Delibera n. 23651 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23651
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite le applicazioni per dispositivi mobili denominate "CapFirst" e "CapOne"
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. le applicazioni per dispositivi mobili denominate "CapFirst" (per sistemi operativi Android) e "CapOne" (per sistemi operativi IOS) presentano identico contenuto, medesimo layout grafico e sono identificate da un’icona pressoché analoga;
ii. mediante le applicazioni "CapFirst" e "CapOne", risultate disponibili anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e indici;
iii. per l’effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione alle applicazioni "CapFirst" e "CapOne" e l’apertura di un account di trading;
iv. all’esito della procedura di registrazione è risultato possibile accedere alle sezioni delle applicazioni "CapFirst" e "CapOne" denominate "HOME", "PREFERITI", "MERCATO"; "ASSET" e "CONTO" ove sono disponibili, tra l’altro, le funzionalità dedicate alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla "ricarica" del conto di trading, al "prelievo" e al "trasferimento di fondi".
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite le applicazioni "CapFirst" e "CapOne" è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite le stesse viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto dette applicazioni sono risultate disponibili in lingua italiana, è stata riferita attività di sollecitazione all’investimento verso la clientela italiana, anche mediante gruppi "WhatsApp" ed è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi alle predette applicazioni dall’Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che non sono riusciti a rientrare in possesso delle somme ivi versate;
CONSIDERATO che le applicazioni "CapFirst" e "CapOne" non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all’abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite le applicazioni per dispositivi mobili denominate "CapFirst" (per sistemi operativi Android) e "CapOne" (per sistemi operativi IOS) consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
30 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona