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Bollettino


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Delibera n. 23696

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://arti4trades.com e https://arti4trades.net e relativa pagina https://client.arti4trades.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante i siti internet https://arti4trades.com e https://arti4trades.net, – risultati attivi, disponibili anche in lingua italiana, registrati in forma anonima e aventi i medesimi contenuti e formato grafico – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni, ETF, fondi comuni di investimento e opzioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, all'utente è richiesta la registrazione, indifferentemente, al sito https://arti4trades.com oppure al sito https://arti4trades.net in corrispondenza della comune pagina https://client.arti4trades.com e l'apertura di un account;

iii. quanto alla riconducibilità dell'operatività in esame, all'interno dei siti https://arti4trades.com e https://arti4trades.net sono contenuti generici riferimenti a "Arti4trades" e l'indirizzo di posta elettronica support@arti4trades.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://arti4trades.com e https://arti4trades.net e relativa pagina https://client.arti4trades.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti internet https://arti4trades.com e https://arti4trades.net sono risultati disponibili in lingua italiana. Inoltre, in relazione alle iniziative promosse tramite detti siti, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza non richieste nei confronti dei risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato la perdita delle somme ivi investite;

CONSIDERATO che i siti internet https://arti4trades.com e https://arti4trades.net e la relativa pagina https://client.arti4trades.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://arti4trades.com e https://arti4trades.net e la relativa pagina https://client.arti4trades.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona