Delibera Imprese Autorizzazione n. 23802 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 23802
Autorizzazione di LGT Capital Partners AG all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di ricezione e trasmissione ordini ed iscrizione della stessa Società nell'Albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali [come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF] in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, il Libro II, Parte V, che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;
VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;
CONSIDERATO che la Confederazione Svizzera è Paese terzo rispetto all'Unione Europea e che i rapporti di cooperazione tra le Autorità italiane e svizzere in materia di vigilanza sui mercati finanziari trovano fondamento: i) nel Multilateral Memorandum of Understanding ("MMoU") dell'IOSCO, cui aderiscono sia la FINMA sia la Consob; ii) nell'Accordo di cooperazione tra CONSOB e FINMA, sottoscritto in data 16 agosto 2023, che disciplina le modalità di scambio informativo e di coordinamento tra le due Autorità ai fini dell'esercizio della vigilanza sui soggetti operanti nei rispettivi ordinamenti, ivi comprese le attività svolte da imprese di Paesi terzi diverse dalle banche ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF;
VISTO inoltre il quadro di cooperazione applicabile tra le Autorità competenti italiane e la FINMA, riconducibile, per i profili di rispettiva competenza, anche al sistema dei Memorandum of Understanding multilaterali e bilaterali sottoscritti dalla FINMA con le Autorità europee;
VISTA la nota pervenuta il 21 febbraio 2025 con la quale LGT Capital Partners AG ha presentato alla Consob istanza, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, al fine di essere autorizzata a prestare in Italia come impresa di paese terzo, nei confronti esclusivamente di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione, il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lettera e) del TUF, con la seguente modalità operativa: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela;
VISTE le informazioni integrative trasmesse da LGT Capital Partners AG da ultimo in data 10 novembre 2025;
VISTE le informazioni fornite dalla Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari (FINMA), nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla LGT Capital Partners AG;
SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;
RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da LGT Capital Partners AG;
D E L I B E R A:
LGT Capital Partners AG, con sede in Svizzera, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, a svolgere, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lettera e) del TUF, con la seguente modalità operativa: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.
LGT Capital Partners AG viene iscritta nella sezione imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell'Albo di cui all'art. 20 del TUF.
LGT Capital Partners AG è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di Paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
La presente delibera verrà portata a conoscenza di LGT Capital Partners AG nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona