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Bollettino


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Delibera n. 23697

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://stockwiseprofit.com e le relative pagine https://clientzone.stockwiseprofit.com e https://webtrader.stockwiseprofit.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. mediante il sito https://stockwiseprofit.com, risultato attivo, registrato in forma anonima ed articolato nelle sezioni ""Home", "Account", "Products", "About US" e "Contact US", viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare su Forex, CFD, azioni, materie prime, criptovalute, indici azionari, ETF tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul predetto sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia in corrispondenza della pagina https://clientzone.stockwiseprofit.com e l'apertura di un conto per il trading;

iii. al riguardo, nel sito si prospettano quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo e dei benefit prospettati, "Standard", "Argento", "Oro" e "VIP";

iv.ad esito della registrazione è possibile accedere ad una piattaforma di trading raggiungibile alla pagina web https://webtrader.stockwiseprofit.com ove sono presenti, tra l'altro, le funzionalità dedicate al deposito di liquidità sul proprio conto di trading;

v. quanto all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che all'interno del medesimo sono presenti generici riferimenti a "Stockwisse" e nella sezione "Contattaci" è indicato l'indirizzo di posta elettronica support@stockwiseprofit.com;

VISTA la Delibera n. 23575 del 28 maggio 2025 con la quale si è ordinato a "Stockwisse" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.stockwisse.co e la pagina https://clientzone.stockwisse.co;

CONSIDERATO che il sito internet https://stockwiseprofit.com presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito www.stockwisse.co, nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://stockwiseprofit.com e le pagine https://clientzone.stockwiseprofit.com e https://webtrader.stockwiseprofit.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://stockwiseprofit.com e le pagine https://clientzone.stockwiseprofit.com e https://webtrader.stockwiseprofit.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana, sono pervenuti esposti da parte risparmiatori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://stockwiseprofit.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi a detti domini dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito https://stockwiseprofit.com e le pagine https://clientzone.stockwiseprofit.com e https://webtrader.stockwiseprofit.com non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://stockwiseprofit.com e le pagine https://clientzone.stockwiseprofit.com e https://webtrader.stockwiseprofit.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona