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Bollettino


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Delibera n. 23517

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://quantumai.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito https://quantumai.co è emerso che:

i. il sito, attivo, consultabile anche in lingua italiana tramite un meccanismo di traduzione automatica dei contenuti integrato nel sito stesso e registrato in forma anonima, offre agli utenti la possibilità "di negoziare azioni o criptovalute o di esplorare nuovi mercati". In particolare, nel sito si legge che "Quantum AI, fondata nel 2022, è stata pioniera nell'informatica quantistica, influenzando in modo significativo il settore del trading … La nostra attenzione iniziale per la tecnologia quantistica ha portato alla creazione di un bot di trading altamente efficace" e che "il nostro cruscotto è stato progettato per essere intuitivamente accessibile, demistificando le complessità del trading quantistico";

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito attraverso i diversi link la cui presenza è evidenziata con l'espressione "Iscriviti";

iii. la registrazione consente all'utente di accedere all'area riservata del sito https://vex-group.pro ove sono risultate, tra l'altro, presenti le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo dei fondi e viene consentito al cliente di effettuare operazioni di acquisto/vendita aventi a oggetto strumenti finanziari;

iv. quanto alla riconducibilità, all'interno della sezione "Contattaci" del sito https://quantumai.co sono presenti generici riferimenti a "Quantum AI" nonché gli indirizzi e-mail press@quantumai.co, support@ quantumai.co e legal@quantumai.co.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://quantumai.co è riconducibile alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento, attività disciplinata dagli artt. 32 del TUF e 125 del Regolamento Intermediari della Consob n. 20307/18 e riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del TUF alla prestazione del servizio di investimento di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF: al riguardo, tramite il predetto sito viene offerta agli utenti la possibilità previa registrazione di aprire presso piattaforme riconducibili a soggetti terzi un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://quantumai.co è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto dominio è risultato consultabile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://quantumai.co non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://quantumai.co consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona