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Bollettino


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Delibera n. 23918

Estensione dell'autorizzazione di ABRDN Investments Limited all'esercizio in Italia, in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del medesimo decreto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali [come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF] in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, il Libro II, Parte V, che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

VISTA la propria delibera n. 21631 del 10 dicembre 2020 [con efficacia dal 1° gennaio 2021] con la quale ABRDN Investments Limited [precedentemente denominata Aberdeen Asset Managers Limited], previa apposita istanza, è stata autorizzata a svolgere in Italia, in regime di libera prestazione, nei confronti di clienti professionali [come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998], il servizio di investimento di gestione di portafogli, di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela nonché il servizio accessorio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento, di cui all'Allegato 1, sezione B, numero 4, del sopracitato TUF;

VISTA la nota del 7 agosto 2025, con la quale ABRDN Investments Limited ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, istanza di estensione dell'autorizzazione allo svolgimento in Italia, nella modalità della libera prestazione, anche del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del medesimo decreto, senza detenzione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da ABRDN Investments Limited da ultimo in data 9 marzo 2026;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla ABRDN Investments Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da ABRDN Investments Limited;

D E L I B E R A:

ABRDN Investments Limited, già autorizzata a svolgere in Italia, in regime di libera prestazione, i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori di cui alla delibera n. 21631 del 10 dicembre 2020, è altresì autorizzata allo svolgimento, in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2- sexies, lettera a), del medesimo decreto, del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del d.lgs. n. 58/1998, senza detenzione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti.

Dalla data di efficacia della presente delibera, ABRDN Investments Limited sarà sottoposta al regime di vigilanza previsto dal TUF anche con riferimento allo svolgimento in Italia, nella modalità della libera prestazione, del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di ABRDN Investments Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

18 marzo 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca