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Bollettino


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Delibera n. 20874

Autorizzazione di Intermonte SIM S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, allo svolgimento di servizi nel Regno Unito in regime di libera prestazione di servizi

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 26, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle SIM in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, a condizione che sussistano apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, l'art. 21 che, in attuazione dell'art. 26, comma 8, del TUF, definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione alla prestazione in Stati non UE di servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

VISTA la propria delibera n. 16524 del 24 giugno 2008 con la quale Intermonte SIM S.p.A. è stata iscritta nell'Albo delle SIM ed autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), e) ed f), del TUF, con la seguente limitazione operativa: "senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela";

VISTA la propria delibera n. 19075 del 3 dicembre 2014 con la quale l'autorizzazione di Intermonte SIM S.p.A. è stata estesa alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, con la seguente modalità "con detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela";

VISTA la comunicazione effettuata dalla Banca d'Italia alla competente autorità di vigilanza del Regno Unito, in virtù della quale Intermonte SIM S.p.A. è stata autorizzata ad operare, in regime di mutuo riconoscimento, nel Regno Unito nella modalità della libera prestazione di servizi;

CONSIDERATO che alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50, par. 1, del Trattato sull'Unione Europea, lo stesso assumerà la condizione di Stato non UE;

VISTE le note dell'1 e del 7 marzo 2019, con le quali Intermonte SIM S.p.A. ha presentato alla Consob, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 6, del TUF, e dell'art. 21 del Regolamento Intermediari, istanza di autorizzazione per poter continuare ad operare nel Regno Unito nel caso in cui quest'ultimo receda dall'Unione Europea in assenza di un "accordo" ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato sull'Unione Europea;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

VISTO l'accordo multilaterale (Multilateral Memorandum of Understanding - MMoU) tra le Autorità dello Spazio economico europeo e la competente autorità di vigilanza del Regno Unito, sottoscritto dalla Consob in data 30 gennaio 2019;

CONSIDERATO che tale accordo multilaterale soddisfa la condizione di cui al comma 7 dell'art. 26 del TUF;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Intermonte SIM;

D E L I B E R A:

Intermonte SIM S.p.A. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUF allo svolgimento nel Regno Unito dei servizi specificati nella tabella allegata, in regime di libera prestazione di servizi.

La presente delibera assume efficacia dalla data di recesso del Regno Unito e subordinatamente alla mancata conclusione dell'accordo ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Intermonte SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

3 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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ALLEGATO

Servizi e attività di investimento:

  • negoziazione per conto proprio;
  • esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
  • collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
  • gestione di portafogli;
  • ricezione e trasmissione di ordini;
  • consulenza in materia di investimenti.

Servizi accessori:

  • custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti;
  • concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
  • consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
  • servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento d'investimento;
  • ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
  • servizi connessi all'assunzione a fermo.