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Bollettino


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Delibera n. 23744

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://italgo.ai e la relativa pagina https://app.italgo.ai

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://italgo.ai – risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di negoziazione su indici e CFD relativi ad azioni e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://italgo.ai a partire dalla pagina https://app.italgo.ai e l'apertura di un conto per il trading;

iii. all'interno del sito https://italgo.ai sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino" e "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, all'interno del sito https://italgo.ai sono contenuti generici riferimenti a "ITALGO.AI" ed è indicato l'indirizzo di posta elettronica "support@italgo.ai".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://italgo.ai e la relativa pagina https://app.italgo.ai è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://italgo.ai è risultato disponibile in lingua italiana, è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno rappresentato di aver operato tramite il sito https://italgo.ai e hanno lamentato la perdita delle somme ivi investite;

CONSIDERATO che il sito internet https://italgo.ai e la relativa pagina https://app.italgo.ai non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://italgo.ai e la relativa pagina https://app.italgo.ai consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

5 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona