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Bollettino


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Comunicazione n. 0037467 del 26-4-2016

inviata allo Studio Legale ...

OGGETTO: Banca Popolare di Vicenza S.p.A. - Quesito in merito all’applicabilità dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n. 58/98 in relazione all’investimento del Fondo Atlante in Banca Popolare di Vicenza S.p.A. mediante sottoscrizione di azioni nell’ambito dell’IPO

Si fa riferimento al quesito (il “Quesito”) inviato con nota del 20 Aprile 2016 da codesto Studio Legale ... in nome e per conto di Quaestio Capital Management SGR S.p.A. unipersonale (la “Sgr”) - anche in nome, per conto e nell’interesse del Fondo “Atlante” (il “Fondo Atlante”) - “in merito all’insussistenza di alcun obbligo di promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni BPV per effetto dell’esecuzione dell’impegno di sottoscrizione assunto dalla SGR ai sensi dell’Accordo di SubUnderwriting”.

L’operazione in esame si inserisce nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (la “Banca”) per un controvalore di Euro 1,5 miliardi (l’“Aumento di Capitale”), da eseguirsi attraverso l’offerta in sottoscrizione (l’“Offerta”) di azioni ordinarie della Banca, finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In relazione all’Aumento di Capitale, come da informativa resa al mercato, UniCredit S.p.A. ha assunto un impegno di garanzia avente ad oggetto la sottoscrizione delle azioni da emettersi in esecuzione dell’Aumento di Capitale, fino all’ammontare massimo di Euro 1,5 miliardi, e la Sgr ha sottoscritto, in nome, per conto e nell’interesse del Fondo Atlante, un accordo di sub-underwriting (l’“Accordo di Sub-Underwriting”) ai sensi del quale, nel caso in cui UniCredit venisse chiamata a garantire l’Aumento di Capitale, il Fondo Atlante sottoscriverebbe le azioni della Banca entro il predetto ammontare massimo.

L’adempimento di tale obbligo potrebbe comportare per il Fondo Atlante il superamento della soglia rilevante per l’OPA obbligatoria ex art. 106, comma 1, del D. Lgs 58/1998 (“TUF”).

Nel Quesito, a sostegno dell’insussistenza del richiamato obbligo di OPA, si fa riferimento “alle modalità di sottoscrizione” delle azioni da parte del Fondo. In particolare, si richiama il “difetto del presupposto di cui agli artt. 105, co. 1, e 106, co. 1, del TUF” in quanto l’acquisto delle azioni da parte del Fondo interverrebbe “allorquando la Banca non sarà ancora una “‘società italiana con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani’”. Alla medesima conclusione codesto Studio Legale perviene sulla base di una “corretta interpretazione delle finalità e della ratio di tale disciplina”.

Codesto Studio Legale ha, inoltre, rappresentato, “anche per i fini di cui all’art. 106, co. 6, del TUF”, che “l’Aumento di Capitale…dalle informazioni pubbliche si qualifica come necessario e indifferibile alla luce della posizione patrimoniale di BPV [della Banca] rilevata nel corso dell’esercizio 2015 e della conseguente necessità di ripristinare i ratio patrimoniali di riferimento a un livello sufficiente e adeguato a consentire la prosecuzione dell’attività caratteristica della Banca.

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, nel Quesito si rappresenta che “L’operazione di Aumento di Capitale e di Offerta finalizzata all’IPO si inserisce nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto dalla Banca Centrale Europea su BPV [la Banca] e delle esigenze di rafforzamento patrimoniale della Banca emerse all’esito di detto processo” con particolare riferimento alla circostanza per cui “la Banca Centrale Europea ha chiesto all’Emittente di presentare, tra l’altro, un capital plan nel quale fossero indicate le misure necessarie per il raggiungimento del suddetto requisito prudenziale e… in data 14 dicembre 2015, in riscontro a detta richiesta dell’Autorità di Vigilanza, l’Emittente ha sottoposto all’approvazione della medesima Autorità il capital plan della Banca…che prevede, inter alia, un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo non inferiore a Euro 1.500 milioni”.

Al riguardo, occorre premettere che la questione posta all’attenzione della Commissione presenta profili di complessità, anche in relazione alle evoluzioni contrattuali ed operative che determineranno le concrete modalità di esecuzione dell’operazione.

In tale contesto, la Commissione, impregiudicata ogni valutazione sulla prima questione posta da codesto Studio Legale, ritiene che, in ogni caso, non sussisterebbero i presupposti per il sorgere di un obbligo di OPA.

Infatti, anche ove non si accedesse alla tesi prospettata da codesto Studio Legale nella prima parte del Quesito, sussisterebbero in tal caso i presupposti per considerare applicabile ipso iure l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. b), (iii), del Regolamento CONSOB n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”).

In proposito, occorre considerare che l’intervento del Fondo Atlante nella sottoscrizione delle azioni della Banca deriva dalla necessità di consentire il positivo esito dell’aumento di capitale richiesto “da un’autorità di vigilanza prudenziale, … al fine di prevenire il ricorso all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi … del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993”; ciò stante quanto rappresentato dalla BCE alla Banca da ultimo con nota del 24 febbraio 2016 – e indicato dalla stessa Banca nel Prospetto informativo relativo all’Offerta - ove si specifica che qualora “la Banca non rispettasse i requisiti patrimoniali, si renderebbe necessario adottare misure di vigilanza, incluso l’esercizio dei poteri previsti dal Testo Unico Bancario … come modificato dal Decreto Legislativo n. 181/2015, che attua la Direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Direttiva 2014/59/UE)”.

Si ritiene, pertanto, che, qualora l’intervento da parte del Fondo Atlante dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 105 del TUF, ciò – ipso iure – non comporterebbe l’obbligo di OPA a carico del Fondo ai sensi della normativa di esenzione di cui all’articolo 49, comma 1, lett. b), (iii), del Regolamento Emittenti.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas