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Bollettino


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Delibera n. 23565

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://hotmarketscfd.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://hotmarketscfd.com, risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana mediante un sistema integrato di traduzione, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD relativi a indici, azioni, materie prime e cripto-valute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://hotmarketscfd.com e l'apertura di un account di trading;

iii. all'esito della procedura di registrazione, è risultato possibile accedere all'area riservata del sito https://hotmarketscfd.com in cui è presente, tra l'altro, un'apposita funzione dedicata al deposito di denaro sul conto di trading;

iv. all'interno del sito https://hotmarketscfd.com sono presenti generici riferimenti a "HotMarkets" e l'indicazione della casella di posta elettronica "support@hotmarketscfd.com".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://hotmarketscfd.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto sito è risultato disponibile anche in lingua italiana mediante un sistema integrato di traduzione, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://hotmarketscfd.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme investite;

CONSIDERATO che il sito internet https://hotmarketscfd.com è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://hotmarketscfd.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

21 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona