Delibera n. 23414 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23414
Estensione dell’autorizzazione di Marex Financial all’esercizio in Italia, in regime di libera prestazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera c-bis) del medesimo decreto
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d’Italia, l’operatività delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali [come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF] in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell’autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l’Albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, di cui all’art. 20, comma 1, del TUF;
VISTA la propria delibera n. 22076 dell’11 novembre 2021, con la quale Marex Financial, previa apposita istanza, è stata autorizzata a svolgere in Italia, in regime di libera prestazione, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali [come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998], i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del TUF, nonché i servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato e di concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito, di cui all’Allegato 1, sezione B, nn. 1 e 2, del TUF;
VISTA la nota del 29 luglio 2024, con la quale Marex Financial ha presentato alla Consob, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, istanza di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento in Italia, nella modalità della libera prestazione, anche del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera c-bis) del medesimo decreto, senza detenzione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;
VISTE le informazioni integrative trasmesse da Marex Financial da ultimo in data 20 gennaio 2025;
SENTITA la Banca d’Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;
RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza presentata da Marex Financial;
D E L I B E R A:
Marex Financial, con sede nel Regno Unito, già autorizzata a svolgere in Italia, in regime di libera prestazione, i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori di cui alla delibera n. 22076 dell’11 novembre 2021, è altresì autorizzata allo svolgimento, in regime di libera prestazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2sexies, lettera a), del medesimo decreto, del servizio di investimento di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, di cui all’art. 1, comma 5, lettera c-bis) del d.lgs. n. 58/1998, senza detenzione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti.
Dalla data di efficacia della presente delibera, Marex Financial sarà sottoposta al regime di vigilanza previsto dal TUF anche con riferimento allo svolgimento in Italia, nella modalità della libera prestazione, del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.
La presente delibera verrà portata a conoscenza di Marex Financial nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
6 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona