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Bollettino


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Delibera n. 23476

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.monetizeer.top

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.monetizeer.top - risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, azioni, indici e materie prime tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul predetto sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo, nel sito si prospettano quattro tipologie di conto ("Argento", "Oro", "Platino" e "Diamante") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo;

iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito www.monetizeer.top si fa riferimento alla "Monetizeer" con asserita sede a Londra ed è indicata la casella e-mail support@monetizeer.top;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.monetizeer.top è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.monetizeer.top è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare o impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani; inoltre, in relazione al detto sito è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana e sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani;

CONSIDERATO che il sito internet www.monetizeer.top non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.monetizeer.top consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

19 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona