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Bollettino


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Delibera n. 23693

Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite siti internet www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");

VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;

VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web:

i. è stata rilevata l'esistenza dei siti internet www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com;

ii. i siti www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmorit99518.com e www.jzmor-it52337.com sono risultati tutti attivi, registrati in forma anonima e disponibili in lingua italiana mediante sistemi di traduzione automatica incorporati in ciascun sito; iii. i medesimi siti www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com presentano layout grafico e contenuti perfettamente sovrapponibili. In particolare, ciascuno di detti siti prospetta agli utenti la possibilità, previa registrazione e versamento di denaro, di impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;

iv. all'interno dei siti www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com sono presenti numerosi riferimenti a "Jzmor" di cui è riportato un indirizzo di posta elettronica (support@jzmor.com);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet www.jzmor.com, www.jzmorit57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n. 16), del MiCAR, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com sono risultati disponibili in lingua italiana mediante sistemi di traduzione automatica incorporati in ciascun sito; inoltre, i nomi a dominio dei siti www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com contengono il prefisso "it" che rappresenta uno specifico riferimento all'Italia.

Sono state altresì acquisite agli atti evidenze circa il fatto che l'operatività di "Jzmor" è stata attivamente promossa nei confronti dei risparmiatori italiani tramite applicazioni di messaggistica istantanea: in particolare, le trascrizioni delle numerose chat trasmesse alla Consob dai risparmiatori coinvolti testimoniano che le conversazioni si sono interamente svolte in lingua italiana; risulta anche che tramite le medesime chat è stata diffusa documentazione correlata all'operatività di "Jzmor" redatta in lingua italiana. Sono inoltre pervenuti esposti da parte di numerosi risparmiatori italiani che hanno riferito di essersi registrati ai siti www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com e di aver operato tramite le piattaforme di trading ivi disponibili lamentando l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che i siti www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com non sono riconducibili ad alcun soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 (come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. L. 8 agosto 2025, n. 118), – titolato "Regime transitorio" – ai sensi del quale "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore";

CONSIDERATO che i siti www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com non sono risultati riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato "Poteri delle autorità competenti" - "qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti internet www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com, www.jzmor-it99518.com e www.jzmor-it52337.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

9 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona