Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 23554

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fibonachis.com e la relativa pagina https://webtrader.alynto.tech

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://fibonachis.com – risultato attivo e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatico incorporato nel medesimo sito – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a criptovalute, indici, obbligazioni, valute e azioni;

ii. per l’effettuazione delle predette operazioni di trading, all’utente è richiesta la registrazione al sito https://fibonachis.com – mediante procedura disponibile in corrispondenza della pagina https://webtrader.alynto.tech, collegata al medesimo sito https://fibonachis.com – l’apertura di un account e l’impiego di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://fibonachis.com sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo", "Argento", "Oro" e "Platino";

iv. quanto alla riconducibilità, sul sito https://fibonachis.com sono stati rinvenuti generici riferimenti al brand "Fibonachis" e ad un indirizzo di posta elettronica (support@fibonachismail.com);

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://fibonachis.com e la relativa pagina https://webtrader.alynto.tech è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://fibonachis.com e la relativa pagina https://webtrader.alynto.tech, è tutt’ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://fibonachis.com è risultato disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito; in relazione alle iniziative promosse tramite detto sito è stata riferita attività di sollecitazione all’investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani; è stata acquisita agli atti copia della corrispondenza intercorsa in lingua italiana, tramite mail, tra risparmiatori italiani ed operatori di "Fibonachis"; sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato l’impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare nel trading tramite il sito https://fibonachis.com;

CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito internet https://fibonachis.com e la relativa pagina https://webtrader.alynto.tech non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all’abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://fibonachis.com e la relativa pagina https://webtrader.alynto.tech consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

15 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona