Delibera n. 23287 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23287
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fxg-markets.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito https://fxg-markets.io, attivo e disponibile anche in lingua italiana, prospetta la possibilità di effettuare operazioni di trading su contract for difference (CFD) aventi come sottostante valute, cripto-valute, azioni, indici e materie prime, tramite la piattaforma "SIRIX;
ii. nel sito sono indicate tre tipologie di conto denominate "Fisso", "Classico" e "Crudo" che si differenziano per l'importo minimo e per i benefit prospettati;
iii. riguardo all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che all'interno del medesimo sono presenti generici riferimenti a "FXG Markets Investment";
VISTA la Delibera n. 22908 del 29 novembre 2023 con la quale si è ordinato a "FXG Markets Investment" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet https://fxgmarkets.com e la relativa pagina https://my.fxgmarkets.com;
CONSIDERATO che, il sito internet https://fxg-markets.io presenta contenuti e format grafico analoghi a quelli del predetto sito internet https://fxgmarkets.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://fxg-markets.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://fxg-markets.io è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana, ed è stata riferita attività di contatto nei confronti della clientela italiana; sono, inoltre, pervenute segnalazioni da parte di soggetti italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;
CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito https://fxg-markets.io non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://fxg-markets.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione/pubblicazione.
17 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona