Delibera n. 23302 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23302
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tradetospace.com e le relative pagine https://panel.tradetospace.com e https://trading.tradetospace.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito https://tradetospace.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatico – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a materie prime, su azioni e su contratti finanziari derivati correlati a indici;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://tradetospace.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani in corrispondenza della pagina https://panel.tradetospace.com, l'apertura di un account, l'impiego di una provvista di denaro e l'accesso alla piattaforma di trading disponibile in corrispondenza della pagina https://trading.tradetospace.com;
iii. in particolare, nel sito https://tradetospace.com sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Standard", "Prime" e "Istituzionale";
iv. quanto alla riconducibilità, in calce alla homepage del sito si legge che "Il dominio tradetospace.com è registrato sotto la nostra società, Tradetospace Global Limited", con asserita sede a Londra;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://tradetospace.com e le relative pagine https://panel.tradetospace.com e https://trading.tradetospace.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://tradetospace.com e le relative pagine https://panel.tradetospace.com e https://trading.tradetospace.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://tradetospace.com è risultato disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatico ed è stata acquisita agli atti copia della corrispondenza intercorsa in lingua italiana tramite applicazioni di messaggistica istantanea tra risparmiatori italiani ed operatori del sito https://tradetospace.com. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito https://tradetospace.com e nel medesimo sito https://tradetospace.com è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito https://tradetospace.com dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://tradetospace.com e sulle relative pagine https://panel.tradetospace.com e https://trading.tradetospace.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano dal momento che Tradetospace Global Limited, con asserita sede a Londra, menzionata nei predetti domini, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://tradetospace.com e le relative pagine https://panel.tradetospace.com e https://trading.tradetospace.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.
23 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona