Delibera n. 23334 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23334
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.fsinvest.cm e le pagine https://client.fsinvest.cm e https://webtrader.fsinvest.cm
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito www.fsinvest.cm, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore - previa apertura di un conto - la possibilità di operare su forex, CFD, azioni, indici, metalli, energie, materie prime e valute digitali tramite una piattaforma di trading;
ii. nel sito vengono prospettate due tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Standard" e "Piano Express";
iii. effettuata la registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo https://client.fsinvest.cm dove è possibile effettuare depositi sul conto di trading e selezionare il collegamento "Accesso" attraverso cui si viene reindirizzati alla piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo web https://webtrader.fsinvest.cm;
iv. riguardo all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che all'interno del medesimo sono presenti generici riferimenti a "First State Investments (Ireland) Limited";
VISTA la Delibera n. 23211 del 17.07.2024 con la quale si è ordinato a "First State Investments (Ireland) Limited" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.fsi.cm e le relative pagine https://client.fsi.cm e https://webtrader.fsi.cm;
VISTA la Delibera n. 23276 del 9.10.2024 con la quale si è ordinato a "First State Investments (Ireland) Limited" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante l'ulteriore distinto sito internet www.fsi247.io e alle pagine https://client.fsi247.io e https://webtrader.fsi247.io;
CONSIDERATO che il sito internet www.fsinvest.cm e le pagine https://client.fsinvest.cm e https://webtrader.fsinvest.cm presentano contenuti e format grafico analoghi a quelli dei predetti siti internet www.fsi.cm con le relative pagine https://client.fsi.cm e https://webtrader.fsi.cm e www.fsi247.io con le relative pagine https://client.fsi247.io e https://webtrader.fsi247.io;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.fsinvest.cm e le pagine https://client.fsinvest.cm e https://webtrader.fsinvest.cm è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti sia la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.fsinvest.cm e le pagine https://client.fsinvest.cm e https://webtrader.fsinvest.cm è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati attivi, consultabili anche in lingua italiana ed è stata riferita attività di interazione con clientela italiana anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling); è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito www.fsinvest.cm e le pagine https://client.fsinvest.cm e https://webtrader.fsinvest.cm non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.fsinvest.cm e le pagine https://client.fsinvest.cm e https://webtrader.fsinvest.cm consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
27 novembre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona