Delibera n. 23486 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23486
Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti internet https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io e https://forcedmarketcap.tech
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");
VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;
VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. i siti internet https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io e https://forcedmarketcap.tech prospettano, anche mediante meccanismi di collegamento tra l'uno e l'altro sito, la possibilità di negoziare, mediante operazioni di acquisto/vendita, il token denominato "DTCoin" nonché di fruire del servizio di custodia di cripto-attività mediante l'apertura di un "wallet" digitale;
ii. in particolare, il sito internet https://dtcoin.tech, risultato attivo e registrato in forma anonima, ospita al proprio interno la sezione denominata "Buy DTCoin" unitamente all'indicazione secondo cui la convertibilità in euro di detto token ("convertible directly in euros") sarebbe possibile "on the exchange www.forcedmarketcap.tech" nonché un apposito pulsante elettronico denominato "Open your DTWallet now";
iii. cliccando il pulsante elettronico denominato "Open your DTWallet now" l'utente viene automaticamente reindirizzato all'ulteriore e collegato sito internet https://dtwallet.io risultato attivo, parzialmente disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima;
iv. in particolare, il sito https://dtwallet.io prospetta la possibilità di creare "a wallet in a few simple steps" mediante un'apposita procedura di registrazione ("Create a wallet") risultata disponibile anche in lingua italiana;
v. completata la procedura di registrazione al sito internet https://dtwallet.io, è risultato possibile accedere all'area riservata del sito medesimo recante al proprio interno il logo "DTCoin" nonché l'indirizzo del proprio "wallet" e le funzioni "transfer funds" e "receive funds";
vi. con riferimento a quanto indicato all'interno del sito internet https://dtcoin.tech circa la possibilità di negoziare il token "DTCoin" "on the exchange www.forcedmarketcap.tech", si rileva che il sito internet https://forcedmarketcap.tech è risultato attivo e registrato in forma anonima;
vii. in particolare, il sito internet https://forcedmarketcap.tech prospetta agli utenti la possibilità di "Transfer between currency pairs within a multi-currency wallet" nonché di "Buy or exchange DtCoin in euro thanks to other users that wants to buy DtCoin" ed ospita al proprio interno un pulsante elettronico denominato "Read more" cliccando il quale l'utente viene automaticamente reindirizzato al collegato sito internet https://dtcoin.tech;
viii. quanto alla riconducibilità della descritta operatività, all'interno del sito internet https://dtcoin.tech, a partire dal quale, cliccando il pulsante elettronico "Open your DTWallet now", l'utente viene automaticamente reindirizzato all'ulteriore e collegato sito internet https://dtwallet.io, è specificato che "Website and Products offered herein are performed by the legal entity Deroka (…)" con sede in Lituania;
ix. all'interno del sito internet https://forcedmarketcap.tech, a partire dal quale, cliccando il pulsante elettronico "Read more", l'utente viene automaticamente reindirizzato all'ulteriore e collegato sito internet https://dtcoin.tech sono presenti, tra l'altro, riferimenti alla predetta società denominata Deroka con sede in Lituania indicata all'interno del collegato sito internet https://dtcoin.tech.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io e https://forcedmarketcap.tech è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un "wallet" digitale e impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto in riferimento ai siti internet https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io (risultato parzialmente disponibile anche in lingua italiana) e https://forcedmarketcap.tech è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani, è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a impedire o limitare la registrazione agli stessi da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti, nel corso del tempo, esposti/segnalazioni da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito di aver subito perdite economiche;
CONSIDERATO che i siti internet https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io e https://forcedmarketcap.tech non sono riconducibili ad alcun soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 – titolato "Regime transitorio" – ai sensi del quale "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 giugno 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore";
CONSIDERATO che i siti internet https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io e https://forcedmarketcap.tech non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR;
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato "Poteri delle autorità competenti" - "qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti internet https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io e https://forcedmarketcap.tech consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
26 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona