Delibera n. 23690 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23690
Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://network-capital-partners.com e la pagina https://web.networkcapital-partnersltd.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");
VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;
VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://network-capital-partners.com risultato attivo e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
ii. nella home-page del sito si legge "Inizia oggi il tuo percorso di investimento con NETWORK CAPITAL LTD, una piattaforma che ti consente di esplorare, acquistare e scambiare facilmente asset di criptovaluta premium"; nella sezione "Tipi di conto" è prevista la possibilità di aprire diverse tipologie di conti di investimento che si differenziano in base al capitale investito; nella sezione "Contattaci" si legge "Inviaci un'email" e "Chiamaci" ed è riportato un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono;
iii. effettuata la registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito disponibile all'indirizzo https://web.networkcapital-partnersltd.com dove è offerta agli utenti la possibilità di attivare un account per effettuare le operazioni di trading su crypto-asset nonché attivare una chat al fine di avere indicazioni per operare;
iv. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, il sito https://network-capitalpartners.com contiene generici riferimenti a un'entità denominata "NETWORK CAPITAL LTD" e nella sezione "Contattaci" è presente l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://network-capital-partners.com e la pagina https://web.networkcapital-partnersltd.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le criptoattività di cui all'art. 3, par. 1, n. 16), del MiCAR, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di interazione mediante tecniche di comunicazione a distanza con risparmiatori italiani che hanno lamentato di non essere riusciti a rientrare in possesso delle somme investite ed è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione al sito https://network-capital-partners.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che il sito internet https://network-capital-partners.com e la pagina https://web.networkcapital-partnersltd.com non sono riconducibili ad alcun soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 (come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. L. 8 agosto 2025, n. 118), – titolato "Regime transitorio" – ai sensi del quale "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore";
CONSIDERATO che il sito internet https://network-capital-partners.com e la pagina https://web.networkcapital-partnersltd.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR;
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato "Poteri delle autorità competenti" - "qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite il sito internet https://network-capital-partners.com e la pagina https://web.networkcapital-partnersltd.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona