Delibera n. 23637 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23637
Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h) del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://cexrqw.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");
VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. il sito internet https://cexrqw.com è risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima;
ii. tramite il sito internet https://cexrqw.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di aprire un conto su cui effettuare depositi per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività. Tramite il dominio è risultato in particolare possibile operare al rialzo o al ribasso sulle criptovalute prescelte per il periodo di tempo individuato;
iii. quanto alla riconducibilità, nel sito https://cexrqw.com non sono stati rinvenuti riferimenti utili a individuare il soggetto cui attribuire la descritta operatività.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://cexrqw.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16) del MiCAR, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito https://cexrqw.com è risultato disponibile in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito lo svolgimento di attività di sollecitazione all'investimento nei loro confronti con la perdita delle somme investite ed è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://cexrqw.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani.
CONSIDERATO che il sito internet https://cexrqw.com non è riconducibile ad alcun soggetto di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 129/2024 (come modificato dal d.l. n. 95/2025) - titolato "Regime transitorio" - ai sensi del quale "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore";
CONSIDERATO che il sito internet https://cexrqw.com non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR;
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato "Poteri delle autorità competenti" - "qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://cexrqw.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
16 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona