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Bollettino


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Delibera n. 23122

Autorizzazione di IDAD Limited all'esercizio in Italia, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento e iscrizione della stessa Società nell'albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTA l'istanza pervenuta con note del 22 febbraio 2023 e 23 marzo 2023 (come circoscritta con successive note pervenute il 27 ottobre 2023 e 24 gennaio 2024), con la quale IDAD Limited ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, istanza di autorizzazione per poter operare in Italia, come impresa di investimento di paese terzo, nei confronti esclusivamente di controparti qualificate e di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione, relativamente ai servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da IDAD Limited da ultimo in data 19 marzo 2024;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla IDAD Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da IDAD Limited;

D E L I B E R A:

IDAD Limited è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in Italia, in regime di libera prestazione, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, nei confronti esclusivamente di controparti qualificate e di clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, dei servizi/attività di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del TUF.

IDAD Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'albo di cui all'art. 20 del TUF.

IDAD Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della IDAD Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

22 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona