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Bollettino


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Delibera n. 23730

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.quintustrade.com e le relative pagine https://client.quintustrade.com, https://trade.quintustrade.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.quintustrade.com - registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare un "Trading personalizzato su azioni, criptovalute, [CFD su] materie prime e altro ancora", in base al livello di rischio prescelto;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, è richiesta all'utente la registrazione al sito www.quintustrade.com - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://client.quintustrade.com - e l'apertura di un account; in particolare, sul sito www.quintustrade.com sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e delle caratteristiche operative, "Di base", "Argento", "Oro" e "Platino";

iii. all'interno dell'area riservata del sito www.quintustrade.com, localizzata sul menzionato dominio https://client.quintustrade.com, anch'esso disponibile in lingua italiana, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito di denaro sull'account di trading e la possibilità di accedere all'area di negoziazione disponibile sull'ulteriore dominio https://trade.quintustrade.com, parimenti disponibile in lingua italiana;

iv. all'interno del sito www.quintustrade.com è indicato l'indirizzo di posta elettronica support@quintustrade.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.quintustrade.com e le relative pagine https://client.quintustrade.com e https://trade.quintustrade.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana. Inoltre, in relazione alle iniziative promosse tramite i medesimi domini è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito www.quintustrade.com da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet www.quintustrade.com e sulle relative pagine https://client.quintustrade.com, https://trade.quintustrade.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.quintustrade.com e le relative pagine https://client.quintustrade.com e https://trade.quintustrade.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona