Delibera n. 23726 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23726
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://tradein24.com e relative pagine https://clients.tradein24.com e https://trading.tradein24.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://tradein24.com - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni, ETF e CFD relativi a indici, criptovalute e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://tradein24.com - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://clients.tradein24.com - l'apertura di un conto; in particolare, all'interno del sito https://tradein24.com sono menzionate sei tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Base", "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino" e "VIP";
iii. all'interno dell'area riservata del sito https://tradein24.com, risultata disponibile in lingua italiana in corrispondenza del dominio https://clients.tradein24.com, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading nonché il collegamento ad un'apposita piattaforma di trading disponibile, anch'essa in lingua italiana, in corrispondenza dell'ulteriore dominio https://trading.tradein24.com;
iv. quanto alla riconducibilità, nei "Terms and Conditions" del sito sono presenti generici riferimenti a "TradeIn24" di cui è indicata una casella di posta elettronica (info@tradein24.com);
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://tradein24.com e le relative pagine https://clients.tradein24.com e https://trading.tradein24.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://tradein24.com e le relative pagine https://clients.tradein24.com e https://trading.tradein24.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://tradein24.com e le relative pagine sono risultati disponibili anche in lingua italiana e, in relazione al medesimo sito https://tradein24.com, è stata altresì riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, nel sito https://tradein24.com è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito https://tradein24.com;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://tradein24.com e sulle relative pagine https://clients.tradein24.com e https://trading.tradein24.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://tradein24.com e le relative pagine https://clients.tradein24.com e https://trading.tradein24.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
29 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona