Delibera n. 23762 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23762
Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti internet https://cryptoin24.com, https://cryptoin24.io e relative pagine https://clients.cryptoin24.com e https://trading.cryptoin24.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCAR”);
VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;
VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni; RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante i siti internet https://cryptoin24.com e https://cryptoin24.io - risultati attivi, registrati in forma anonima e aventi la medesima interfaccia grafica, le medesime sezioni ed i medesimi contenuti - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di “trade various digital assets securely and efficiently”;
- per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione ai siti https://cryptoin24.com e https://cryptoin24.io - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza del medesimo dominio https://clients.cryptoin24.com – e l'apertura di un conto; in particolare, all'interno dei https://cryptoin24.com e https://cryptoin24.io sono menzionate sette tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, “Basic”, “Bronze”, “Silver”, “Gold”, “Platinum”, “Diamond” e “Vip”;
- all'interno dell'area riservata dei siti https://cryptoin24.com e https://cryptoin24.io, risultata disponibile lingua italiana in corrispondenza del medesimo dominio https://clients.cryptoin24.com, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto nonché il collegamento ad un'apposita piattaforma di trading disponibile in lingua italiana in corrispondenza dell'ulteriore dominio https://trading.cryptoin24.com;
- quanto alla riconducibilità, nei “Terms & Conditions” dei siti https://cryptoin24.com e https://cryptoin24.io è indicato che la controparte contrattuale dell'utente degli stessi è “Cryptoin24”, di cui è indicata la casella di posta elettronica di contatto info@cryptoin24.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://cryptoin24.com, https://cryptoin24.io e relative pagine https://clients.cryptoin24.com e https://trading.cryptoin24.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto le pagine https://clients.cryptoin24.com e https://trading.cryptoin24.com sono risultate disponibili in lingua italiana e in merito all'operatività della piattaforma “Cryptoin24” è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di risparmiatori italiani. Inoltre, è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione ai siti https://cryptoin24.com e https://cryptoin24.io da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite la piattaforma “Cryptoin24”;
CONSIDERATO che i siti internet https://cryptoin24.com, https://cryptoin24.io e le pagine https://clients.cryptoin24.com e https://trading.cryptoin24.com non sono riconducibili ad alcun soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 (come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. L. 8 agosto 2025, n. 118), – titolato “Regime transitorio” – ai sensi del quale “I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore”;
CONSIDERATO che i siti https://cryptoin24.com, https://cryptoin24.io e le pagine https://clients.cryptoin24.com e https://trading.cryptoin24.com non risultano riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale “Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60”;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR;
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 “Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114”;
VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato “Poteri delle autorità competenti” - “qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione” le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere “di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine”;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti internet https://cryptoin24.com, https://cryptoin24.io e le pagine https://clients.cryptoin24.com e https://trading.cryptoin24.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
20 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona