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Bollettino


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Delibera n. 23769

Divieto, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis, del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://paladinoselegancia.com in relazione all'operatività abusiva della piattaforma "Bitplex"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. tramite il sito internet https://paladinoselegancia.com – risultato attivo e disponibile in lingua italiana – viene condotta una campagna pubblicitaria che, anche mediante l'indebito utilizzo di riferimenti a marchi/personaggi noti al pubblico italiano, prospetta agli utenti la possibilità di operare tramite la piattaforma "Bitplex";

ii. la piattaforma "Bitplex" è presentata come la "Migliore piattaforma di investimento innovativa" capace di trasformare "250 € in 3 giorni in 9.500 € (…) analizzando la differenza tra i prezzi delle azioni ogni nanosecondo quando le borse sono attive";

iii. all'interno del sito internet https://paladinoselegancia.com non sono stati rinvenuti elementi utili a individuare l'entità cui ricondurre lo svolgimento della campagna pubblicitaria in relazione all'operatività della piattaforma "Bitplex".

CONSIDERATO che l'attività della piattaforma "Bitplex" è riconducibile all'offerta di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto detta piattaforma viene presentata come la "Migliore piattaforma di investimento innovativa" capace di trasformare "250 € in 3 giorni in 9.500 € (…) analizzando la differenza tra i prezzi delle azioni ogni nanosecondo quando le borse sono attive";

CONSIDERATO che la piattaforma "Bitplex" non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

CONSIDERATO che tramite il sito internet https://paladinoselegancia.com viene condotta una campagna pubblicitaria avente ad oggetto l'operatività della piattaforma di trading online "Bitplex;

CONSIDERATO che la sopra descritta campagna pubblicitaria è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://paladinoselegancia.com è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata riscontrata al suo interno la presenza di indebiti riferimenti a marchi e personaggi del settore giornalistico italiano di pubblica notorietà volti ad indurre i risparmiatori italiani ad aderire alle proposte oggetto della campagna pubblicitaria medesima;

RITENUTO, quindi, che la campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://paladinoselegancia.com ha ad oggetto servizi e/o attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 18 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1-bis del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si vieta lo svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://paladinoselegancia.com avente ad oggetto l'operatività della piattaforma "Bitplex" posta in essere in violazione dell'art. 18 del Tuf.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

26 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona