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Bollettino


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Delibera n. 23694

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://hypertrades.pro e la relativa pagina https://trade.hyper-trades.pro

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://hyper-trades.pro - risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana tramite un meccanismo di traduzione automatica dei contenuti integrato nel sito stesso e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e su CFD relativi a materie prime, indici, azioni e criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://hyper-trades.pro che consente l'apertura di un conto e l'accesso all'area riservata, disponibile all'indirizzo url https://trade.hyper-trades.pro; in particolare, all'interno del sito https://hyper-trades.pro sono menzionate sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Trial, Bronzo, Argento, Oro, Platino, e Professionale";

iii. all'interno dell'area riservata del sito https://hyper-trades.pro, risultata disponibile in lingua italiana in corrispondenza del dominio https://trade.hyper-trades.pro, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading;

iv. quanto alla riconducibilità, nel sito si fa esclusivamente riferimento alla "Hyper Trades", mentre nella sezione "Contatti" è presente l'indicazione di un indirizzo e-mail (support@hypertrades.net) che gli utenti possono utilizzare per chiedere informazioni;

VISTA la Delibera n. 23512 del 9 aprile 2025 con la quale si è ordinato alla "Hyper Trades" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://hypertrades.com e la relativa pagina https://trade.hyper-trades.com;

CONSIDERATO che il sito internet https://hyper-trades.pro presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://hyper-trades.com, nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://hyper-trades.pro e la relativa pagina https://trade.hyper-trades.pro è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://hypertrades.pro e la relativa pagina https://trade.hyper-trades.pro, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i contenuti dei siti internet https://hyper-trades.pro e https://trade.hyper-trades.pro sono risultati disponibili in lingua italiana, in relazione alle iniziative promosse tramite i predetti domini è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento nei confronti di investitori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://hyper-trades.pro dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che non sono riusciti a rientrare in possesso delle somme versate sui succitati domini;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://hyper-trades.pro e la relativa pagina https://trade.hyper-trades.pro non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://hyper-trades.pro e la relativa pagina https://trade.hyper-trades.pro consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona