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Bollettino


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Delibera n. 23347

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.bvtbancolimited.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, ad esito delle verifiche svolte nel web, è stato rilevato:

  1. l’esistenza del sito www.bvtbancolimited.com che è risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito;
  2. che nella homepage del sito www.bvtbancolimited.com sono prospettati agli utenti “servizi di consulenza – investimenti” che la Società BVTBanco Limited offrirebbe ai propri clienti e che avrebbero ad oggetto “prodotti tradizionali obbligazionari ed azionari fino a prodotti di trading sulle materie prime, i metalli preziosi, il mercato valutario e delle criptovalute”;
  3. che nella distinta sezione “Chi Siamo” del medesimo sito www.bvtbancolimited.com sono menzionati servizi di “gestione degli investimenti privati ed aziendali” che BVTBanco Ltd offrirebbe ai propri clienti “opera[ndo] come […] Banca Privata”. A tale proposito, nella ulteriore sezione intitolata “Servizi” del sito www.bvtbancolimited.com si legge che BVTBanco svolgerebbe il “ruolo di gestore indipendente […] che permette di gestire i capitali in maniera completamente focalizzata alla miglior performance in relazione al prodotto scelto”;
  4. quanto alla riconducibilità, il sito è riferibile alla Società BVTBanco Ltd. Nella sezione “Chi Siamo” del sito www.bvtbancolimited.com si legge che “BVT Banco […] ad oggi è presente, oltre che in UK, con sedi di rappresentanza in Spagna, Italia e Ungheria”. Dalle informazioni acquisite, risulta che BVTBanco Ltd avrebbe sede a Londra e sarebbe riconducibile a soggetti italiani. Quanto ai riferimenti alla “sede” italiana di BVTBanco Ltd menzionati nel sito www.bvtbancolimited.com, sono state acquisite evidenze relative alla presenza di una sede di detta Società a Torino e, nell’ambito degli accertamenti istruttori, è stato riferito di un ulteriore recapito della medesima BVTBanco Limited presso Torino. Nella sezione dedicata ai “Contatti” del sito www.bvtbancolimited.com è stata rinvenuta l’indicazione di una casella mail (info@bvtbancolimited.com);

CONSIDERATO che le iniziative promosse tramite il sito internet www.bvtbancolimited.com sono riconducibili alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, e in particolare al servizio di consulenza in materia di investimenti e a quello di gestione di portafogli, in quanto detti servizi sono espressamente menzionati nel sito www.bvtbancolimited.com;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.bvtbancolimited.com, è tutt’ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto sito internet www.bvtbancolimited.com è risultato redatto in lingua italiana tramite un sistema di traduzione automatico incorporato nel medesimo sito e contiene specifici riferimenti alla localizzazione di BVTBanco Limited in Italia. Inoltre, sebbene costituita in Inghilterra, BVTBanco Ltd risulta riconducibile a soggetti italiani e, avuto riguardo alle sedi di BVTBanco Ltd in Italia, sono state acquisite evidenze relative alla presenza di BVTBanco Ltd a Torino e, nell’ambito degli accertamenti istruttori, è stato riferito di un ulteriore recapito della medesima BVTBanco Limited presso Torino. Sono altresì pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l’impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per usufruire dei servizi offerti da BVTBanco Ltd;

CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito www.bvtbancolimited.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano dal momento che BVTBanco Ltd, menzionata sul sito www.bvtbancolimited.com, non risulta iscritta negli albi tenuti dalla Consob e dalla Banca d’Italia;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.bvtbancolimited.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

5 dicembre 2024

p. IL PRESIDENTE
Maria Chiara Mosca