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Bollettino


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Comunicazione n. DEM/DCL/8033952 dell'11-4-2008

inviata alla Assicurazioni Generali spa

OGGETTO: Assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali del 22/24/26 aprile 2008 - Presentazione di liste per l'elezione del collegio sindacale

1. Si fa riferimento:

- all'assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") convocata per il 22/24/26 aprile 2008 con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'elezione del collegio sindacale, in relazione alla quale Edizione Holding S.p.A. ("Edizione") ha presentato in data 2 aprile 2008 una propria lista di candidati;

- alla lettera del 4 aprile u.s., prot. 8031507, con la quale, in sintesi, è stato fra l'altro richiesto, ai sensi degli artt. 114 e 115 del TUF, di fornire alla Consob ed al pubblico: i) le proprie considerazioni sulla dichiarazione presentata da Edizione circa l'inesistenza di rapporti di collegamento con l'azionista di maggioranza relativa di Generali; ii); gli effetti che deriverebbero sull'elezione del sindaco espressione della minoranza ove Mediobanca dovesse votare a favore della lista presentata dal C.d.A. della stessa Generali e la lista presentata da Edizione dovesse risultare seconda per numero di voti;

- alla nota del 7 aprile u.s. con la quale è stato trasmesso alla scrivente il comunicato diffuso in relazione alla predetta richiesta. Nel comunicato in parola, è stato in sintesi precisato, fra l'altro, che: a) Generali non ha trovato "alcun riscontro a livello normativo, né ha evidenza del fatto che Ragione (socio di controllo di Edizione)", in virtù della sua partecipazione nel patto parasociale su Mediobanca, eserciti il controllo congiunto su quest'ultima società; b) ai sensi dell'art. 144-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'eventuale accertamento di un collegamento di cui al comma 1 della citata norma tra Edizione e Mediobanca "potrebbe incidere sull'esito della votazione solo se il voto di Edizione Holding risultasse determinante ai fini dell'elezione del sindaco di minoranza".

2. Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Come noto, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF"), demanda alla Consob il compito di stabilire con proprio regolamento le "modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

Il riferimento espresso al voto di lista e all'inesistenza di rapporti di collegamento è stato introdotto nell'articolo in esame dal d.lgs n. 303/2006 ("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)").

In particolare, nella relazione illustrativa al citato decreto è specificato in proposito che: "La legge n. 262/2005, prendendo atto del fatto che, nonostante l'espressa previsione del Tuf, nel collegio sindacale di ben poche società quotate è presente un componente di minoranza, ha attribuito alla Consob di definire con regolamento le modalità per garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo. L'emendamento in questione è volto a rafforzare la norma introdotta dalla legge n. 262/2005 prevedendo che l'elezione dei componenti il collegio debba avvenire con voto di lista al fine di garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze, mutuando un principio già presente nell'art. 147-ter per la nomina degli amministratori di minoranza. Non è stato ritenuto opportuno precisare ulteriormente la norma in modo da confermare la flessibilità dello strumento regolamentare, voluta dalla legge n. 262/2005 per realizzare in concreto il risultato della presenza dei sindaci di minoranza".

In attuazione della delega di cui sopra, la scrivente, considerata la finalità di tale disciplina - ossia "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza (n.d.r. anche relativa) dei sindaci di espressione delle minoranze" - e, quindi, l'ampio e sostanziale significato che occorre attribuire alla nozione di "collegamento" "anche indiretto" di cui al citato art. 148 affinché tale finalità venga efficacemente perseguita, ha ritenuto di individuare nell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento è presunta1, "senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva"2. Nel primo documento di consultazione è stato precisato al riguardo che "rimane, pertanto, la possibilità che in sede statutaria ovvero in via giudiziaria vengano individuate ulteriori ipotesi di collegamenti............... La previsione di tali presunzioni di collegamento è volta a limitare possibili fenomeni elusivi, fornendo alcuni criteri univoci, ancorché non esaustivi, per l'individuazione delle concrete fattispecie in cui può manifestarsi un fenomeno complesso come quello dei collegamenti anche indiretti tra azionisti.".

Pertanto, al fine di fornire "elementi di chiarezza al mercato"3 si è ritenuto di individuare, ai limitati fini della disciplina di cui trattasi, alcune fattispecie in cui l'esistenza di un collegamento appare più evidente.

3. In tale elenco esemplificativo e non tassativo di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF, anche se indiretti, sono compresi "i rapporti tra una società e coloro che la controllano congiuntamente" (art. 144-quinquies, comma 1, lett. c). Tale richiamo al controllo congiunto è stato fatto - a prescindere dalla irrilevanza di tale fattispecie nella definizione di cui all'art. 2359 c.c. e nella definizione di cui all'art. 93 del TUF - esclusivamente ai fini della disciplina del voto di lista.

E' da ritenere che in tale previsione rientrino, fra l'altro, i rapporti tra una società e i soggetti aderenti ad un patto parasociale che esercita il controllo sulla stessa società. Non si intende in questa sede assumere una posizione di carattere generale circa la idoneità a dar luogo ad un controllo congiunto di ogni patto parasociale che in concreto coalizzi una partecipazione in grado di attribuire la maggioranza nell'assemblea ordinaria.

Deve, però considerarsi che nel caso di specie sono presenti numerosi elementi che, indipendentemente dalla soluzione che si intenda dare alla sopra indicata questione di carattere generale, fanno ritenere ragionevolmente presente il menzionato rapporto di collegamento. Tali elementi attengono alla struttura del patto e all'andamento storico delle assemblee di Mediobanca.

Per quanto riguarda la struttura del patto può rilevarsi che tale patto:

  • è qualificato dai suoi stessi aderenti come "avente la finalità di assicurare … la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell'unitarietà dell'indirizzo gestionale dell'Istituto" (cfr. intestazione dell'estratto del patto pubblicato, fra l'altro, sul sito Consob);

  • indica nelle sue premesse che "al fine di assicurare la stabilità dell'azionariato e gli equilibri fra i gruppi, ciascuno dei partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente accordo la totalità delle azioni, rappresentanti circa il 50% del capitale di Mediobanca" indicando, quindi, la finalità di mantenere una partecipazione che, in generale, per una società con azioni quotate, in cui non sia presente un socio controllante di diritto, ed, in particolare, nella storia di Mediobanca, è sufficiente a controllare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

  • indica la strategia industriale di fondo ("la missione") di Mediobanca e le modalità con cui tale strategia va perseguita (ad esempio acquisto di partecipazioni), specificando anche funzioni che gli organi devono assumere, come quella di indirizzo strategico attribuita al Consiglio di Sorveglianza (cfr. art. 1 del patto parasociale trasmesso alla Consob e depositato presso il registro delle imprese);

  • ha ad oggetto la struttura e la composizione degli organi di Mediobanca, indicando numero dei membri e modalità di composizione del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato per le Remunerazioni, del Comitato Nomine (cfr. art. 7 del patto);

  • disciplina dettagliatamente la formazione di una lista comune per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, garantendo rappresentatività a tutti i gruppi di partecipanti e qualifica tale lista come lista di maggioranza, posto che è precisato che "la lista sarà formata in modo da elencare agli ultimi due posti i candidati dei gruppi A e B destinati a non essere eletti in caso di presentazione di liste di minoranza"(cfr. art. 7 del patto);

  • prevede che il Comitato Direttivo del patto "si riunirà prima di ogni Assemblea di Mediobanca e prima di ogni Consiglio che sia richiamato a convocare un'Assemblea Straordinaria" "(cfr. art. 9 del patto).

Per quanto riguarda l'andamento storico dell'assemblea di Mediobanca assume rilievo che la partecipazione complessivamente conferita nel patto parasociale consente da tempo di esercitare stabilmente una posizione di influenza dominante nell'assemblea ordinaria di Mediobanca, avendo consentito, fra l'altro, senza soluzione di continuità ai soci partecipanti al patto stesso di nominare almeno la maggioranza dei componenti degli organi sociali. Da ultimo, la maggioranza dei consiglieri di sorveglianza è stata eletta dalla lista presentata dal patto parasociale, formata secondo le regole indicate nello stesso patto. Tale situazione consente di considerare la partecipazione unitariamente detenuta dai partecipanti al patto di Mediobanca come in grado di attribuire un'influenza dominante anche alla luce dei criteri indicati nella Comunicazione Consob n. 3074183 del 13.11.2003.

Pertanto, si ritiene che gli aderenti a tale patto, ai fini della disciplina del voto di lista di cui trattasi, controllino congiuntamente Mediobanca.

Non si ritiene, d'altra parte, che la circostanza che Ragione abbia aderito al patto di sindacato in data successiva all'elezione del consiglio di sorveglianza di Mediobanca, possa influire sulla individuazione della società controllata da Ragione, Edizione Holding, come soggetto collegato a Mediobanca. Infatti, lo status di controllante congiunto in capo ai partecipanti al patto parasociale, confermato da ultimo al momento dell'elezione del consiglio di sorveglianza, permane, anche nella fase successiva, fino a che non si determini un diverso assetto di controllo. Pertanto, coloro che aderiscono anche successivamente ad un patto che ha avuto il potere di nominare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza condividono con gli altri paciscenti l'esercizio dell'influenza dominante sulla società. Si fa, peraltro, presente che il Dott. Gilberto Benetton, Presidente e socio accomandatario di Ragione e Presidente di Edizione Holding, faceva già parte del consiglio di amministrazione di Mediobanca dal 28 ottobre 2002 ed ora fa parte del consiglio di sorveglianza, tratto dalla lista presentata dal patto di sindacato.

Non si vede, inoltre, come tale interpretazione possa contrastare con lo IAS 24 che definisce il controllo congiunto come "la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica" (art 9, 6° co., IAS 24) e con lo IAS 27 che presume l'esistenza del controllo, tra l'altro, nell'ipotesi in cui si detenga una partecipazione idonea a conferire "il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.". Nei comunicati pubblicati da Edizione Holding S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. e trasmessi alla scrivente non sono, del resto, illustrate le ragioni del contrario avviso ivi manifestato.

4. Si fa, peraltro, presente che risultano i seguenti ulteriori rapporti tra Mediobanca e società del gruppo a cui fa capo Edizione che potrebbero assumere rilievo - considerati unitariamente e insieme al rapporto descritto nel precedente paragrafo 3, anche qualora quest'ultimo non venisse di per sé ritenuto sufficiente - ai fini dell'individuazione del collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 148, comma 2, del TUF:

a) Mediobanca è azionista di Sintonia S.A. ("Sintonia"), società controllata da Ragione (a sua volta controllante di Edizione) con una partecipazione pari all'1% del capitale alla data del 15 gennaio 2008 e destinata ad incrementarsi al 3,78% a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale già deliberato dall'assemblea di Sintonia e che Mediobanca si è impegnata a sottoscrivere. Mediobanca fa altresì parte del patto parasociale su Sintonia, pubblicato ai sensi dell'art. 122 del TUF - insieme a Sintonia S.p.A. (controllata da Ragione), e a una società del gruppo Goldman Sachs – che prevede, tra l'altro, un periodo di lock up fino al 2013 e il diritto di Mediobanca di nominare un amministratore finchè manterrà la qualifica di "azionista di rilevo" ossia sarà titolare di almeno il 3,7% del capitale;

b) Sintonia, controllata da Ragione, detiene l'85%4 di Investimenti Infrastrutture S.p.A. che partecipa al patto parasociale su Gemina, tra gli altri, con Mediobanca;

c) Sintonia, controllata da Ragione, partecipa con Mediobanca e altri soci al patto parasociale avente ad oggetto la Telco S.p.A. che detiene il 23% circa di Telecom Italia;

d) Edizione fa parte, con una partecipazione del 4,61% circa, del patto parasociale su Pirelli & C. S.p.A. cui aderisce tra gli altri Mediobanca, patto che vincola complessivamente il 46,22% di quest'ultima società quotata.

Tali rapporti non rientrano nelle presunzioni di collegamento espressamente indicate nel regolamento Consob. Tuttavia, come in precedenza indicato, le dette presunzioni non costituiscono un elenco esaustivo per l'individuazione delle concrete fattispecie in cui può manifestarsi un fenomeno complesso come quello dei collegamenti, anche indiretti, tra azionisti.

Pertanto, tutti i predetti rapporti possono essere valutati complessivamente per l'eventuale individuazione del collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF alla luce della ratio di tale norma che richiede, come detto, "l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze".

Con specifico riguardo ai patti parasociali su società terze, si rappresenta che anche se tale fattispecie non è stata compresa nel predetto elenco di presunzioni di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, nel documento di consultazione del 6 aprile 2007 è precisato che: "in casi concreti non può escludersi che la partecipazione di un socio ad un patto parasociale in un'altra società potrebbe essere invocata in giudizio come indice di collegamento, al fine di escludere la legittimazione di tale socio all'elezione del sindaco di minoranza, posto che,in via generale, la presenza di una o più relazioni pattizie fra due soci può far distinguere il paciscente da un "anonimo" partecipante al mercato e far ritenere il primo titolare di uno speciale potere di "voice" anche in società diverse da quella su cui è stato concluso il patto.".

5. Si rappresenta, inoltre, che l'art. 144-sexies, del Regolamento Emittenti al comma 7, in conformità all'art. 148, comma 2, del TUF, prevede che il sindaco di minoranza sia eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle "presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento", per tali ultimi intendendosi, come indicato nell'art. 144-ter del Regolamento Emittenti, i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, una lista presentata e votata da soci che risultino collegati ai soci di riferimento non può essere considerata di minoranza e da essa non potrà in nessun caso essere eletto l'eventuale sindaco di minoranza. Qualora, quindi, si verificasse l'ipotesi che:

- Mediobanca votasse a favore della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e che questa risultasse prima per numero di voti;

- la lista presentata da Edizione dovesse risultare seconda per numero di voti;

quest'ultima lista non potrebbe essere considerata di minoranza, ai sensi del citato art. 144-sexies, comma 7, in considerazione del collegamento tra Edizione (socio che ha presentato la lista) e Mediobanca (socio che avrebbe votato la lista di maggioranza).

A tale ultimo riguardo, si precisa che l'art. 144-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti, prevede: "Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.". Tale disposizione non risulta applicabile alla predetta ipotesi. Infatti, la c.d. prova di resistenza ivi prevista si applica solo nel caso in cui un socio collegato ad un socio di riferimento voti una lista presentata da un socio di minoranza non collegato ad un socio di riferimento. Tale norma, infatti, come precisato nel documento di consultazione del 23 febbraio 2007, "risponde all'esigenza di evitare che, al fine di inficiarne l'elezione, un soggetto legato alla maggioranza voti strumentalmente il candidato sindaco presentato dai soci di minoranza.".

6. Con specifico riferimento ai nominativi indicati nella lista per l'elezione del collegio sindacale presentata da Edizione si sottolinea, infine, che, da informazioni acquisite dalla scrivente risulta che, ove il candidato alla carica di sindaco effettivo dovesse essere nominato, alla società di revisione incaricata dell'attività di revisione contabile di Generali (la PriceWaterhouseCoopers) si applicherebbe la causa di incompatibilità prevista dall'art. 149-novies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto

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Note:

1. L'art. 144 quinquies ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") recita: "1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento (n.d.r. i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter RE) e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

    a) rapporti di parentela;

    b) appartenenza al medesimo gruppo;

    c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

    d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

    e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

    f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata."

2. Così si legge nel primo documento di consultazione relativo al regolamento sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, pubblicato dalla Consob il 23 febbraio 2007.

3. Così è rappresentato nel secondo documento di consultazione del 6 aprile 2007.

4. Benché tale partecipazione non consenta a Sintonia di nominare la maggioranza degli amministratori di Investimenti Infrastrutture e, quindi, di esercitare il controllo, in quanto il patto su Investimenti prevede che Sintonia possa nominare solo 2 amministratori su 5.