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Bollettino


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Delibera n. 23706

Divieto, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. p), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024, di svolgimento delle comunicazioni di marketing tramite il dominio internet https://cyberirfy.icu, relativamente all'operatività del sito https://orolonix-invest.com posta in essere in violazione dell'art. 59 del MiCAR

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");

VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;

VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il dominio internet https://cyberirfy.icu – risultato attivo, disponibile esclusivamente in lingua italiana e registrato in forma anonima – contiene comunicazioni di marketing a proposito della piattaforma "Orolonix". In particolare, il dominio contiene un falso articolo giornalistico di un quotidiano nazionale che riporta la notizia di una falsa intervista a una figura istituzionale italiana a proposito della menzionata piattaforma "Orolonix";

ii. il falso articolo giornalistico definisce "Orolonix" come «una piattaforma di investimento basata sull'intelligenza artificiale» che «potrebbe garantire un reddito supplementare a ogni cittadino» e addirittura «diventare una sorta di salvagente per tutti i cittadini – uno strumento di assistenza economica»;

iii. il falso articolo giornalistico contiene altresì numerosi link che rimandano a una differente pagina web dello stesso dominio internet https://cyberirfy.icu, all'interno della quale figurano ulteriori comunicazioni di marketing in relazione alla piattaforma "Orolonix". Nello specifico, le comunicazioni di marketing in discorso consistono in dichiarazioni falsamente attribuite a personaggi istituzionali e imprenditoriali italiani allo scopo di enfatizzare i presunti profitti derivanti dall'utilizzo della piattaforma "Orolonix";

iv. il dominio https://cyberirfy.icu promuove "Orolonix" cui è riferibile il sito internet https://orolonix-invest.com, mediante cui viene prospettata agli utenti la possibilità di impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività mediante la piattaforma "Orolonix".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://orolonix-invest.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;

CONSIDERATO che il dominio internet https://cyberirfy.icu contiene comunicazioni di marketing relativamente alla piattaforma "Orolonix" cui è riferibile il distinto indirizzo internet https://orolonix-invest.com;

CONSIDERATO che la sopra descritta attività promozionale è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il dominio internet https://cyberirfy.icu è risultato disponibile esclusivamente in lingua italiana ed è stata riscontrata al suo interno la presenza di indebiti riferimenti a figure istituzionali e/o politiche italiane di pubblica notorietà volti ad indurre i risparmiatori italiani ad investire in cripto-attività con "Orolonix" cui è riferibile il distinto indirizzo internet https://orolonix-invest.com, anch'esso disponibile esclusivamente in lingua italiana;

CONSIDERATO che i siti internet https://orolonix-invest.com e https://cyberirfy.icu non sono riconducibili ad alcun soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 (come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. L. 8 agosto 2025, n. 118), – titolato "Regime transitorio" – ai sensi del quale "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore";

CONSIDERATO che il sito internet https://orolonix-invest.com, oggetto delle comunicazioni di marketing diffuse tramite il dominio https://cyberirfy.icu, non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";

RITENUTO, quindi, che l'operatività del sito https://orolonix-invest.com si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59, par. 1, del MiCAR;

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso dominio https://cyberirfy.icu, tramite cui sono diffuse le comunicazioni di marketing relative a "Orolonix", non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi su cripto-attività;

VISTO che, ai sensi dell'art. 59, par. 5 del MiCAR "Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo";

RITENUTO, quindi, che le sopra riferite comunicazioni di marketing risultano diffuse in violazione dell'art. 59, par. 5 del MiCAR;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. p), del MiCAR – titolato "Poteri delle autorità competenti" – "qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si vieta la diffusione delle comunicazioni di marketing tramite il dominio https://cyberirfy.icu, relative all'operatività di "Orolonix", posta in essere in violazione dell'art. 59 del MiCAR.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

15 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona