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(*) La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 4/2020 del 9.3.2020/11.3.2020 in accoglimento dell'opposizione promossa da Giuseppe Mussari ha annullato la delibera. [...prosegue...]

La Corte di Appello di Milano con sentenze nn. 3311/2020 del 5.11.2020/15.12.2020 e 3313/2020 del 5.11.2020/15.12.2020 in accoglimento delle opposizioni promossa da Sadeq Sayeed e Nomura International Plc ha annullato la delibera. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3403/2020 del 5.11.2020/17.12.2020 in accoglimento dell'opposizione promossa da Michele Foresti e da Deutsche Bank ha annullato la delibera. La Corte di Appello di Milano con sentenze nn. 3404/2020, 3393, 3397 e 3392 del 5.11.2020/17.12.2020 in accoglimento delle opposizioni promosse da Dario Schiraldi, Ivor Scott Dunbar, Marco Veroni, Matteo Angelo Vaghi e Deutsche Bank ha annullato la delibera. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. n 1137/21 del 16.4.2021/4.6.2021  in accoglimento dell'opposizione di Marco Di Santo ha annullato la delibera nei confronti del medesimo. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1264/2021 del 21 giugno 2021 ha accolto l’opposizione ed annullato le sanzioni. La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 74/22 del 1.12.2021/14.1.2022 in accoglimento dell’opposizione di Daniele Pirondini ha annullato la delibera nei confronti del medesimo.


Delibera n. 20344

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri […omissis…], ai sensi degli articoli 187-ter e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché nei confronti di […omissis…] a titolo di responsabilità solidale ed ai sensi dall'art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 58/1998, di […omissis…] a titolo di responsabilità solidale e di […omissis…] a titolo di responsabilità solidale

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le note di contestazione del 13 dicembre 2016 notificate ai Sig.[…omissis…];

CONSIDERATO che tutti i suddetti soggetti sono stati resi edotti, con le medesime note del 13 novembre 2016, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note ricevute dal 19 dicembre 2016 al 20 marzo 2017, con le quali tutti i soggetti interessati dal procedimento – ad eccezione di […omissis…] e di […omissis…] - hanno formulato istanza di accesso agli atti;

VISTI i verbali degli accessi svoltisi tra il 12 gennaio ed il 20 marzo 2017;

VISTE le note ricevute dal 19 dicembre 2016 al 12 aprile 2017, con le quali tutti i soggetti interessati dal procedimento - ad eccezione di […omissis…] e dei Sig.ri […omissis…] - hanno richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive;

VISTE le note inviate dal 20 dicembre 2016 al 13 aprile 2017, con le quali la Consob ha fornito riscontro positivo alle predette richieste di differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive;

VISTE le note ricevute dal 19 gennaio 2016 al 3 maggio 2017, con le quali tutti i soggetti interessati dal procedimento - ad eccezione di […omissis…] e di […omissis…] - hanno formulato istanza di accesso agli atti eventualmente acquisiti successivamente alla data di protocollazione delle lettera di contestazione;

RILEVATO che dette istanze di accesso sono state riscontrate con note inviate in data 8 marzo e 14 giugno 2017;

VISTE le note del 21 febbraio e del 10 marzo 2017, con le quali […omissis…]. ed il Sig. […omissis…] hanno formulato istanza di accesso ad atti non presenti nel fascicolo istruttorio;

RILEVATO che dette istanze sono state respinte in data 28 febbraio e 16 marzo 2017;

VISTE le note del 21 febbraio, del 6 e del 10 marzo 2017, con le quali […omissis…] ed il Sig. […omissis…] - hanno richiesto un ulteriore differimento dei termini di ulteriori 120 giorni per la presentazione di deduzioni difensive;

RILEVATO che dette istanze sono state respinte in data 23 febbraio, 7 e 16 marzo 2017;

VISTE le sentenze pubblicate il 10 luglio ed il 25 luglio 2017, con le quali il TAR del Lazio ha parzialmente accolto i ricorsi formulati da […omissis…] e dal Sig. […omissis…] ed ha ordinato l'esibizione di ulteriore documentazione non ostesa in sede di accesso;

VISTE le note del 4 agosto, con le quali è stata trasmessa al Sig. […omissis…] ed a […omissis…] ulteriore documentazione a seguito del citato parziale accoglimento da parte del TAR del Lazio dei ricorsi da essi presentati;

VISTE le note del 15 settembre, con le quali è stata trasmessa ai Sig.ri […omissis…], l'ulteriore documentazione già inviata al Sig, […omissis…]ed a […omissis…];

ESAMINATE le deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni, formulate dal 19 gennaio al 31 maggio da parte di tutti i soggetti interessati dal procedimento, ad eccezione di […omissis…] e di […omissis…];

VISTA la Relazione per la Commissione del 5 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive in merito alle violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni ("Relazione USA");

VISTA la nota del 5 ottobre 2017 con cui è stata tramessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalle parti in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella propria Relazione per la Commissione;

VISTA la Relazione Integrativa del 25 gennaio 2018 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018 con cui è stata tramessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione Integrativa;

VISTE le ulteriori controdeduzioni scritte presentate dalle parti in replica alla predetta Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle controdeduzioni scritte di cui sopra non presentano elementi di novità rispetto a quanto rappresentato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, che la diffusione, mediante i bilanci […omissis…] di dati derivanti […omissis…] ha costituito diffusione di informazioni false suscettibili di fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni […omissis…];

RITENUTA accertata la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, relativamente alla diffusione di informazioni false suscettibili di fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni […omissis…] nel bilancio consolidato […omissis…], nei confronti dei Sig.ri:

- […omissis…];

RITENUTO che quanto sopra risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:

[…omissis…];

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata anche la responsabilità di […omissis…] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 187-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, per la sopra menzionata violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, da parte dei Sig.ri […omissis…];

ciò in considerazione del fatto che:

- l'illecito è stato commesso nell'interesse di […omissis…], in quanto preordinato ex ante al conseguimento di un interesse pertinente alla […omissis…] e, in particolare, ad offrire una rappresentazione della loro situazione economica, patrimoniale o finanziaria alterata e migliore di quella reale e/o di attirare positivamente l'attenzione degli investitori;

- la condotta manipolativa, era idonea a cagionare benefici per […omissis…];

- nel caso di specie sia il Sig. […omissis…] che il Sig. […omissis…] erano posti in posizioni apicali all'interno di […omissis…], atteso che il primo ne era il […omissis…] mentre il secondo rivestiva la carica di […omissis…]. Posizioni apicali all'interno di […omissis…] rivestivano anche i Sig.ri […omissis…], i quali erano rispettivamente il […omissis…] ed il […omissis…];

- il Sig. […omissis…] che, in quanto […omissis…] di […omissis…] all'epoca dei fatti, ha concorso, consapevolmente, alla conclusione dell'operazione Santorini impiegando le proprie competenze professionali;

- non emergono in atti elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva adozione ed attuazione di modelli di organizzazione idonei a prevenire gli illeciti, nonché l'elusione fraudolenta degli stessi modelli da parte dei soggetti che hanno commesso il fatto illecito;

VISTO l'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 25.000.000,00 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito a strumenti finanziari;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per manipolazione del mercato comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

VISTO l'art. 187-quinquies del D. Lgs. 58/1998, il quale stabilisce la responsabilità dell'ente per il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti in materia di manipolazione del mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del medesimo ente;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell'autore dell'illecito; in particolare:

- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione:

- del fatto che la condotta manipolativa è stata posta in essere da […omissis…] mediante la diffusione di informazioni false e fuorvianti mediante i bilanci, da ultimo, […omissis…];

- della circostanza che […omissis…] era all'epoca dei fatti una società di elevata capitalizzazione ammessa alle negoziazioni presso l'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- della rilevante incidenza della non corretta contabilizzazione dei […omissis…] e della contabilizzazione […omissis…] nei bilanci di […omissis…], da ultimo […omissis…] - e delle conseguenti perdite non evidenziate - sulla dimensione del patrimonio netto consolidato […omissis…], sulla capitalizzazione di mercato […omissis…] e sulla dimensione del risultato d'esercizio […omissis…];

- la posizione ricoperta all'interno della […omissis…] da ciascun esponente aziendale, nonché l'effettiva funzione svolta;

- il contributo consapevole e strumentale, fornito dai soggetti riferibili a […omissis…] ed a […omissis…], a supporto all'azione degli esponenti aziendali di […omissis…], culminata nella contabilizzazione solo apparentemente corretta delle predette operazioni;

- per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che le condotte illecite poste in essere da tutti i soggetti per i quali è stata accertata la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, siano da qualificarsi:

- come dolose, per quanto concerne i Sig. […omissis…], avuto riguardo al ruolo di indirizzo e decisionale svolto ed alla piena consapevolezza che i suddetti soggetti avevano della falsità delle informazioni concernenti la contabilizzazione delle […omissis…] nei bilanci […omissis…];

- quantomeno come colpose, per quanto concerne i Sig.ri […omissis…] ed […omissis…] in ragione del materiale contributo affinché si verificasse la non corretta contabilizzazione delle suddette operazioni;

- parimenti quantomeno come colpose per quanto concerne i Sig.ri […omissis…] in ragione dello specifico contributo dato alla realizzazione della fattispecie illecita accertata;

CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

1) al […omissis…] e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi dodici;

2) […omissis…] ed […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi dodici;

3) […omissis…] e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi sei;

4) […omissis…] e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi sei;

5) […omissis…] e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00 ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi tre;

6) […omissis…] ed residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi sei;

7) […omissis…]e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi tre;

8) […omissis…] e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi sei;

9) […omissis…]e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi tre;

10) […omissis…] e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi tre;

11) […omissis…] e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi tre;

12) […omissis…] e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi tre;

13) […omissis…] e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi tre;

14) […omissis…] sanzione amministrativa pecuniaria di € 700.000,00

ai sensi dell'art. 187-quinquies, del D. Lgs. n. 58/1998 ed in relazione alla violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

E' ingiunto a […omissis…], in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della summenzionata sanzione complessiva di € 800.000,00 applicata nei confronti dei […omissis…] per violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

E' ingiunto a […omissis…], in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della summenzionata sanzione di € 200.000,00 applicata nei confronti del Sig. Sadeq Sayeed e del Sig. […omissis…] per violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

E' ingiunto a […omissis…], in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della summenzionata sanzione di € 600.000,00 applicata nei confronti dei Sig.ri […omissis…] per violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese