Delibera Imprese Autorizzazione n. 21641 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21641
Autorizzazione di EuroMTS Ltd all'esercizio in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche;
VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;
CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in virtù dell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione europea, è previsto un periodo di transizione durante il quale la normativa europea continua ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato membro;
VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;
VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;
VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;
VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi dell'art. 34 della direttiva 2014/65 UE (c.d. "MIFID II), EuroMTS Ltd è autorizzata a svolgere in Italia in regime di libera prestazione i servizi di investimento di: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all'allegato 1, Sezione A, Servizi e attività di investimento, nn. 1, 2, e 8), la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, è attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Paese di origine;
CONSIDERATA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2020/1308 del 21 settembre 2020, che stabilisce in via temporanea, fino al 30 giugno 2022, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR);
CONSIDERATA la decisione dell'ESMA di riconoscere, ai sensi dell'articolo 25 di EMIR, la controparte centrale LCH Limited, stabilita nel Regno Unito, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2021, per un periodo limitato di tempo, pari a quello della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2020/1308 del 21 settembre 2020;
VISTA la lettera del 10 novembre 2020, e la successiva integrazione del 3 dicembre 2020, con cui EuroMTS Ltd, a completamento della nota del 26 luglio 2019, ha presentato l'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, all'operatività in Italia dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti ("MTS UK" e "Bondvision UK") al fine di consentire l'accesso a banche e imprese di investimento, nonché a soggetti esentati ai sensi dell'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera d), del TUF, con effetti dal termine del periodo transitorio stabilito nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione;
VISTE le informazioni pubblicate nel Financial Services Register tenuto dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare su EuroMTS Ltd;
SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;
RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da EuroMTS Ltd;
D E L I B E R A:
EuroMTS Ltd è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei limiti e alle condizioni previsti dal TUF, del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), del TUF, e, in particolare all'operatività in Italia dei sistemi multilaterali di negoziazione "MTS UK" e "Bondvision UK".
La presente delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.
Dalla data di efficacia della presente delibera EuroMTS Ltd opera in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
La presente delibera verrà portata a conoscenza di EuroMTS Lts nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
15 dicembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona