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Bollettino


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Delibera n. 23708

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il dominio internet https://itmore.culinaryjoy.sbs consistente nella promozione e collocamento a distanza dei servizi di investimento di "BrokerageAI"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il dominio internet https://it-more.culinaryjoy.sbs – risultato attivo e disponibile esclusivamente in lingua italiana – prospetta, anche tramite l’indebito utilizzo dell’immagine di note figure istituzionali italiane, la possibilità di ottenere inverosimili guadagni tramite "una piattaforma di investimento basata sull’intelligenza artificiale";

ii. per l’iscrizione alla detta piattaforma di investimento - opportunità esplicitamente rivolta solo ai "residenti in Italia" - all’utente è richiesto l’inserimento dei propri riferimenti in corrispondenza di un apposito form presente all’interno della pagina https://itmore.culinaryjoy.sbs;

iii. alla compilazione del predetto form consegue l’automatica attivazione di un account di trading; in particolare, in esito alla compilazione/registrazione, l’utente accede tramite meccanismi di reindirizzamento all’area riservata della piattaforma "BrokerageAI", disponibile all’indirizzo https://client.brokerageai.org, consultabile in lingua italiana, in corrispondenza del quale visualizza il proprio account di trading, le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo di liquidità sul conto e che consente all’utente di effettuare sul conto di trading ivi aperto operazioni di acquisto/vendita aventi a oggetto strumenti finanziari tramite un’apposita piattaforma di trading disponibile, anch’essa in lingua italiana, in corrispondenza dell’ulteriore dominio https://webtrader.brokerageai.org;

iv. quanto alla riconducibilità dell’attività promozionale svolta mediante dominio internet https://it-more.culinaryjoy.sbs, all’interno dello stesso non sono stati rinvenuti elementi utili a individuare l’entità cui ricondurla;

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il dominio internet https://it-more.culinaryjoy.sbs è riconducibile alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento, attività disciplinata dagli artt. 32 del TUF e 125 del Regolamento Intermediari della Consob n. 20307/18 e riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 18 del TUF alla prestazione del servizio di investimento di collocamento di cui all’art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF: al riguardo, tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità, previa registrazione, di aprire presso piattaforme riconducibili a soggetti terzi un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta attività di promozione di "BrokerageAI", svolta tramite il dominio internet https://it-more.culinaryjoy.sbs, è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina internet https://it-more.culinaryjoy.sbs è risultata disponibile esclusivamente in lingua italiana ed è stata riscontrata al suo interno la presenza di indebiti riferimenti a figure istituzionali italiane di pubblica notorietà volta ad indurre i risparmiatori italiani ad aderire alle iniziative ivi promesse;

CONSIDERATO che il dominio internet https://it-more.culinaryjoy.sbs non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all’abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il dominio internet https://it-more.culinaryjoy.sbs consistente nella promozione e collocamento a distanza nei confronti del pubblico italiano di servizi di investimento di "BrokerageAI".

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

15 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona