Delibera n. 23548 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23548
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre terminealla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://gold-bysell.com e le relative pagine https://clientzone.gold-bysell.com e https://webtrader.gold-bysell.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://gold-bysell.com, risultato attivo e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD relativi a indici, azioni, cripto-valute e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://gold-bysell.com e l'apertura di un account di trading a partire dalla pagina https://clientzone.gold-bysell.com; in particolare, sono risultate disponibili quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Classic", "Standard", "Pro" e "Vip";
iii. completata la procedura di registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito https://goldbysell.com ove sono presenti le funzionalità dedicate al deposito di liquidità sul proprio conto di trading e il link per l'accesso alla piattaforma di trading online disponibile all'ulteriore indirizzo https://webtrader.gold-bysell.com;
iv. all'interno del sito https://gold-bysell.com sono presenti riferimenti a "Goldbysell" e l'indicazione della casella di posta elettronica "info@gold-bysell.com".
VISTA la delibera n. 23308 del 29 ottobre 2024 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://www.goldbysell.co e le relative pagine https://clientzone.goldbysell.co e https://goldbysell.technoglobal.org;
VISTA la delibera n. 23365 del 18 dicembre2024 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://goldbysell24.co e le relative pagine https://clientzone.goldbysell24.co e https://webtrader.goldbysell24.co.;
CONSIDERATO che, il sito internet https://gold-bysell.com presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei predetti siti https://www.goldbysell.co e https://goldbysell24.co nonché analoghi contenuti e formato grafico;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://gold-bysell.com e le relative pagine https://clientzone.gold-bysell.com e https://webtrader.gold-bysell.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://gold-bysell.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che il sito internet https://gold-bysell.com e le relative pagine https://clientzone.gold-bysell.com e https://webtrader.gold-bysell.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://gold-bysell.com e le relative pagine https://clientzone.gold-bysell.com e https://webtrader.gold-bysell.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
7 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona