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Bollettino


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Delibera n. 23674

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://afex- markets.com e relativa pagina https://web-traderx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  1. mediante il sito internet https://afex-markets.com - risultato attivo e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, criptovalute, materie prime, azioni e indici tramite una piattaforma di trading;
  2. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://afex-markets.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account su cui impiegare denaro: al riguardo, nel sito si prospettano quattro tipologie di conto (“Standard”, “Professional”, “Business” e “Business Plus”) che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo previsto. Ad esito della registrazione si accede nell'area riservata, raggiungibile all'indirizzo url https://web-traderx.com, direttamente disponibile anche in lingua italiana, dove è possibile, tra l'altro, depositare liquidità sul conto di trading e accedere alla piattaforma di trading;
  3. quanto alla riconducibilità dell'operatività posta in essere sul sito https://afex-markets.com, nel sito sono presenti riferimenti generici alla “Afex Markets” e la casella e-mail support@afex-markets.com;

VISTA la delibera Consob n. 22845 del 9 ottobre 2023 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com;

VISTA la delibera Consob n. 23550 del 7 maggio 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.afexmarkets-it.com e le relative pagine https://clientarea.alpha247-it.com e https://webtrader.alpha247-it.com;

CONSIDERATO che il sito internet https://afex-markets.com presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti www.afexmarket.com e www.afexmarkets-it.com nonché analoghi contenuti;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://afex-markets.com e la relativa pagina https://web-traderx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://afex- markets.com e la relativa pagina https://web-traderx.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i contenuti della pagina https://web-traderx.com sono risultati direttamente disponibili anche in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione ai medesimi domini da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Nel sito https://afex-markets.com sono, inoltre, presenti riferimenti non veritieri ad una presunta autorizzazione rilasciata dalla Consob e ad una sede italiana;

CONSIDERATO che il sito internet https://afex-markets.com e la relativa pagina https://web- traderx.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all'abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://afex-markets.com e la relativa pagina https://web-traderx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

24 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona