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Bollettino


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Avverso il provvedimento la società la Società DT Socialize Holding plc ha promosso opposizione presso il Tar del Lazio in data 16.04.2025. Il Tar del Lazio con Ordinanza del 13.05.2025 ha respinto l'istanza cautelare.


Delibera n. 23485

Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");

VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;

VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://dtsmoney.com risultato attivo e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività e di fruire di servizi di custodia delle cripto-attività;

ii. in particolare, il sito https://dtsmoney.com offre la possibilità, previa registrazione a partire dalla pagina https://portal.dtsmoney.com risultata disponibile anche in lingua italiana, di negoziare cripto-attività: in proposito, all'interno del sito https://dtsmoney.com si legge: "Cryptocurrency exchange Trade and manage protfolios through an easy-to-use, cryptocurrency exchange" e sono riportati generici riferimenti a due account denominati rispettivamente "Basic" ed "Elite" cui sarebbero associate non meglio descritte caratteristiche e costi di gestione ("Trade 1.5% Deposit Free Withdrawal GAS 0.01%");

iii. all'interno del documento denominato "Termini e Condizioni" disponibile sul sito https://dtsmoney.com sono specificamente indicati, tra l'altro, servizi relativi a cripto-attività quali: l'esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti e la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti ("The Client engages us to (i) execute orders placed through the Platform for buying and selling Crypto Assets on exchanges on his/her behalf through the execution Interface, (ii) provide the Client with a custodial wallet)";

iv. quanto alla riconducibilità dell'operatività in discorso, nel documento "Termini e Condizioni" presente sul sito https://dtsmoney.com è specificato che "DTS Money is a brand owned by DTSocialize Holding PLC" con sede nel Regno Unito.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://dtsmoney.com e relativa pagina https://portal.dtsmoney.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un "walleti" digitale per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la procedura di registrazione al sito internet https://dtsmoney.com, a partire dalla pagina https://portal.dtsmoney.com, è risultata disponibile anche in lingua italiana, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti/segnalazioni da parte di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com non sono riconducibili ad alcun soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 – titolato "Regime transitorio" – ai sensi del quale "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 giugno 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore";

CONSIDERATO che il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le criptoattività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato "Poteri delle autorità competenti" - "qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

26 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona