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Bollettino


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(*) Avverso la delibera la società Reloft Srl ha promosso ricorso al Tar del Lazio in data 3.2.2025


Delibera n. 23344

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere dalla Reloft Srl SB tramite il sito internet www.reloft.it e le pagine “Reloft Italia” delle piattaforme Facebook (https://www.facebook.com/Reloftitalia/) e Instagram (https://www.instagram.com/reloft_italia/)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è stata rilevata la presenza del sito internet www.reloft.it attivo e redatto in lingua italiana, riconducibile alla Reloft Srl SB (di seguito anche “Reloft” o “la società”), nel quale viene prospettata in favore dei risparmiatori la possibilità di partecipare a operazioni di “crowdfunding” per finanziare la realizzazione di progetti di riqualificazione immobiliare a Milano;

RILEVATO che nel sito www.reloft.it è presente la sezione denominata “Investimenti immobiliari” in cui è rivolto l’invito ad aderire ad operazioni di “Crowdfunding Immobiliare attraverso la partecipazione a un investimento per acquistare, ristrutturare e rivendere un immobile […]”. In particolare, nella sezione in parola si legge “Noi di Reloft prepariamo il progetto di una riqualificazione immobiliare in cui c’è un buon margine di guadagno. Dopo aver visto il progetto potrai investire su di esso prestandoci i tuoi soldi che useremo per effettuare l’operazione immobiliare (ovviamente ti pagheremo gli interessi sul prestito che ci hai dato). Noi di Reloft restituiamo a chi investe dal 9% al 12% di interessi con pagamento mensile. A fine operazione, ti ridaremo quanto ci hai prestato inizialmente”;

RILEVATO che nelle pagine web del sito internet www.reloft.it in cui sono descritti i singoli progetti è riportata l’indicazione di un esempio di investimento ove è possibile leggere, quanto segue:

ESEMPIO: Con un investimento di 50.000 euro

  • Ogni mese ti viene pagato lo 0,83% con bonifico (416,6 euro)
  • A fine operazione ti viene restituito per intero il tuo capitale di 50.000 euro

La formula del pagamento mensile degli interessi è estremamente vantaggiosa per chi investe, perché è come avere un appartamento in affitto e che rende ad esempio 500 euro al mese, ma senza tutte le complicazioni di una proprietà immobiliare. La rendita del tuo investimento è proporzionata al capitale investito: se investi 1.000 euro avrai una rendita mensile di 8,3 euro, se investi 5.000 euro la rendita sarà di 41,6 euro, e così via”;

RILEVATO che nel riferito sito internet è presente un form che gli utenti possono utilizzare al fine di stabilire un primo contatto con la società, in cui viene chiesto di indicare il proprio nome e cognome, l’indirizzo e-mail, nonché viene data la possibilità di lasciare eventuali messaggi;

RILEVATO che una volta instaurato il contatto, la Reloft invia all’utente un’e-mail contenente il link che rimanda all’apposita pagina web del progetto cui è possibile aderire ove sono, tra l’altro, fornite le istruzioni per procedere al perfezionamento dell’accordo negoziale. Al riguardo, tramite il link trasmesso dalla Reloft è stato possibile accedere alla pagina https://reloft.it/ornato-reloft/ nella quale si legge “Vi presentiamo gli Ornato Reloft. Negozio in zona ospedale Niguarda a Milano che verrà trasformato in due bilocali da 50 mq Tasso di interesse del 10% all’anno – bonifico mensile degli interessi. 18 mesi ROI 10% anno”;

RILEVATO che nella pagina web in discorso è presente il pulsante “Investi ora” che rimanda alla diversa pagina in cui (i) è disponibile la funzionalità dedicata all’inserimento dell’importo che si intende investire ed (ii) è presente il messaggio “Riceverai lo 0,83% ogni mese, e la restituzione dell'intera somma al termine dell'operazione. Più investi e più guadagni!” nonché il pulsante “Avanti” che introduce alla pagina in cui è possibile lasciare i dati identificativi e l’indirizzo e-mail al fine di ricevere il contratto e le istruzioni per procedere al versamento delle somme di denaro tramite bonifico;

RILEVATO che la Reloft Srl SB promuove l’adesione alle proprie iniziative anche per il tramite delle piattaforme Facebook e Instagram;

RILEVATO in particolare, che in esito agli accertamenti effettuati sulle pagine “Reloft Italia” raggiungibili agli indirizzi web https://www.facebook.com/Reloftitalia/ e https://www.instagram.com/reloft_italia/ è emerso che all’interno delle stesse sono risultate presenti informazioni: (i) in merito alla Reloft Srl SB; (ii) ai progetti dalla stessa promossi e pubblicati all’interno del sito internet www.reloft.it; (iii) alla convenienza economica derivante dall’adesione ai progetti in questione, nonché link che rimandano al sito internet www.reloft.it e alle pagine delle singole iniziative cui è possibile aderire;

CONSIDERATO che con note del 17 ottobre 2024 e 29 ottobre 2024 la Consob ha avviato l’interlocuzione con la Reloft Srl SB a mezzo delle quali, rammentata la disciplina vigente in materia di crowdfunding e di intermediazione finanziaria con particolare riferimento all’offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari, sono state chieste alla società informazioni sull’operatività rilevata nel web;

RILEVATO che a entrambe le comunicazioni la Reloft Srl SB non ha fornito riscontro;

CONSIDERATO che l’oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito www.reloft.it sembrerebbe presentare le caratteristiche tali da ricondurre i contratti proposti dalla società nel novero dei prodotti finanziari sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria” - diverso, quindi, dallo strumento finanziario - stante la rilevata compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale;

CONSIDERATO, infatti, che la struttura dell’operazione de qua prevede che a) l’aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più contratti; b) in virtù dell’anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento espresso in misura percentuale e calcolato sulle somme versate da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) la conseguente assunzione di un rischio correlato all’impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell’impiego del capitale dell’investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l’elemento causale della proposta negoziale rivolta ai risparmiatori dalla Reloft Srl SB è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell’impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un’aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, “finalità di investimento”);

RILEVATO che la Reloft Srl SB si avvale del canale internet al fine di promuovere e collocare nei confronti del pubblico dei risparmiatori italiani i riferiti contratti, nell’ottica di reperire risorse atte a finanziare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali dalla stessa ideati;

RILEVATO in particolare, che all’interno del sito internet www.reloft.it sono risultate presenti informazioni sui diversi progetti nel tempo realizzati in campo immobiliare con indicati per ciascuno di essi i dati di sintesi relativi all’obiettivo della raccolta, la durata dell’operazione/investimento e il rendimento atteso/promesso espresso in misura percentuale e calcolato sulle somme versate, nonché una serie di informazioni che, nel mettere in luce la convenienza economica delle operazioni proposte, incentivano i risparmiatori a prendere contatti con la società per ricevere informazioni sui cd. progetti “proposti in crowdfunding” tramite la compilazione di un apposito form di contatto presente nel sito, così instaurando un contatto personalizzato con ogni soggetto che manifesta il proprio interesse ad aderire alle iniziative proposte;

RILEVATO che una volta instaurato il contatto, la Reloft invia all’utente un’e-mail contenente il link che rimanda all’apposita pagina web del progetto cui è possibile aderire ove sono, tra l’altro, fornite le istruzioni per procedere al perfezionamento dell’accordo negoziale;

CONSIDERATO che detta attività svolta tramite il canale internet è idonea a integrare la fattispecie dell’offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari (disciplinata dagli artt. 30-32 del Tuf nonché dagli artt. 124 e ss. del regolamento Consob n. 20307/2018) per lo svolgimento della quale è richiesta l’autorizzazione alla prestazione del servizio di investimento di collocamento;

CONSIDERATO che la citata Reloft Srl SB non risulta autorizzata alla prestazione di servizi di investimento;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.reloft.it e le pagine “Reloft Italia” delle piattaforme Facebook (https://www.facebook.com/Reloftitalia/) e Instagram (https://www.instagram.com/reloft_italia/), redatte in lingua italiana, è tutt’ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito e pagine web sono disponibili in lingua italiana, i progetti immobiliari correlati agli investimenti proposti sono da realizzare in Italia e l’operato è ascrivibile a una società con sede legale in Italia, amministrata da cittadini italiani e iscritta nel registro delle imprese italiane;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all'abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.reloft.it e le pagine “Reloft Italia” delle piattaforme Facebook (https://www.facebook.com/Reloftitalia/) e Instagram (https://www.instagram.com/reloft_italia/), consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

5 dicembre 2024

p. IL PRESIDENTE
Maria Chiara Mosca