Consob Informa - Anno XXX - N. 28 - 29 luglio 2024 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 5 nuovi siti internet abusivi
Finanza sostenibile: da Consob un Richiamo di attenzione agli intermediari. Sui temi Esg informazioni chiare, concise e comprensibili anche per la clientela meno sofisticata
Avviata la consultazione con il mercato sulle modifiche al Regolamento Emittenti in tema di approvazione dei prospetti informativi dei titoli non equity
Segnalazione di pregi effettuata da una società autorizzata ad operare quale istituto di moneta elettronica: risposta a quesito
Pubblicato l’ultimo Rapporto della Consob sulla Corporate Governance
Opa Retex Spa - Società Benefit su azioni Alkemy Spa: Consob approva il documento di offerta
Banca Popolare Etica Scpa: offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di azioni ordinarie
Selezione per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un consigliere, con profilo di giornalista, da destinare alla sede di Roma della Consob
Audizione presso la 6a Commissione del Senato di Mauro Bellofiore, Responsabile dell’Ufficio Regolamentazione della Consob
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- “Krakcoin Trading” (sito internet www.krakcoin.co);
- Europe Investment Group Ltd (siti internet https://euroinvestgroup.co e https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited);
- FX-Rocket Ltd e FX-Rocket Private Bank (sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com);
- “IBSasset” (sito internet https://ibsasset.co).
Sale, così, a 1130 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
* * *
Consob ha, altresì, vietato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, l’offerta al pubblico di prodotti finanziari effettuata rispettivamente da Amlight-italianinvestment tramite il sito www.amlinght-italiaivestment.net, Shellinvestments tramite il sito https://shellinvestment.net e Promo Art Invest Srl anche tramite la pagina facebook https://facebook.com/watch/promoartinvestsrl (delibere nn. 23220, 23221 e 23222 del 25 luglio 2024).
La Amlight-italianinvestment era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 23083 del 24 aprile 2024 (v. “Consob Informa” n. 15 del 29.4.2024), la Shellinvestments era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 23096 del 2 maggio 2024 (v. “Consob Informa” n. 16 del 6.5.2024) e la Promo Art Invest Srl era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 23117 del 14 maggio 2024 (v. “Consob Informa” n. 18 del 20.5.2024) .
La Consob interviene con un Richiamo di attenzione agli intermediari, affinché assicurino che le informazioni sulla finanza sostenibile relative ai temi Esg (Enviromental, Social, Governance) siano sempre più chiare, concise e comprensibili anche per la clientela meno sofisticata. Le preferenze e i bisogni dei clienti su questi temi devono, inoltre, essere efficacemente considerati nella valutazione di adeguatezza degli investimenti e nel governo dei prodotti.
In particolare la Consob, alla luce dell'attività di monitoraggio condotta sulla materia e degli approcci operativi rilevati, sottolinea alcuni elementi-chiave meritevoli di attenta considerazione nell'attuale stadio di attuazione del quadro normativo di riferimento. Il richiamo è accompagnato da un elenco di prime prassi operative positive e negative emerse in concreto, che possono risultare utili a supportare gli intermediari nell'adozione di modalità applicative maggiormente coerenti ed evolute, ai fini di una migliore conformità alla disciplina
Il Richiamo di attenzione - che non introduce regole nuove, ma fa leva su prescrizioni già in vigore - si è reso opportuno a causa della voluminosa produzione normativa di matrice comunitaria, che si è rapidamente stratificata nel corso degli ultimi anni.
Anche alla luce del richiamo, la Consob continuerà ad esercitare un'attenta vigilanza sugli intermediari per verificare il pieno rispetto del complesso quadro normativo che disciplina la materia della finanza sostenibile.
La Commissione ha avviato una consultazione con il mercato in relazione ad alcune modifiche al Regolamento Emittenti in tema di prospetti informativi relativi a titoli “non-equity”. Ciò al fine di garantire tempi autorizzativi molto celeri per questa tipologia di prospetti.
La Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’attuazione in via regolamentare della disposizione di cui all’articolo 95, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 sulle procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto: (i) individuando il soggetto, tra il “personale con qualifica dirigenziale”, a cui attribuire la competenza dell’adozione dell’atto finale di approvazione del prospetto; (ii) definendo l’ambito oggettivo di applicazione dell’intervento normativo; (iii) prevedendo i casi eccezionali al ricorrere dei quali la competenza ad approvare il prospetto rimane attribuita alla Commissione; (iv) stabilendo flussi informativi periodici per la Commissione.
a) Definizione del personale con qualifica dirigenziale
Si propone nella bozza di regolamento posto in consultazione di attribuire la descritta responsabilità al Responsabile della Divisione competente per materia, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento generale dei procedimenti amministrativi della Consob adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012.
In caso di assenza o impedimento del Responsabile della Divisione, si prevede che l’atto di approvazione sia adottato dal sostituto, avente anch’egli qualifica dirigenziale, designato dalla Commissione, nel rispetto della delega di cui al richiamato articolo 95 lettera e).
b) Ambito oggettivo di applicazione
L’attribuzione della competenza all’adozione dell’atto finale di approvazione del prospetto al Responsabile della Divisione competente per materia è riferita unicamente ai seguenti titoli:
- titoli diversi dai titoli di capitale indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento. Prospetto”), nonché da qualsiasi tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, anche qualora tali valori mobiliari non siano emessi dall’emittente delle azioni sottostanti o da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente;
- titoli diversi dalle quote o azioni di OICR.
Inoltre, si precisa che tale proposta riguarda l’attribuzione della competenza per l’approvazione dei prospetti presentati in qualsiasi forma (in formato unico o nella forma di documenti distinti), considerando le parti costitutive (ad esempio, il documento di registrazione) e i relativi supplementi concernenti l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla negoziazione dei titoli diversi dai titoli di capitale.
Risulta escluso dall’intervento regolamentare il Documento di registrazione universale ( “DRU”), rispetto al quale, sia il potere di approvazione che quello di riesame (articolo 9, paragrafi 8 e 9, Regolamento Prospetto) restano attribuiti alla Commissione in quanto, da un lato, il DRU è regolato da una disciplina ad hoc, dall’altro, lo stesso può avere ad oggetto anche emissioni di strumenti equity, non ricadenti nel perimetro della proposta.
c) Casi in cui la competenza all’approvazione rimane attribuita alla Commissione
Si è ritenuto di individuare taluni casi in cui il potere di approvazione dei prospetti permane in capo alla Commissione.
Si tratta in particolare di casi in cui la competenza potrebbe permanere in capo alla Commissione, in quanto:
- sussistono elementi d’incertezza sulla continuità aziendale dell’emittente, come risultanti dall’informativa di bilancio, dalle relazioni degli organi di controllo dell’emittente o dalla relazione della società di revisione;
- l’emissione di titoli oggetto del prospetto è parte di un’operazione di risanamento/ristrutturazione aziendale dell’emittente o lo stesso sia soggetto a una procedura concorsuale;
- l’emittente ha presentato formale richiesta di omissione dal prospetto di talune informazioni che devono esservi incluse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Prospetto;
- l’approvazione è richiesta da un emittente di un Paese terzo che intenda offrire al pubblico titoli, o chiedere l’ammissione alla negoziazione di titoli, avvalendosi di un prospetto redatto conformemente alla propria legislazione nazionale, ai sensi dell’art. 29 Reg. Prospetto;
- il prospetto riguarda titoli con valore e/o sottostante riferibili a cripto-attività o a derivati su cripto-attività o a derivati complessi con struttura innovativa.
Infine, restano attribuiti alla Commissione tutti gli ulteriori poteri previsti dal Regolamento Prospetto e dal Tuf, come ad esempio i poteri di indagine, cautelari e sanzionatori in materia di offerta pubblica e ammissione alla negoziazione.
d) Flussi informativi alla Commissione
La proposta di attribuzione di competenza comporta la necessità di garantire un adeguato flusso informativo fra il Responsabile di Divisione e la Commissione, in modo che si assicuri la supervisione dell’organo collegiale sull’esercizio dei nuovi poteri attribuiti al dirigente competente. Tale flusso informativo, inoltre, è volto a garantire l’adeguato coordinamento tra l’attività di vigilanza e le competenze della Commissione in materia.
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro il 24 settembre 2024 online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l’Esterno).
Consob, in risposta ad un quesito (Comunicazione 0073137/24 del 24 luglio 2024) si è espressa in merito alla “segnalazione di pregi effettuata da una società autorizzata ad operare quale istituto di moneta elettronica in concomitanza con la fornitura di infrastruttura tecnologica e di pagamento ai soggetti segnalati”.
Nel tempo la Consob ha avuto già modo di chiarire, mediante apposite Comunicazioni, che lo svolgimento di detta attività di segnalazione di pregi, non essendo sottoposto a riserva, come invece accade in riferimento alla promozione e al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari e servizi di investimento, è consentito a qualunque soggetto anche non iscritto in alcun albo.
La Consob, infatti, ha a più riprese precisato che: “l’attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore o nell’interesse dell’intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati non rappresenta un’effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare” (Comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002).
Diversamente, “l’ospitare in pagine web “banners” può integrare, anche in relazione al contesto in cui sono collocati, la nozione di “promozione o collocamento a distanza” dei servizi di investimento prestati dall’intermediario al cui sito è favorito il collegamento, qualora i messaggi ivi contenuti siano idonei ad instaurare forme di dialogo o di interazione con gli utenti ovvero presentino natura negoziale (Comunicazione n. DIN/10077002 del 17-09-2010).
Tali principi, mutatis mutandis, risultano applicabili anche nel caso in cui l’interfaccia ospitante “banners” e/o analoghi strumenti (quali pulsanti elettronici, pop-up, sottosezioni ecc.) sia non già un sito internet ma, come nel caso in discorso, un’app per dispositivi mobili recante specifiche sezioni i cui contenuti, se anche non sono interamente riferibili al soggetto proprietario dell’app, sono funzionalmente diretti alla conclusione dei contratti con gli investitori e, pertanto, risultano propedeutici ad instaurare forme di interazione diretta tra gli utenti dell’app e l’intermediario per la fruizione dei servizi e l’acquisto dei prodotti secondo modalità più dirette e rapide rispetto a quelle disponibili in favore di chi acceda direttamente al sito internet e/o all’app dell’intermediario segnalato.
Il modello operativo sottoposto all’attenzione della Consob si caratterizzerebbe per la sussistenza di meccanismi e soluzioni funzionali fortemente dinamiche che paiono consentire all’utente che acceda all’app del segnalatore di addivenire direttamente alla sottoscrizione del contratto con l’intermediario partner in quanto a partire dalla sezione dell’app recante le informazioni relative al soggetto segnalato sarebbe possibile, in pochi e semplici click, procedere al perfezionamento del contratto di investimento con detto intermediario rimanendo, di fatto, all’interno dello stesso ambiente virtuale di partenza (se anche connotato da un layout parzialmente diverso) e utilizzando per la gestione dei relativi rapporti economici la moneta elettronica detenuta nel proprio conto aperto presso la società.
Consob ritiene, dunque che nel modello operativo in esame, la piattaforma tecnologica multiservizi della società metterebbe a disposizione degli utenti funzioni di reindirizzamento a contenuti e procedure che condurrebbero, accompagnando l’utente, alla conclusione del contratto con l’intermediario partner in quanto l’utente dell’app avrebbe la possibilità di accedere in prima battuta ad una sezione della piattaforma dove trova una presentazione del prodotto/intermediario e poi da lì verrebbe reindirizzato e condotto in un successivo ambiente virtuale per l’effettuazione dell’onboarding solo formalmente distinto dal primo in quanto, se anche gestito dall’intermediario partner della società, risulterebbe ospitato all’interno della medesima app della società cui i clienti normalmente accedono per la fruizione dei servizi di moneta elettronica offerti dalla società nell’ambito della propria attività core.
Risulterebbe un modello operativo nell’ambito del quale la società non si limiterebbe quindi alla mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario e alla generica enunciazione dei pregi dello stesso ma svolgerebbe, altresì, un’attività ulteriore consistente nella “fornitura di infrastruttura tecnologica” ai soggetti partner oltreché nella “fornitura di infrastruttura di pagamento”.
In tal senso, parrebbe complessivamente configurarsi un’attività in cui la società si renderebbe soggetto necessario e imprescindibile per la fornitura (indiretta) ai propri clienti dei prodotti/servizi dei soggetti partner.
Infatti, all’interno delle sezioni dell’app gestite dalla medesima società, i clienti verrebbero guidati, lungo un percorso step by step che si dipanerebbe, senza soluzione di continuità, all’interno del medesimo ambiente virtuale, fino alla sottoscrizione del prodotto/servizio del soggetto partner senza che si renda necessario uscire dall’app della società e/o procedere ad una specifica registrazione/iscrizione presso il soggetto partner essendo previsto che i clienti attingerebbero direttamente alla moneta elettronica detenuta nei propri conti aperti presso la società per la gestione dei rapporti economici con l’intermediario relativamente ai servizi e/o prodotti sottoscritti.
Le circostanze sopra considerate paiono rappresentare, complessivamente, indici sintomatici di un coinvolgimento diretto della società nell’instaurazione del rapporto tra cliente e intermediario partner ben più significativo rispetto all’attività, non sottoposta a riserva, consistente nella mera “segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore o nell’interesse dell’intermediario”.
Alla luce delle considerazioni suesposte Consob ritiene che il modello operativo prefigurato dalla società nel quesito possiederebbe, di fatto, caratteristiche spiccatamente promozionali in quanto consentirebbe un’interazione immediata e diretta con l’utente nell’ambito di un processo multi-fase finalizzato alla conclusione del contratto con l’intermediario partner. Detta interazione pare idonea ad assumere, pertanto, una natura “pre-negoziale”/“quasi negoziale” tipica dell’attività promozionale per la quale è richiesta l’autorizzazione alla prestazione del servizio di investimento di collocamento.
Cresce l’attenzione dei Consigli di amministrazione delle società italiane quotate in Borsa per i temi della sostenibilità, mentre si attenuano gli squilibri di genere negli organi di vertice con una presenza femminile nei board oltre la percentuale minima fissata per legge. In aumento la partecipazione degli azionisti alle assemblee. Stabile, invece, la situazione degli assetti proprietari, che confermano la scarsa contendibilità del controllo delle imprese.
Questi, in sintesi, alcuni degli elementi principali tratti dalla fotografia scattata per il 2023 nell’ultimo Rapporto sulla corporate governance delle società italiane quotate a Piazza Affari, pubblicato dalla Consob.
L’interesse crescente per il complesso tematico sintetizzato nell’acronimo Esg (Environmental, Social and Governance, cioè ambiente, sociale e governo delle imprese) si riflette nell’incremento dei comitati cosiddetti endoconsiliari, istituiti all’interno dei Consigli di amministrazione.
Da segnalare, in particolare, la diffusione del comitato sostenibilità, presente a fine 2022 in 123 società che rappresentano il 94,5% della capitalizzazione di Borsa. Cinque anni prima, nel 2017, si erano dotate di un comitato sostenibilità solo 45 aziende pari al 61% della capitalizzazione.
Si rafforza in parallelo anche la presenza delle donne negli organi di amministrazione e di controllo delle quotate. Alla fine del 2023 la quota degli incarichi di amministrazione ricoperti da donne ha raggiunto il 43% a fronte di una soglia minima del 40% normativamente prescritta. Resta, però, minoritaria la presenza delle donne nei ruoli apicali, cioè nella posizione di amministratore delegato (20 casi) e di presidente (31); in crescita, tuttavia, rispetto ai dati corrispondenti del 2019, rispettivamente 17 e 26.
L’attenuazione degli squilibri di genere ha comportato, tra l’altro, un innalzamento del livello di istruzione e una diversificazione del background professionale negli organi di vertice.
Per quanto riguarda le assemblee, il Rapporto - giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione - evidenzia per le 100 società a più alta capitalizzazione un tasso medio di partecipazione pari al 78% del capitale, il livello più alto dal 2012, primo anno di rilevazione. In calo la presenza degli investitori istituzionali esteri, scesa nella stagione assembleare 2023 al 18,2% del capitale (dal 19,3% di un anno prima), mentre è in lieve crescita la quota degli investitori istituzionali italiani (3% nel 2023 dal precedente 2,6%).
La fotografia del Rapporto conferma l’elevata concentrazione proprietaria che caratterizza il sistema finanziario domestico.
Nel 2023 la quota del maggiore azionista risulta pari in media al 49% in linea con il valore del 2021 e in lieve aumento rispetto al 46% del 2011.
Si riduce nel 2023 la componente degli investitori istituzionali nell’azionariato delle quotate italiane, presenti in 51 società (-24% rispetto alle 64 del 2019). Il calo riguarda, in particolare, gli istituzionali esteri, che compaiono in 40 società contro le 55 del 2019, mentre è in lieve aumento la presenza degli istituzionali italiani, rilevata in 17 società (14 nel 2019).
Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del d. lgs. n. 58 del 1998, da Retex Spa - Società Benefit su un massimo di 5.685.460 azioni Alkemy Spa quotate sul mercato Euronext Milan, segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa (delibera n. 23215 del 24 luglio 2024).
L’offerta ha ad oggetto il 100% del capitale sociale di Alkemy ed è finalizzata al delisting dell’emittente; il corrispettivo unitario offerto è pari a 12 euro cum dividendo. Alla data di riferimento (31 maggio 2024, ovverosia il giorno di Borsa aperta precedente alla data di annuncio), il prezzo ufficiale delle azioni è stato pari a 9,93 euro e il prezzo di chiusura delle azioni a 9,68 euro. Pertanto, il corrispettivo incorpora un premio del 20,87% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data di riferimento e al 23,97% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni alla data di riferimento.
Come concordato fra l’offerente e Borsa Italiana, il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 19 agosto 2024 e terminerà il 20 settembre 2024, estremi inclusi. Tale termine sarà eventualmente riaperto per effetto della riapertura dei termini nei giorni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024.
È prevista la fusione (diretta) sia come eventuale mezzo per il delisting che a seguito del medesimo.
Retex, ossia l’offerente, è a capo del gruppo Retex e opera, direttamente e indirettamente (attraverso le altre società del gruppo), nel settore della tecnologia per il marketing (c.d. “MarTech”), gestendo tutti i modelli di relazione tra brand e clienti, in una pluralità di settori (ad esempio, fashion & luxury; consumer retail & food service; e direct-to-consumer). È controllata da FSI Sgr Spa (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “FSI II”).
L’emittente e il gruppo alla stessa facente capo sono nati nel 2012 ed operano nel settore dell’innovazione tecnologica e digitale, offrendo servizi idonei a migliorare la posizione di mercato e la competitività di grandi e medie imprese. Alla data del documento di offerta, il gruppo Alkemy opera sia in Italia che all’estero (in particolare, in Spagna, in Messico, negli Usa e nell’area balcanica) con 11 sedi (Milano, Torino, Roma, Napoli, Potenza, Cagliari e Rende (Cosenza), Madrid, Belgrado, Città del Messico e New York).
Come riportato nel documento, risultano detenere una partecipazione rilevante, ai sensi dell’articolo 120 del Tuf, nel capitale sociale dell’emittente: Duccio Vitali (11,45% del capitale sociale); Riccardo Cesare Lorenzini (6,25% del capitale sociale); Tamburi Investment Partners Spa (7,48% del capitale sociale); Chip Merchan Capital Limited (6.69% del capitale sociale). Alkemy detiene 58 azioni proprie pari allo 0,001% del relativo capitale sociale.
L’offerente e Duccio Vitali (azionista e amministratore delegato di Alkemy), il 3 giugno u.s., hanno sottoscritto un accordo contenente previsioni rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del Tuf relative all’emittente, avente ad oggetto inter alia, l’impegno di adesione all’offerta da parte di Duccio Vitali (con il proprio 11,45% del capitale sociale di Alkemy) e il reinvestimento da parte di DV del 50% dei proventi lordi derivanti dall’adesione all’offerta nell’offerente. Inoltre, taluni azionisti di Alkemy, che sono parte del top management dell’emittente, hanno ciascuno assunto nei confronti dell’offerente separati impegni ad aderire all’offerta per un totale pari al 2,49% del capitale sociale di Alkemy. Gli impegni di adesione hanno ad oggetto, complessivamente, 792.674 azioni, pari al 13,94% del capitale sociale di Alkemy.
L’efficacia dell’offerta è condizionata, inter alia, al raggiungimento di una soglia di adesioni tale da consentire all’offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, di venire complessivamente a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’emittente, computando nella partecipazione anche le azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto, le azioni proprie detenute dall’emittente, nonché le azioni eventualmente acquistate dall’offerente e/o dalle persone che agiscono di concerto, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (la “condizione sulla soglia”).
Nel caso in cui la condizione sulla soglia non dovesse avverarsi, l’offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla medesima e di acquistare un quantitativo inferiore di azioni.
L’offerta, come detto, è finalizzata al delisting dell’emittente. Qualora l’offerente (congiuntamente alle persone che agiscono di concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all’offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’offerta medesima una partecipazione superiore al 90% del capitale dell’emittente (e, pertanto, il delisting possa essere conseguito per effetto dell’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf, e/o della procedura congiunta), l’offerente si riserva di proporre ai competenti organi sociali dell’emittente la realizzazione della fusione dell’emittente nell’offerente o in altra società non quotata appartenente al gruppo Retex. In tal caso, gli azionisti dell’emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione sarebbero legittimati a esercitare il diritto di recesso al ricorrere di una delle fattispecie previste dall’articolo 2437 del codice civile (fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 2437, comma 2, del codice civile, come previsto dall’articolo 10 dello statuto), per effetto dell’adozione, da parte della società risultante dalla fusione (ovverosia, l’offerente o altra società non quotata del gruppo Retex), di uno statuto sociale sostanzialmente differente rispetto allo Statuto attualmente vigente; il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.
La Commissione ha approvato il prospetto relativo all’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di azioni ordinarie della Banca Popolare Etica (BPE) Scpa.
L’offerta si inserisce nell’ambito della campagna di allargamento della base sociale nonché di rafforzamento della dotazione patrimoniale della banca. Secondo quanto indicato nel prospetto, il rafforzamento patrimoniale sarà finalizzato a mantenere l’attuale livello dei requisiti patrimoniali e a nonché a sostenere lo sviluppo degli impieghi.
L’operazione oggetto del prospetto riguarda le azioni ordinarie della Banca Popolare Etica e comprende sia un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni di nuova emissione sia un’offerta pubblica di vendita delle azioni proprie detenute dallo stesso emittente. Non è previsto un ammontare massimo delle azioni di nuova emissione né un ammontare prefissato di azioni proprie oggetto di vendita, in quanto l’emittente effettua l’offerta ai sensi dell’articolo 19 dello statuto sociale, degli articoli artt. 2524 e 2528 del codice civile nonché delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia, che danno la possibilità al consiglio di amministrazione di effettuare campagne straordinarie di ampliamento della base sociale, e quindi senza la fissazione di un limite minimo o massimo di aumento di capitale sociale.
L’emittente, comunque, ha stimato di realizzare un aumento di capitale di 6 milioni di euro.
Sebbene l’obiettivo di raccolta sia inferiore alla soglia minima di 8 milioni di euro ai fini della predisposizione ed approvazione di un prospetto d’offerta, l’emittente ha presentato alla Consob istanza di approvazione del prospetto poiché la stessa BPE ha espresso l’intenzione di richiedere, come avvenuto in anni precedenti, la “passaportazione” del prospetto, ai fini dello svolgimento dell’offerta anche in Spagna ove l’emittente ha una succursale. Inoltre, non essendo previsto un ammontare massimo delle azioni di nuova emissione né un ammontare prefissato di azioni proprie oggetto di vendita, l’obiettivo di raccolta ipotizzato di 6 milioni di euro potrebbe essere superato ad esito dell’offerta e risultare quindi superiore al limite minimo di 8 milioni.
Il periodo di offerta va dal 1° agosto 2024 al 24 marzo 2025 in Italia e dal 10 agosto 2024 al 24 marzo 2025 in Spagna. L’offerta si svolge in periodi di offerta mensili: le azioni oggetto dell’offerta saranno emesse con delibere del consiglio di amministrazione dell’emittente entro il mese successivo alla chiusura di ciascun periodo di offerta mensile in cui si è perfezionata l’adesione all’offerta.
Coloro i quali formuleranno richiesta di adesione all’offerta per un minimo di 20 azioni o multipli di 20 avranno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, una o più bonus share ogni 20 azioni sottoscritte.
Il prezzo di offerta è di 63 euro per azione, corrispondente al valore nominale di 52,50 euro oltre ad un sovrapprezzo di 10,50 euro per ogni azione, secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
La Banca Popolare Etica, fondata nel 1999, svolge attività di intermediazione creditizia, presta servizi e attività di investimento e svolge attività di distribuzione assicurativa attraverso 471 dipendenti, 21 filiali in Italia e una succursale in Spagna.
È la capogruppo dell’omonimo gruppo e svolge le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle due società controllate Etica SGR Spa e CreSud Spa.
È iscritta all’Albo delle banche e dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia nonché nell’Albo tenuto dall’Ivass ed in particolare nella sezione D dedicata agli intermediari finanziari autorizzati a svolgere attività di distribuzione di prodotti assicurativi di terzi.
Al 30 aprile 2024, il capitale sociale dell’emittente, che è variabile stante la natura di società cooperativa della banca, risulta ripartito tra 48.344 soci. In termini di quote di capitale, a tale data, il socio non persona fisica con la più elevata partecipazione risultava detenere 14.602 azioni, per una quota pari allo 0,83%, mentre la persona fisica con la più elevata partecipazione risultava detenere 6.918 azioni, per una quota pari allo 0,39%.
Il prospetto riporta gli elementi di rischiosità relativi all’emittente, al settore in cui esso opera e agli strumenti finanziari oggetto dell’offerta. In particolare, si rappresenta che le azioni non sono quotate su un mercato regolamentato né su un MTF né l’emittente assume impegni di riacquisto.
Pertanto gli investitori potrebbero trovarsi nell’impossibilità di rivendere a terzi le proprie azioni o nella difficoltà di vendere le azioni in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo anche significativamente inferiore a quello di sottoscrizione, fino all’annullamento integrale del valore delle stesse.
Consob ha indetto una selezione, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile una volta sola, di un Consigliere, nell’Area Manageriale e Alte Professionalità, con profilo di giornalista, da destinare alla sede di Roma (delibera n. 23152 del 12 giugno 2024).
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle 18.00 (ora italiana) del 20 settembre 2024, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile nel sito internet della Consob all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Ai fini della partecipazione alla selezione è necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica/magistrale ovvero diploma di laurea “vecchio ordinamento” almeno quadriennale (è consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti secondo la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi);
- iscrizione da almeno cinque anni all’Ordine nazionale dei giornalisti - Elenco professionisti (l’iscrizione deve essere sussistente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione);
- esperienza lavorativa, non inferiore a cinque anni, in qualità almeno di redattore in redazioni economico-finanziarie di testate giornalistiche (tale esperienza lavorativa deve essere sussistente alla data per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione ovvero deve essere cessata da non oltre sei mesi da detta data). Per il raggiungimento del requisito temporale dei cinque anni potranno essere cumulati periodi non inferiori a sei mesi interi ciascuno.
La selezione è articolata nella valutazione dei titoli e in un colloquio. Il colloquio, che si svolgerà a Roma, è finalizzato all’accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da conferire e si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
L’avviso di selezione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 26 luglio 2024; sarà, altresì, pubblicato un avviso sintetico relativo all’avviso di selezione nel portale “inPA” (https://www.inpa.gov.it/).
Contestualmente sarà possibile visionare l’avviso di selezione nel sito istituzionale della Consob all’indirizzo https://www.consob.it/web/area-pubblica/lavorare-in-consob.
Il 24 luglio scorso, presso la 6ª Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, si è svolta l’audizione di Mauro Bellofiore, Responsabile Ufficio Regolamentazione, Divisione Strategie Regolamentari della Consob, nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 172 “Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 “
Il testo dell’audizione è pubblicato sul sito internet Consob all’indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/audizioni.
- Segnalazione di pregi effettuata da una società autorizzata ad operare quale istituto di moneta elettronica in concomitanza con la fornitura di infrastruttura tecnologica e di pagamento ai soggetti segnalati: risposta a quesito (comunicazione 0073137/24 del 24 luglio 2024).
- Approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del d. lgs. n. 58 del 1998, da Retex Spa - Società Benefit su un massimo di 5.685.460 azioni Alkemy Spa quotate sul mercato Euronext Milan, segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa (delibera n. 23215 del 24 luglio 2024).
- Approvato il prospetto relativo all’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di azioni ordinarie della Banca Popolare Etica (BPE) Scpa (decisione del 24 luglio 2024 ) .
- Approvata la Nota Informativa relativa al programma di offerta al pubblico di obbligazioni emesse dalla Banca di Desio e della Brianza Spa zero coupon, a tasso fisso, a tasso fisso crescente (step up), a tasso misto ed eventualmente in formato green bond (decisione del 24 luglio 2024).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Krakcoin Trading tramite il sito internet www.krakcoin.co (delibera n. 23224 del 25 luglio 2024);
- Europe Investment Group Ltd tramite i siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited (delibera n. 23226 del 25 luglio 2024);
- FX-Rocket Ltd e FX-Rocket Private Bank tramite il sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com (delibera n. 23225 del 25 luglio 2024);
- IBSasset tramite il sito internet https://ibsasset.co (delibera n. 23223 del 25 luglio 2024).