Delibera n. 23570 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23570
Ordine, ai sensi dell’art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) e dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell’art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://btc6688.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCAR”);
VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;
VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni; RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet https://btc6688.com risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
- per l’effettuazione delle predette operazioni è richiesta la registrazione al sito https://btc6688.com e l’apertura di un account; all’interno dell’area riservata del menzionato sito, disponibile in lingua italiana, sono risultate disponibili le funzionalità dedicate all’acquisto e/o vendita di cripto-attività;
- quanto alla riconducibilità, il sito https://btc6688.com reca generici riferimenti a un’entità denominata “BeratCoin”.
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://btc6688.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all’art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://btc6688.com è risultato disponibile in lingua italiana e in merito all’operatività del sito https://btc6688.com è stata riferita attività di sollecitazione all’investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di risparmiatori italiani. Inoltre, è stata riscontrata l’assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://btc6688.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall’Italia mediante indirizzi IP italiani ed è pervenuto l’esposto di un risparmiatore italiano che ha riferito di non essere riuscito a rientrare in possesso delle somme impiegate;
CONSIDERATO che il sito internet https://btc6688.com non è riconducibile ad alcun soggetto di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 – titolato “Regime transitorio” – ai sensi del quale “I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 giugno 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore”;
CONSIDERATO che il sito https://btc6688.com non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all’art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale “Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un’impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60”;
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell’art. 59 del MiCAR;
VISTO che secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 “Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114”;
VISTO che secondo quanto previsto dall’art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato “Poteri delle autorità competenti” - “qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione” le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere “di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine”;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://btc6688.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona