Delibera n. 23531 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23531
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria posta in essere da "FortiCard Limited" anche tramite il sito internet https://forti-card.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata nel web la presenza del sito https://forti-card.com riconducibile, secondo quanto nello stesso riportato, alla società "FortiCard Limited", una "financial services company" con sede alle British Virgin Islands, che prospetta all'utente "a sophisticated strategy" incentrata sull'investimento in "pooling of funds" e su selezionate "lending platforms", per conseguire con un investimento minimo di 100$ (da versare in stablecoin USDT o USDC) "an average income of more than 10%". Sul sito risultano descritte le caratteristiche dell'applicativo "FortiCard", che consente di effettuare gli investimenti prospettati e inoltre prevede la possibilità per gli investitori di "sell the outstanding part of their investments to others on the platform", oltre che di preimpostare "their investment criteria, including risk level, duration, and amount", permettendo al sistema di operare in automatico (in particolare, di "utilize automatic bidding based on your investment criteria");
RILEVATO che nel sito https://forti-card.com sono presenti link che consentirebbero di effettuare il download di tale applicativo di investimento disponibile in lingua italiana, su cui effettuare depositi in stablecoin per investire in "fondi" o in "quote di finanziamento", conseguendo prefissati rendimenti. Per ogni investimento proposto risulterebbero indicati i correlati importi, la durata e il rendimento corrisposto;
RILEVATO che alle opportunità di investimento sopra descritte sembrerebbe aggiungersi la possibilità di percepire ulteriori introiti legati alle affiliazioni operate. Gli investitori risulterebbero ripartiti in differenti livelli, in relazione all'investimento effettuato e all'attività di affiliazione svolta. Il sistema di network marketing utilizzato sembrerebbe prevedere l'attribuzione di remunerazioni maggiorate per gli investimenti effettuati, correlate al livello raggiunto; remunerazioni premiali calcolate in percentuale sugli importi investiti dagli utenti direttamente e indirettamente affiliati; ulteriori vantaggi per i "partner FortiCard". La struttura di network marketing a tal fine utilizzata sembrerebbe articolata su più livelli, con l'identificazione di responsabili a livello nazionale e locale o per funzione;
RILEVATO che le operazioni proposte sembrerebbero presentate come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa promossa dalla sopra menzionata società sembrerebbe prospettare ai potenziali clienti la possibilità di impiegare una somma di denaro per l'acquisto di "fondi" o "quote di finanziamento", allo scopo di ricevere un rendimento parametrato all'importo depositato;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza di tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che le operazioni de qua sembrerebbero prevedere che (i) l'aderente impieghi i propri capitali (ii) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito, espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (iii) insito un potenziale rischio finanziario;
RILEVATO infatti che mediante il sito https://forti-card.com è prospettata all'utente "a sophisticated strategy" incentrata sull'investimento in "pooling of funds" e su selezionate "lending platforms", per conseguire con un investimento minimo di 100$ (da versare in stablecoin USDT o USDC) "an average income of more than 10%";
RILEVATO che, da documentazione agli atti, sulla piattaforma "FortiCard" sarebbe possibile investire in "quote di finanziamento" un importo compreso tra 6 e 500 USDT e durata variabile tra 7 e 60 giorni, conseguendo un rendimento giornaliero compreso tra l'1,5% e l'1,8%, nonché in "Fund" importi variabili tra 100 e 100.000 USDT per periodi compresi tra 5 e 180 giorni, conseguendo rendimenti compresi tra il 20% e il 1404% dell'importo investito al termine del vincolo;
RILEVATO che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che sarebbe correlato esclusivamente all'importo versato, non essendo richiesto all'utente di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;
CONSIDERATO che l'elemento causale delle proposte negoziali è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
RITENUTO quindi che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", gli investimenti proposti tramite il sopra menzionato sito e la correlata piattaforma, sulla base di quanto rappresentato, sembrerebbero possedere le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che l'iniziativa in discorso viene promossa in termini standardizzati ed uniformi, tramite una presentazione che contiene una rappresentazione delle caratteristiche delle operazioni proposte idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa stessa e senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale;
RITENUTO pertanto sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO che l'offerta posta in essere tramite il sito internet https://forti-card.com e l'applicativo di investimento "FortiCard" è in corso e rivolta anche agli investitori italiani, in quanto la piattaforma di investimento scaricabile dal predetto sito web sembrerebbe essere consultabile anche in lingua italiana e in lingua italiana sono redatti i documenti acquisiti sul funzionamento della stessa. Inoltre, è stata riferita l'organizzazione di eventi di presentazione dell'iniziativa "FortiCard" in Campania e nel Lazio nel corso del 2025;
RILEVATO che l'offerta è veicolata anche tramite un gruppo Telegram in lingua italiana utilizzato per la gestione e il coordinamento degli utenti, che a febbraio 2025 contava migliaia di partecipanti;
RILEVATO che mediante il suddetto sito web e la sottostante piattaforma è altresì promosso uno schema di vendita che offre all'utente possibilità di guadagno derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale schema è idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;
RITENUTO quindi sussistente il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
RITENUTO pertanto che l'attività posta in essere da "FortiCard Limited" volta alla promozione di investimenti di natura finanziaria presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO altresì che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non sembrerebbe ricadere in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
CONSIDERATO pertanto che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf, in base al quale la Consob: "può: … b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero titoli], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";
CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;
D E L I B E R A:
E' sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia posta in essere anche tramite il sito internet https://forti-card.com da "FortiCard Limited".
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
16 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona