Delibera n. 23529 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23529
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.alphawealtexpertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealtexpertise.com nonché mediante il distinto sito www.alphawealth-expertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealth-expertise.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante i siti internet www.alphawealtexpertise.com e www.alphawealth-expertise.com aventi medesimi contenuti e formato grafico – risultati entrambi attivi, registrati in forma anonima e disponibili in lingua italiana mediante distinti meccanismi di traduzione automatica incorporati in ciascun sito – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e futures relativi a valute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, all'utente è richiesta l'iscrizione a ciascuno dei siti in esame, l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. in particolare, l'iscrizione al sito www.alphawealtexpertise.com è risultata possibile anche per gli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani tramite la procedura disponibile in corrispondenza della pagina https://client.alphawealtwxpertise.com, collegata al medesimo sito https://alphawealtexpertise.com; la procedura di iscrizione al distinto sito www.alphawealth-expertise.com è risultata possibile anche per gli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani in corrispondenza della pagina https://client.alphawealth-expertise.com, collegata al sito www.alphawealth-expertise.com;
iv. nei siti www.alphawealth-expertise.com e www.alphawealth-expertise.com sono presenti riferimenti a tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo (principiante)", "Argento (Intermedio)" e "Oro (professionale)";
v. quanto alla riconducibilità, i siti www.alphawealth-expertise.com e www.alphawealthexpertise.com contengono entrambi generici riferimenti a "AlphaWealtExpertise", con dichiarate sedi negli Emirati Arabi Riuniti, ad Hong Kong, nelle Isole Cayman, a Cipro e nel Regno Unito. Inoltre, i siti www.alphawealth-expertise.com e www.alphawealth-expertise.com contengono l'indicazione di una utenza telefonica specificamente riferita all'Italia ed avente prefisso telefonico italiano nonché di un indirizzo di posta elettronica di contatto (support@alphawealtexpertise.com);
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.alphawealtexpertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealtexpertise.com nonché mediante il distinto sito www.alphawealth-expertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealth-expertise.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.alphawealtexpertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealtexpertise.com nonché mediante il distinto sito www.alphawealth-expertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealth-expertise.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti www.alphawealtexpertise.com e www.alphawealthexpertise.com sono risultati disponibili in lingua italiana mediante distinti meccanismi di traduzione automatica incorporati in ciascuno dei siti e, in relazione alle iniziative promosse tramite i medesimi siti, è stata altresì riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza non richieste nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, è stata acquisita agli atti copia della corrispondenza intercorsa in lingua italiana, tramite mail, tra risparmiatori italiani ed operatori di "AlphaWealtExpertise" nonché copia di documentazione contrattuale redatta in lingua italiana e finalizzata all'adesione dei risparmiatori italiani alle iniziative promosse sui siti www.alphawealtexpertise.com e www.alphawealth-expertise.com. Inoltre, nei siti www.alphawealtexpertise.com e www.alphawealth-expertise.com è stata rinvenuta l'indicazione di una utenza telefonica di contatto specificamente dedicata ai risparmiatori italiani ed avente prefisso nazionale italiano e nell'ambito dei medesimi siti è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscrivervisi dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet www.alphawealtexpertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealtexpertise.com nonché sul distinto sito www.alphawealthexpertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealth-expertise.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano dal momento che "AlphaWealtExpertise" non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.alphawealtexpertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealtexpertise.com nonché mediante il distinto sito www.alphawealthexpertise.com e la relativa pagina https://client.alphawealth-expertise.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
16 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona