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Bollettino


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Delibera n. 23636

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://geneveinvestcap.com e la relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrader.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://geneveinvestcap.com - risultato attivo, disponibile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, materie prime, azioni ed ETF tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://geneveinvestcap.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account su cui impiegare denaro. Ad esito della registrazione si accede nell'area riservata, raggiungibile all'indirizzo url https://webtrader.gencapwebtrader.com, direttamente disponibile anche in lingua italiana, dove è possibile, tra l'altro, depositare liquidità sul conto di trading e accedere alla piattaforma di trading;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito https://geneveinvestcap.com sono presenti riferimenti generici alla "Geneve Capital Invest" e sono indicate le caselle di posta elettronica support@genevecapitalinvest.com e support@geneve-investcapital.com;

VISTA la delibera Consob n. 23530 del 16 aprile 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://genevecapinvest.com e relative pagine https://webtrader.genevemarkets.com e https://webtrader.marketsgenevecapital.com;

VISTA la delibera Consob n. 23567 del 21 maggio 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://genevcapinvest.com e relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com;

CONSIDERATO che il sito internet https://geneveinvestcap.com presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti https://genevecapinvest.com e https://genevcapinvest.com nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://geneveinvestcap.com e la relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrader.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://geneveinvestcap.com e la relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrader.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento da parte di operatori della "Geneve Capital Invest" verso la clientela italiana, i contenuti della pagina https://webtrader.gencapwebtrader.com sono risultati direttamente disponibili anche in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione ai medesimi domini da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, in relazione ai summenzionati domini sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://geneveinvestcap.com e la relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrader.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://geneveinvestcap.com e la relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrader.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

16 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona