancora da sottoscrivere, il numero di warrant eventualmente emessi contestualmente alla sottoscrizione delle obbligazioni e le informazioni relative alle tranche ancora da sottoscrivere (ad esempio, numero di tranche e quantitativo residuo).
Per tutte le operazioni, con il suddetto comunicato, l'emittente con azioni quotate nei mercati regolamentati fornisce un aggiornamento circa:
i. le eventuali variazioni in merito alle informazioni indicate nel precedente paragrafo 2.1., lett. b);
ii. l'utilizzo e la congruità delle risorse derivanti dalla tranche rispetto al proprio fabbisogno finanziario netto complessivo (o del gruppo ad esso facente capo), inclusivo di debiti di qualunque natura, per i dodici mesi successivi alla data dell'assemblea o, nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, rispetto al dato sul fabbisogno finanziario più aggiornato ivi riportato. Tale informativa deve essere oggetto di particolare evidenza nell'ambito della sezione o pagina del sito internet dell'emittente dedicata alle operazioni, anche attraverso l'utilizzo di enfasi aggiunte.
Le società con azioni negoziate su MTF forniscono l'informazione di cui al precedente punto ii. con comunicato da diffondere in occasione della pubblicazione delle rendicontazioni finanziarie annuali e, ove previste, semestrali.
Nel comunicato reso in occasione della sottoscrizione della prima tranche, nel caso in cui l'accordo preveda una clausola di cool down period, tutte le società forniscono, altresì, l'informazione del numero delle tranche effettivamente sottoscrivibili fino alla scadenza dell'accordo e dell'ammontare massimo di risorse finanziarie effettivamente reperibili fino alla medesima scadenza, informazione da rendere assumendo che l'investitore non rinunci, nemmeno parzialmente, alla clausola di cool down period.
3.1.2. In occasione di ciascuna conversione delle obbligazioni in azioni, nel caso di POC, la società diffonde un comunicato contenente i seguenti elementi informativi: la data dell'operazione di conversione, il numero di obbligazioni convertite appartenenti a ciascuna tranche, il controvalore nominale delle obbligazioni convertite, il prezzo di conversione, il numero di azioni rivenienti dalla conversione e la variazione del capitale sociale a seguito dell'emissione delle azioni rivenienti dalla conversione.
3.1.3. Su base mensile (fine al termine dell'operazione), la società, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine di ogni mese solare, pubblica, sul proprio sito internet, un riepilogo che, in forma tabellare, ricostruisce le informazioni inerenti all'operazione dall'inizio della stessa, indicando:
1. la data dell'operazione di sottoscrizione, il numero e il controvalore dei titoli sottoscritti appartenenti a ciascuna tranche;
2. la data dell'operazione di conversione, il numero e il controvalore delle obbligazioni convertite con informazioni relative al prezzo di conversione, al numero di azioni emesse a seguito della conversione e alla conseguente variazione di capitale sociale;
3. l'effetto diluitivo sulla compagine azionaria preesistente per effetto dell'emissione delle azioni derivanti dall'operazione, avuto riguardo al capitale sociale da ultimo attestato nel mese di riferimento, nonché l'effetto diluitivo cumulato dalla data di inizio dell'operazione;
4. se nota, la quota di partecipazione detenuta dall'investitore unico ove rilevante o significativa, in quanto detentore di una partecipazione almeno pari alle soglie indicate nella Sezione B, paragrafi 1.1. e 2.1.
Tale riepilogo non è richiesto qualora non vi siano state modifiche e/o aggiornamenti rispetto alle informazioni mensili precedentemente fornite.
3.1.4. Inoltre, la società aggiorna il pubblico, quanto prima possibile, con relativo comunicato, circa un'eventuale modifica/cambiamento della finalità iniziale per la quale aveva deliberato di procedere all'operazione (a titolo esemplificativo: copertura del fabbisogno finanziario, supporto del piano industriale o di risanamento della società o del gruppo ad essa facente capo) anche alla luce del fabbisogno finanziario indicato nella relazione illustrativa degli amministratori ai sensi del precedente paragrafo 2.1. (per quanto concerne le società con azioni quotate in mercati regolamentati) o nel comunicato da diffondere ai sensi del precedente paragrafo 2.2. (per quanto concerne le società con azioni negoziate su MTF) o, nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, rispetto all'informazione sul fabbisogno finanziario più aggiornata ivi riportata.
3.2. Raccomandazioni
Nel caso in cui sia in corso un'operazione, con riferimento agli adempimenti richiesti ai sensi dell'art. 2444 del codice civile4 inerenti all'attestazione delle modifiche del capitale sociale rivenienti dall'emissione di nuove azioni connessa all'operazione medesima e ai conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Emittenti - tenuto conto della circostanza che l'investitore potrebbe chiedere la sottoscrizione dell'aumento di capitale o la conversione delle obbligazioni in azioni in più date anche nel corso dello stesso mese - si raccomanda alle società di depositare le attestazioni di avvenuto aumento di capitale il prima possibile rispetto alla richiesta di sottoscrizione o di conversione e, in caso di emissioni ripetute che comportino una variazione del capitale sociale superiore al 10% del numero delle azioni emesse, almeno entro 7 giorni dalle stesse, senza attendere lo scadere del termine di trenta giorni dalla prima sottoscrizione a cui l'attestazione si riferisce. Ciò al fine di consentire sia all'investitore unico, sia agli altri azionisti della società di adempiere agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 120 del TUF, alla luce del capitale sociale effettivo, come di volta in volta attestato, vale a dire delle variazioni del capitale sociale rivenienti dall'emissione di nuove azioni5.
Inoltre, si raccomanda alle società, in caso di emissione di nuove azioni al servizio dell'operazione prima dello svolgimento di un'assemblea dei soci già convocata, di effettuare il citato deposito dell'attestazione dell'aumento di capitale prima del relativo svolgimento e non oltre il giorno della c.d. record date di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea)6.
4. Informativa da rendere in caso di modifica, di sospensione o di risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione
In caso di modifica, di sospensione o di risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione, la società diffonde un comunicato contenente i seguenti elementi informativi:
- la descrizione delle modifiche all'accordo originariamente sottoscritto;
- la descrizione della motivazione relativa alle modifiche, alla sospensione o alla risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione;
- la descrizione degli impatti della modifica/sospensione/risoluzione dell'accordo su: i) l'implementazione dei piani aziendali e/o la continuità aziendale della società e del gruppo ad essa facente capo; ii) la copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo della società (e del gruppo ad essa facente capo), inclusivo di debiti di qualunque natura, riferito ai dodici mesi successivi alla data dell'assemblea o, nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, del fabbisogno finanziario riferito ai dodici mesi successivi alla data del prospetto; iii) l'assunzione del piano aziendale inerente alle fonti di finanziamento del piano medesimo.
B. Informativa dell'investitore unico
1. Obblighi
1.1. L'investitore che detiene, anche in qualità di prestatario titolare del diritto di voto, una partecipazione in un emittente con azioni quotate nei mercati regolamentati almeno pari alle soglie rispettivamente individuate dall'art. 120, comma 2, del TUF (per gli emittenti che non sono PMI e per gli emittenti che sono PMI) pubblica le informazioni relative alle compravendite effettuate su tutte le azioni del medesimo emittente e sugli strumenti ad esse collegati, come definiti dall'art. 152-sexies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, nonché le informazioni relative all'effettivo esercizio dei diritti derivanti da eventuali accordi, ulteriori rispetto all'accordo sottostante l'operazione, aventi ad oggetto le azioni dell'emittente (quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari).
Le suddette informazioni, da rendere in forma tabellare, riportano in ciascuna riga l'operatività su base giornaliera, indicando i seguenti elementi: data di esecuzione, segno dell'operazione, quantitativo compravenduto, prezzo medio ponderato di acquisto/sottoscrizione/conversione, prezzo medio ponderato di vendita, controvalore e sede di esecuzione.
Dette informazioni sono pubblicate - nel periodo compreso tra la data di conclusione del contratto e il mese successivo alla data di sottoscrizione e/o di conversione dell'ultima tranche - in una specifica pagina e/o sezione di agevole individuazione del sito internet dell'investitore, ove esistente, e, in ogni caso, dell'emittente, mediante accordo con quest'ultimo, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine di ogni mese solare. Tale pubblicazione non è richiesta qualora non vi siano state modifiche e/o aggiornamenti rispetto alle informazioni mensili precedentemente pubblicate.
In considerazione di quanto sopra, l'investitore unico è tenuto a trasmettere all'emittente le informazioni da pubblicare ai sensi del presente paragrafo in modo tempestivo e completo.
1.2. L'investitore, nella prima informativa mensile resa ai sensi del paragrafo 1.1., fornisce evidenza:
a) della partecipazione rilevante nel capitale sociale dell'emittente eventualmente già detenuta prima dell'avvio dell'operazione e delle relative intenzioni in ordine all'eventuale superamento delle soglie rilevanti a fini OPA;
b) delle relative motivazioni sottostanti alla sottoscrizione dell'accordo, anche avuto riguardo al ritorno economico atteso dall'operazione.
2. Raccomandazioni e richiami di attenzione
2.1. Gli adempimenti previsti nei precedenti paragrafi 1.1. e 1.2., lett. b), sono raccomandati all'investitore che detiene una partecipazione inferiore alle soglie rilevanti sopra indicate in società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. I medesimi adempimenti sono altresì raccomandati all'investitore che detiene una partecipazione significativa in una società le cui azioni sono negoziate su MTF, vale a dire, almeno pari al 5% del relativo capitale sociale.
2.2. Si richiama l'attenzione in ordine alla circostanza che, ove a seguito delle richieste di sottoscrizione di azioni o di conversione in azioni dell'emittente quotato nei mercati regolamentati che sono al servizio dell'operazione (e di eventuali successive vendite delle azioni), vi sia una variazione della partecipazione rilevante - ai sensi dell'art. 120 del TUF e della relativa disciplina attuativa, anche con riferimento alla c.d. "dichiarazione di intenzioni" di cui al comma 4-bis del medesimo articolo - detenuta dall'investitore unico nell'emittente, il medesimo investitore deve darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata ai sensi delle citate disposizioni.
In tal senso, l'investitore unico deve adempiere al suddetto obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti tenuto conto delle attestazioni di variazione del capitale sociale di volta in volta depositate dall'emittente e che tengano conto delle variazioni di capitale sociale intervenute per effetto delle suddette sottoscrizioni/conversioni, a decorrere dalla data della nuova attestazione.7
Nello stesso senso, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute in emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati in cui siano in corso le operazioni oggetto della presente Comunicazione, si rammenta agli altri soggetti che effettuano operazioni di compravendita delle azioni di tali emittenti di adempiere agli eventuali obblighi di cui al citato art. 120 del TUF avendo cura di verificare le nuove attestazioni del capitale sociale di volta in volta effettuate dai medesimi emittenti in occasione dell'emissione di nuove azioni a servizio dell'operazione.8
2.3. Nel corso di alcune delle operazioni oggetto della presente Comunicazione, fermi restando i divieti di abusi di mercato previsti dagli artt. 14 e 15 del MAR, è possibile che l'investitore effettui vendite allo scoperto su azioni quotate nei mercati regolamentati o negoziate su MTF, eventualmente a fronte del diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione (ad esempio, tramite accordo con l'emittente o possesso di warrant e/o obbligazioni convertibili).
Tali vendite allo scoperto generano una posizione netta corta ("PNC")9 in capo all'investitore che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto, deve essere notificata all'Autorità competente (la Consob per le azioni italiane) al raggiungimento di una soglia rilevante (costituiscono soglie rilevanti lo 0,1% del capitale sociale emesso dell'emittente e ogni 0,1% superiore a tale soglia). Ai sensi dell'art. 9 del predetto regolamento, la notifica va effettuata entro le ore 15.30 del giorno di negoziazione successivo al raggiungimento di una soglia rilevante.
Come già raccomandato con riguardo alle PNC assunte nel corso di aumenti di capitale, si raccomanda agli investitori, nel notificare alla Consob le PNC detenute a seguito della partecipazione nelle operazioni oggetto della presente Comunicazione, di indicare, nel campo "Commenti" della PNC, l'eventuale diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Si rammenta, infine, che, quando la PNC raggiunge lo 0,5% del capitale sociale emesso, essa è resa pubblica dalla Consob.
C. Emittenti assoggettati ad obblighi informativi supplementari mensili o trimestrali ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF
Gli emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati assoggettati dalla Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, ad obblighi informativi su base mensile o trimestrale sulla situazione economico-finanziaria dovranno fornire, inoltre, elementi informativi sugli strumenti finanziari emessi nell'ambito delle operazioni. In particolare, nell'ambito delle comunicazioni che sono tenuti a diffondere (con cadenza mensile o trimestrale), i suddetti emittenti dovranno riportare un riepilogo: i) del numero complessivo degli strumenti sottoscritti (con indicazione del controvalore totale sottoscritto) e del quantitativo residuo da sottoscrivere; ii) del numero di strumenti convertiti con indicazione del prezzo di conversione, del numero di azioni rivenienti dalla conversione e della variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione; iii) delle commissioni complessivamente sostenute.
Inoltre, posto che per i suddetti emittenti già sussiste l'obbligo di diffondere trimestralmente le informazioni sullo stato di implementazione del piano industriale e finanziario, laddove le operazioni siano state avviate a supporto dei piani finanziari, industriali e/o di risanamento, i medesimi emittenti dovranno, altresì, fornire informazioni di dettaglio su: i) la validità strategica dei citati piani, precisando se e in che misura questi ultimi possono essere ritenuti ancora attuali e se il modello di business è rimasto invariato; ii) l'eventuale circostanza per cui la conclusione dell'operazione rappresenta la principale o l'unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività e/o per l'implementazione del medesimo piano; iii) l'impatto di eventuali clausole che possono condizionare il buon esito dell'operazione (quali, ad esempio, di cool down period) contenute nell'accordo da cui la stessa deriva sul mantenimento dei presupposti per la prosecuzione dell'attività aziendale dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo; iv) la descrizione degli impatti dell'eventuale modifica/sospensione/risoluzione dell'accordo sull'implementazione dei medesimi piani e/o sul mantenimento dei presupposti per la prosecuzione dell'attività aziendale dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo. Tali informazioni dovranno essere riferite alla data di chiusura del trimestre di riferimento e comunicate con le medesime modalità già previste per gli emittenti assoggettati agli obblighi informativi supplementari ex art. 114, comma 5, del TUF.
D. Informazioni nelle relazioni finanziarie
1. Al fine di rappresentare correttamente in bilancio le operazioni in oggetto, assume rilievo la valutazione caso per caso delle caratteristiche degli accordi sottostanti alle stesse.
In particolare, in considerazione dei profili connessi al presupposto della continuità aziendale e alla rilevanza che, in linea generale, le operazioni possono assumere a sostegno dei piani industriali e/o di risanamento delle società, risultano particolarmente rilevanti, alla luce dei principi contabili applicabili10, alcuni elementi informativi da rendere nelle relative relazioni finanziarie periodiche pubblicate a conclusione degli accordi sottostanti alle operazioni e durante lo svolgimento delle stesse.
Nello specifico, nell'ambito delle relazioni finanziarie di periodo, dovrebbero trovare un'adeguata descrizione le seguenti informazioni: i) l'eventuale circostanza per cui la conclusione dell'operazione rappresenta la principale o l'unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività e/o per l'implementazione del piano aziendale della società; ii) gli eventi (quali, modifiche, sospensione e risoluzione dell'accordo da cui deriva l'operazione) e i rischi connessi al verificarsi di condizioni sospensive o risolutive del medesimo accordo, nonché l'esistenza di clausole contrattuali (quali, ad esempio, di cool down period) o di vincoli normativi che potrebbero compromettere l'ottenimento delle risorse finanziarie contrattualmente pattuite.
Da ultimo, gli strumenti emessi che conferiscono al possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie vanno considerati ai fini del calcolo del Diluted Earning per Share11.
2. Inoltre, con specifico riferimento ai POC, si rappresenta che gli stessi trovano il loro inquadramento, ai fini dei principi contabili internazionali, nell'ambito degli strumenti finanziari composti, disciplinati dallo IAS 32, paragrafi da 28 a 32.
Sulla base del principio in oggetto, le società tenute ad applicare i suddetti principi contabili devono rilevare separatamente la componente obbligazionaria pura dello strumento dalla componente derivativa, relativa all'opzione call detenuta dall'investitore che, in caso di esercizio, consente la conversione dello strumento in azioni alle condizioni contrattualmente stabilite.
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La presente Comunicazione entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito internet della Consob.
La presente Comunicazione si applica agli accordi di SEDA, di SEF, di POC non standard e agli altri accordi aventi caratteristiche a questi analoghe sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
La presente Comunicazione si applica, altresì, agli accordi di SEDA, di SEF, di POC non standard e agli altri accordi aventi caratteristiche a questi analoghe sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa e ancora in corso alla medesima data, con le seguenti precisazioni:
a) le società sono tenute ad assolvere l'obbligo di dotarsi di una specifica pagina o sezione del proprio sito internet volta a includere tutta l'informativa relativa alle operazioni secondo quanto previsto nella Parte II, paragrafo 2, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione.
In tale pagina o sezione del medesimo sito internet, devono essere tempestivamente pubblicate le informazioni già richieste ai sensi della Comunicazione n. 1/23. A tal fine, gli investitori unici sono tenuti a trasmettere alle società le informazioni alla cui pubblicazione gli stessi sono già tenuti ai sensi della Comunicazione n. 1/23 entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione;
b) le società devono attenersi alle indicazioni contenute nella presente Comunicazione e non già contenute nella Comunicazione n. 1/23 alla prima occasione utile, da individuarsi, relativamente a quelle fornite nella Parte III, Sezione A, a seconda della fase in cui si trova l'operazione al momento dell'entrata in vigore della presente Comunicazione;
c) gli investitori unici devono attenersi alle indicazioni contenute nella Parte III, Sezione B, paragrafo 1, della presente Comunicazione e non già contenute nella Comunicazione n. 1/23 in relazione alle compravendite effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione sulle azioni e sugli strumenti ad esse collegati delle società le cui operazioni sono ancora in corso alla medesima data, nonché in relazione all'effettivo esercizio dei diritti derivanti dagli ulteriori accordi indicati nel medesimo paragrafo avvenuto dopo l'entrata in vigore della presente Comunicazione.
Per effetto dell'entrata in vigore della presente Comunicazione, la Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 è abrogata.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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1) In particolare, il SEDA è uno strumento che consente alle società di reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi propri, attuato generalmente secondo uno schema che prevede, tra l'altro: i) un investitore che assume irrevocabilmente l'impegno a sottoscrivere un controvalore definito, corrispondente ad un numero di azioni che saranno emesse in singoli lotti ("tranche") in un determinato periodo di tempo; ii) un meccanismo di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse nelle varie tranche che prevede uno sconto prefissato rispetto al minore dei prezzi di riferimento rilevati in un intervallo di giorni di Borsa aperta successivi alla richiesta di sottoscrizione effettuata dall'emittente; iii) l'assenza di vincoli alla successiva rivendita delle azioni agli investitori retail (vincoli di lock-up). Anche le operazioni di SEF consentono all'emittente con titoli quotati di reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi finanziari e sono caratterizzate dalle condizioni sub ii) e iii) sopra citate per i SEDA. Le specifiche peculiarità dei SEF sono ravvisabili: a) nella possibilità, da parte di entrambi i soggetti, durante il periodo di determinazione del prezzo, in relazione a ciascuna tranche, di posticipare ovvero di cancellare l'emissione in caso di andamento non soddisfacente delle quotazioni del titolo (clausola di stop-loss); e b) nell'impegno delle parti a non compiere, durante il periodo di determinazione del prezzo, operazioni aventi ad oggetto azioni dell'emittente quotato.
2) Con riferimento alle modalità di diffusione del comunicato, si rammenta che le società che non utilizzano uno SDIR (Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate) ai sensi dell'art. 65-octies del Regolamento Emittenti, inviano il medesimo comunicato ad almeno due agenzie di stampa e lo pubblicano sul proprio sito internet. Analogamente a quanto riportato nelle Linee Guida per la Gestione delle Informazioni Privilegiate della Consob (cfr. paragrafo 7.3.3.) si raccomanda, in tali casi, di inviare, comunque, detto comunicato a un numero adeguato di media, almeno tre, di cui due con diffusione nazionale.
3) Si rammenta che, nel caso di eventuale obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, troverà applicazione la pertinente disciplina di riferimento.
4) Ai sensi dell'art. 2444 del codice civile, in occasione di aumenti di capitale delle società per azioni, è previsto che "Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.". Qualora l'aumento di capitale derivi dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni, l'art. 2420-bis, comma 3, del codice civile prevede che "Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.".
5) In tal senso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 116-terdecies del Regolamento Emittenti, il "capitale sociale" che rileva ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni di cui all'art. 120 del TUF e degli artt. 117 e 119 del medesimo regolamento è "il capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto pubblicato ai sensi della normativa vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;(… )" ovvero il capitale sociale "attestato" presso il registro delle imprese.
6) Si rammenta, infine, che, a seguito dei predetti adempimenti inerenti al deposito per attestazione del capitale sociale, ai fini della maggior conoscibilità delle variazioni del medesimo capitale, ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Emittenti, gli emittenti sono altresì tenuti a comunicare l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso, sia al pubblico, mediante un comunicato da pubblicarsi con le modalità indicate dagli artt. 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, sia alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta.
7) Come sopra riferito, ai sensi dell'art. 116-terdecies del Regolamento Emittenti, il "capitale sociale" che rileva ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni di cui all'art. 120 del TUF e degli artt. 117 e 119 del medesimo regolamento è il capitale sociale "attestato". Inoltre, come specificato nelle "Linee guida per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998" (paragrafo 1.13), in ipotesi di variazioni rilevanti della partecipazione per effetto di modifiche del capitale sociale dell'emittente partecipato, gli obblighi di notifica per gli azionisti decorrono dalla data del comunicato dell'emittente previsto dall'art. 85-bis del Regolamento Emittenti, fermo restando che la "data dell'operazione" da indicare sul modello è quella del deposito dell'attestazione del nuovo capitale presso il registro delle imprese richiamata nel medesimo articolo.
8) In tale prospettiva, tali soggetti sono invitati a consultare il sito internet dell'emittente con riferimento ai comunicati dallo stesso diffusi, segnatamente con riferimento alle tranche emesse e sottoscritte, di quelle convertite e del capitale conseguentemente aggiornato.
9) Si fa presente, al contrario, che gli strumenti finanziari che permettono di ricevere azioni già emesse sono inclusi nel calcolo delle PNC e, pertanto, eventuali vendite allo scoperto supportate dal possesso, per quantità corrispondenti, di tali strumenti finanziari non genereranno alcuna PNC.
10) Le disposizioni dello IAS 1 § 25-26 richiedono all'emittente di effettuare una valutazione circa le proprie capacità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, comprensive e non limitate a quelle relative ai dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche il principio OIC 11, paragrafo 22, richiede una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un prevedibile arco temporale futuro.
11) Sulla base di quanto indicato dallo IAS 33 § 5 si definiscono come "potenziali azioni ordinarie" quegli strumenti che conferiscono al possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie, tra i quali rientrano gli strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie. Accanto alla misura del Basic Earning per Share, lo IAS 33 definisce la configurazione di Diluted Earning per Share al fine di tenere conto del potenziale impatto diluitivo derivante dalla conversione in azioni degli strumenti che attribuiscono un diritto di conversione al possessore.
12) Per gli emittenti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali, il trattamento contabile risulta sostanzialmente allineato alle prescrizioni dello IAS 32. Al riguardo, si veda il principio OIC 32 § 49.